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    CACCIA
    Esami - licenze

    Regolamento d'attuazione delle funzioni amministrative relative alla commissione giudicatrice e all'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio e all'attività di tassidermia e imbalsamazione (art. 2, comma 1, lett. m L.R.17/99, art. 22 L.157/92, artt.34-40-41-42 e 43 L.R.70/96)

    Art. 1 - NORMA GENERALE
    Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative trasferite ed attribuite alla Provincia di Novara dal 1° comma, lettera m) e dal 2° comma, lettera c) dell'art. 2 della L.R. 08/07/1999, N. 17. In particolare, disciplina la costituzione, il funzionamento e i compensi della Commissione provinciale d'esame per il conseguimento di:

    Disciplina inoltre, sulla base di apposito regolamento di approvazione regionale, l'attività della suddetta Commissione per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni all'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali.

    Art. 2 - COMMISSIONE D'ESAME
    Presso la Provincia di Novara è costituita, per effetto delle norme di cui in oggetto, la Commissione provinciale d'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio venatorio e, sulla base di apposito regolamento di approvazione regionale, per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali e trofei. La Commissione di cui al comma precedente è composta da un Presidente, un numero compreso tra n. 5 e n. 8 membri effettivi, dei quali almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi e un laureato in scienze agrarie o forestali, un rappresentante della Regione Piemonte e dal Segretario. In particolare essa è composta da:

    • un dirigente o un funzionario della Provincia, esperto in legislazione in materia venatoria, con funzioni di Presidente;
    • un esperto in zoologia applicata alla caccia;
    • un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
    • un esperto in tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
    • un esperto in norme di pronto soccorso;
    • un esperto in comportamento venatorio, territorio e fauna;
    • un rappresentante della Regione Piemonte .

    Nel corso degli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione e a seguito dell'emanazione del relativo regolamento regionale di cui al 2° comma dell'art. 34 della L.R. 70/96, la Commissione è integrata: da un laureato in veterinaria, da un esperto in tecniche di tassidermia e da un perito conciario. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato funzionalmente al servizio competente in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia, a ciò appositamente incaricato dal Dirigente del Servizio stesso, che, oltre alla verbalizzazione delle singole sessioni d'esame, è chiamato a redigere i certificati di abilitazione venatoria e di autorizzazione ai candidati dichiarati idonei. La Commissione si intende validamente insediata con la presenza di almeno 3 membri effettivi. Il Presidente in caso di assenza è sostituito dal membro effettivo presente più anziano d'età.

    Art. 3 - NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE
    La Commissione di cui al precedente art. 2 è nominata con decreto del Presidente della Provincia in base ai curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie discipline. La durata in carica della Commissione è pari a quella dell'organo che l'ha nominata Essa peraltro esercita le proprie funzioni sino alla costituzione della nuova Commissione.

    Art. 4 - CONDIZIONI OSTATIVE
    Non possono far parte della Commissione i dirigenti delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché i Presidenti ed i vicepresidenti degli organi direttivi di caccia programmata. Parimenti non possono far parte della Commissione coloro che siano incorsi, negli ultimi cinque anni, in sanzioni per infrazioni in materia di tutela della fauna ed esercizio venatorio.

    Art. 5 - DOMANDA D'AMMISSIONE AGLI ESAMI
    Al fine di essere ammessi a sostenere gli esami disciplinati dal presente regolamento, occorre presentare domanda, in carta da bollo a corso legale, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dalla Provincia di Novara, corredata degli allegati richiesti e dell'attestazione dell'eventuale versamento, nei tempi e modi da essa indicati della somma da corrispondersi dal candidato a titolo di parziale rimborso spese la cui entità verrà determinata annualmente dalla Provincia.

    Art. 6 - PROGRAMMI E PROVE D'ESAME
    1. Costituiscono materie per il conseguimento dell'abilitazione venatoria: LEGISLAZIONE VENATORIA

    • Le normative comunitarie, statali e regionali sulla tutela della fauna selvatica e la disciplina della caccia;
    • Porto d'armi e licenza di caccia, tesserino regionale, autorizzazioni degli organi direttivi di caccia programmata, assicurazione obbligatoria;
    • Il calendario venatorio regionale e provinciale;
    • Le giornate e gli orari di caccia;
    • I luoghi non tabellati vietati alla caccia;
    • Le zone tabellate vietate alla caccia;
    • Le modalità di caccia vietate;
    • Gli appostamenti di caccia;
    • I cani da caccia e loro uso;
    • Le zone per l'addestramento dei cani da caccia;
    • La gestione programmata della caccia (A.T.C., C.A. e loro funzioni);
    • La gestione privata della caccia (aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
    • Il concetto di zona faunistica delle Alpi;
    • Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria;
    • Le sanzioni amministrative e penali e le relative procedure;
    ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA
    • Le vocazioni faunistiche regionali;
    • Le caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio;
    • Il riconoscimento delle principali specie della fauna selvatica nazionale e regionale;
    • La definizione di fauna selvatica stanziale, erratica e migratoria;
    • Le principali malattie e zoonosi della fauna selvatica;
    ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA E RELATIVA LEGISLAZIONE
    • Le armi e munizioni consentite e vietate dalla caccia;
    • Loro custodia, controllo, manutenzione e trasporto durante l'esercizio venatorio;
    • Le misure di sicurezza e di prevenzione degli incidenti contro la proprie e l'altrui persona;
    • Le armi rigate e ad anima liscia;
    • Concetto di calibro dell'arma;
    • Le ottiche di mira;
    • Gli altri mezzi di caccia consentiti
    TUTELA DELLA NATURA E PRINCIPI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
    • Il concetto di ecologia, catena alimentare e piramide alimentare della fauna selvatica;
    • Gli agro-eco-sistemi;
    • I terreni in attualità di coltivazione potenzialmente danneggiabili dall'esercizio venatorio;
    • I principali danni della fauna selvatica alle produzioni agricole;
    • Le norme di prevenzione degli incendi agro-forestali;
    • I miglioramenti ambientali con finalità faunistica;
    • Gli effetti dei ripopolamenti faunistici sull'ambiente;
    • Le differenze tra ripopolamenti, reintroduzioni e introduzioni di fauna selvatica;
    NORME DI PRONTO SOCCORSO
    • Il sistema respiratorio
    • Il sistema cardio-circolatorio
    • Rianimazione cardio-polmonare
    • Le ferite, le fratture, le distorsioni, le lussazioni e il loro trattamento
    • Il morso di vipera e la puntura d'insetto
    • L'annegamento, l'assideramento e il congelamento
    COMPORTAMENTO VENATORIO E IGIENE DELLA SELVAGGINA CACCIATA
    • Il porto del fucile durante l'esercizio venatorio
    • Lo sparo in condizione di sicurezza
    • Il rapporto con gli altri cacciatori anche nel caso di abbattimento contestato
    • La prudenza nell'esercizio venatorio
    • Il comportamento dell'animale colpito
    • Il comportamento del cacciatore sulla carcassa dell'animale abbattuto;
    • Igiene delle carni dei capi abbattuti.
    2. Oltre alle predette materie ed argomenti, costituiscono materie per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio in zona Alpi:
    • Le disposizioni normative riguardanti specificamente la zona delle Alpi
    • La specifica conoscenza della fauna alpina protetta o oggetto di caccia e della sua biologia
    • I principi di gestione venatoria della fauna alpina (censimenti, abbattimenti e controllo dei capi abbattuti)
    • Le armi consentite in zona Alpi e le problematiche relative al tiro con fucile ad anima rigata.
    3. Costituiscono, invece, materie per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali e trofei:
    • La legislazione venatoria e quella relativa al commercio e alla detenzione di fauna protetta e minacciata di estinzione
    • La biologia della fauna selvatica, con particolare riferimento all'individuazione e al riconoscimento delle specie cacciabili
    • Le tecniche di tassidermia ed imbalsamazione
    • Le nozioni generali e tecniche d'impiego delle varie sostanze chimiche, con specifico riguardo alla loro tossicità e alle precauzioni di conservazione, manipolazione e smaltimento.
    4. Durante la prova d'esame per il rilascio dell'abilitazione venatoria il candidato deve mostrare di possedere:
    • Sufficienti nozioni nell'ambito delle materie indicate alle lettere A,B,C,D,E ed F del presente articolo
    • Sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia .
    5. Nella prova d'esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi il candidato deve mostrare di possedere:
    • Sufficienti nozioni nell'ambito delle materie indicate al 1° e 2° comma del presente articolo
    • Sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia, con particolare riferimento a quelle consentite in zona Alpi.

    6. La prova d'esame per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali e trofei consta di un colloquio orale in cui il candidato deve mostrare di possedere nozioni sufficienti nell'ambito delle materie indicate al 3° comma del presente articolo. 7. Le prove d'esame sono pubbliche.

    Art. 7 - DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ
    La Commissione, con apposito verbale sottoscritto dai Commissari e dal Segretario presenti, esprime, per ciascun candidato esaminato, giudizio finale di idoneità o non idoneità. La Commissione dichiara idoneo il candidato solamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito un giudizio favorevole in ciascuna delle materie di cui al precedente art. 6. Al candidato dichiarato idoneo è rilasciata formale certificazione di abilitazione o autorizzazione in bollo a corso legale, sottoscritta dal Presidente della Commissione esaminatrice. Il candidato dichiarato non idoneo riceve formale comunicazione dell'esito dell'esame e può essere ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data del precedente esame.

    Art. 8 - COMPENSI E RIMBORSI ALLA COMMISSIONE
    Ai componenti e al segretario della Commissione è attribuito, per ciascuna seduta d'esame valida, oltre alle spese di viaggio in quanto dovute, un gettone di presenza lordo pari a quello previsto per i consiglieri provinciali.

    Art. 9 - NORMA FINALE
    Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al disposto dell'art. 22 della Legge 11.02.1992, n. 157 e degli art. 34,40,41,42 e 43 della L.R. 04.09.1996, n. 70.