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TRASPORTI IN CONTO PROPRIO
Art. 31 della Legge n. 298/74 – DefinizioneIl trasporto di cose in conto Proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
Licenze per il trasporto di cose in conto proprio
L’ufficio svolge attività istruttoria delle pratiche e rilascia le relative licenze.
La Legge 6 giugno 1974, n. 298 e D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 prevedono che l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T sia subordinata al rilascio di apposita licenza da parte della Provincia.
ANTIMAFIA