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ALBO AUTOTRASPORTATORI E AUTOSCUOLE

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TRASPORTI IN CONTO PROPRIO

Art. 31 della Legge n. 298/74 – Definizione

Il trasporto di cose in conto Proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

  • il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano, o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
  • il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti;
  • le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Licenze per il trasporto di cose in conto proprio
L’ufficio svolge attività istruttoria delle pratiche e rilascia le relative licenze.

La Legge 6 giugno 1974, n. 298 e D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 prevedono che l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T sia subordinata al rilascio di apposita licenza da parte della Provincia.

ANTIMAFIA