RIMBORSO SPESE
Per l'attività amministrativa, di controllo e vigilanza sull'espletamento dell'attività di autoscuola, scuola nautica e consorzi di autoscuole è richiesto il pagamento di un contributo spese di euro 50,00 annue per ogni sede operativa dell'impresa.
Il contributo deve essere versato sul conto corrente postale n. 17109281 intestato a: "Amministrazione Provinciale di Novara - Servizio Tesoreria" oppure con bonifico bancario intestato a: "Amministrazione Provinciale di Novara - Servizio Tesoreria" - cod. IBAN IT90 F 05034 10101 000000089010 con causale: "attività amministrativa di controllo e vigilanza autoscuola ......" oppure" consorzio ......" oppure "scuola nautica .....".
Il versamento deve essere effettuato entro il primo trimestre di ogni anno.
Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data immediata comunicazione all'Ufficio Albo Autotrasportatori e Autoscuole, allegando la relativa ricevuta di versamento (e-mail: autoscuole@provincia.novara.it).
Si informa, inoltre, che in caso di mancato spontaneo versamento dei contributi spese alle rispettive scadenze, si applica la riscossione coattiva prevista dall'art. 52, VI comma, del D. Lgs. 446/97 sulle quali sono dovuti gli interessi legali.
Autoscuole e scuole nautiche
L'Ufficio provvede al rilascio del nullaosta all'apertura delle autoscuole previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme nonché il rilascio dei tesserini agli insegnanti addetti alle autoscuole e la vigilanza sull'attività delle stesse.
Gestisce il rilascio degli attestati per l'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole i cui esami si svolgono presso la Provincia di Torino.
Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 112/98, svolge funzioni relative alla autorizzazione e vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle scuole nautiche.
Le autoscuole hanno per scopo l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti.
Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada).
L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente (art. 123 del Codice della Strada in vigore dal 13 agosto 2010).
Chi intende avviare l’attività di autoscuola deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
I soggetti in possesso dei requisiti sopra previsti, per poter esercitare la sopra citata attività devono presentare alla Provincia di Novara una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
La Provincia di Novara provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A., a verificare l'idoneità dei locali mediante sopralluogo effettuato da propri funzionari.
L'attività non può essere iniziata prima della verifica da parte della Provincia di Novara dei requisiti
(art. 123 comma 7 bis del Codice della Strada).
In caso di dichiarazioni o attestazioni false sull'esistenza dei requisiti o dei presupposti rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sono previste sanzioni penali ed amministrative ai sensi dell'art. 76 del Testo unico.
Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 sono denominate Scuole Nautiche i centri di formazione per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.
Le scuole nautiche possono essere di due tipi: