Regolamento d'attuazione delle funzioni amministrative relative alla commissione giudicatrice e all'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio e all'attività di tassidermia e imbalsamazione (art. 2, comma 1, lett. m L.R.17/99, art. 22 L.157/92, artt.34-40-41-42 e 43 L.R.70/96)
Art. 1 - NORMA GENERALE
Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative trasferite ed attribuite alla Provincia di Novara dal 1° comma, lettera m) e dal 2° comma, lettera c) dell'art. 2 della L.R. 08/07/1999, N. 17. In particolare, disciplina la costituzione, il funzionamento e i compensi della Commissione provinciale d'esame per il conseguimento di:
Disciplina inoltre, sulla base di apposito regolamento di approvazione regionale, l'attività della suddetta Commissione per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni all'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali.
Art. 2 - COMMISSIONE D'ESAME
Presso la Provincia di Novara è costituita, per effetto delle norme di cui in oggetto, la Commissione provinciale d'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio venatorio e, sulla base di apposito regolamento di approvazione regionale, per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali e trofei. La Commissione di cui al comma precedente è composta da un Presidente, un numero compreso tra n. 5 e n. 8 membri effettivi, dei quali almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi e un laureato in scienze agrarie o forestali, un rappresentante della Regione Piemonte e dal Segretario. In particolare essa è composta da:
Nel corso degli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione e a seguito dell'emanazione del relativo regolamento regionale di cui al 2° comma dell'art. 34 della L.R. 70/96, la Commissione è integrata: da un laureato in veterinaria, da un esperto in tecniche di tassidermia e da un perito conciario. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato funzionalmente al servizio competente in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia, a ciò appositamente incaricato dal Dirigente del Servizio stesso, che, oltre alla verbalizzazione delle singole sessioni d'esame, è chiamato a redigere i certificati di abilitazione venatoria e di autorizzazione ai candidati dichiarati idonei. La Commissione si intende validamente insediata con la presenza di almeno 3 membri effettivi. Il Presidente in caso di assenza è sostituito dal membro effettivo presente più anziano d'età.
Art. 3 - NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE
La Commissione di cui al precedente art. 2 è nominata con decreto del Presidente della Provincia in base ai curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie discipline. La durata in carica della Commissione è pari a quella dell'organo che l'ha nominata Essa peraltro esercita le proprie funzioni sino alla costituzione della nuova Commissione.
Art. 4 - CONDIZIONI OSTATIVE
Non possono far parte della Commissione i dirigenti delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché i Presidenti ed i vicepresidenti degli organi direttivi di caccia programmata. Parimenti non possono far parte della Commissione coloro che siano incorsi, negli ultimi cinque anni, in sanzioni per infrazioni in materia di tutela della fauna ed esercizio venatorio.
Art. 5 - DOMANDA D'AMMISSIONE AGLI ESAMI
Al fine di essere ammessi a sostenere gli esami disciplinati dal presente regolamento, occorre presentare domanda, in carta da bollo a corso legale, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dalla Provincia di Novara, corredata degli allegati richiesti e dell'attestazione dell'eventuale versamento, nei tempi e modi da essa indicati della somma da corrispondersi dal candidato a titolo di parziale rimborso spese la cui entità verrà determinata annualmente dalla Provincia.
Art. 6 - PROGRAMMI E PROVE D'ESAME
1. Costituiscono materie per il conseguimento dell'abilitazione venatoria: LEGISLAZIONE VENATORIA
6. La prova d'esame per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali e trofei consta di un colloquio orale in cui il candidato deve mostrare di possedere nozioni sufficienti nell'ambito delle materie indicate al 3° comma del presente articolo. 7. Le prove d'esame sono pubbliche.
Art. 7 - DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ
La Commissione, con apposito verbale sottoscritto dai Commissari e dal Segretario presenti, esprime, per ciascun candidato esaminato, giudizio finale di idoneità o non idoneità. La Commissione dichiara idoneo il candidato solamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito un giudizio favorevole in ciascuna delle materie di cui al precedente art. 6. Al candidato dichiarato idoneo è rilasciata formale certificazione di abilitazione o autorizzazione in bollo a corso legale, sottoscritta dal Presidente della Commissione esaminatrice. Il candidato dichiarato non idoneo riceve formale comunicazione dell'esito dell'esame e può essere ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data del precedente esame.
Art. 8 - COMPENSI E RIMBORSI ALLA COMMISSIONE
Ai componenti e al segretario della Commissione è attribuito, per ciascuna seduta d'esame valida, oltre alle spese di viaggio in quanto dovute, un gettone di presenza lordo pari a quello previsto per i consiglieri provinciali.
Art. 9 - NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al disposto dell'art. 22 della Legge 11.02.1992, n. 157 e degli art. 34,40,41,42 e 43 della L.R. 04.09.1996, n. 70.