Zone di addestramento cani
Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone per l'allenamento, addestramento e gare per cani da caccia
ARTICOLO 1
La Provincia, ai sensi dell’art. 13 della L. R. 04/09/1996, n. 70 ed in attuazione del piano faunistico provinciale, anche su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. istituiti sul territorio della Provincia, delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati, disciplina, attraverso il presente regolamento, l’istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone di cui al successivo art. 2 nonché i periodi in cui all’interno delle zone stesse sono consentiti l’addestramento, l’allenamento, le gare e le prove dei cani da caccia.
ARTICOLO 2
Le zone per l’allenamento, l’addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere “permanenti” o “temporanee”.
Sono “permanenti” le seguenti zone:
- ZONE DI TIPO A
all’interno delle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo.
- ZONE DI TIPO B
all’interno delle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo.
- ZONE DI TIPO C
all’interno delle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie Fagiano (Phasianus colchicus), Starna (Perdix perdix), Pernice rossa (Alectoris rufa), Germano reale (anas platyrhynchos) e Quaglia (Coturnix coturnix).
Sono “temporanee” le:
- ZONE DI TIPO D
all’interno delle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le prove di tutti i cani da caccia, con divieto di sparo, anche su fauna selvatica di allevamento purché appartenenti alle specie previste per le zone di tipo c).
ARTICOLO 3
Le zone di tipo A, B, C, e D sono istituite con apposito provvedimento dalla Provincia.
Ai fini della richiesta d’istituzione i soggetti di cui al precedente art. 1 devono presentare alla Provincia apposita istanza in carta legale, corredata di cartografia in scala non inferiore a 1:10000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire.
All’istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni dei proprietari e/o conduttori dei fondi, da presentarsi singolarmente e in carta libera, che dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del proprietario o conduttore, il codice fiscale, le indicazioni catastali (foglio, mappale e superficie) del terreno che sarà oggetto di vincolo, il consenso alla costituzione della zona e la firma apposta ai sensi della vigente normativa, secondo il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera a).
Il provvedimento provinciale che determina l’individuazione dell’istituenda zona è trasmesso ai comuni territorialmente interessati per l’affissione all’Albo Pretorio.
ARTICOLO 4
Le zone di tipo A, B e D:
- possono essere contigue; se non contigue, devono distare tra di loro almeno 1000 metri. Tali zone, devono in ogni caso distare da: Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Parchi e Riserve Nazionali o regionali, almeno 1000 metri;
Le zone di tipo C:
- non devono essere contigue ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e riserve Nazionali o regionali e devono, comunque, distare tra loro e dai suddetti istituti di divieto almeno 1000 metri.
Le zone di tipo A, B, e C possono essere istituite su una superficie non inferiore ad ha 30 e non superiore a ha 300, per una durata rinnovabile, di cinque anni., e possono, inoltre, essere recintate e suddivise anche in subaree di superficie inferiore. Limitatamente alle zone A e B la superficie può essere derogata per esigenze legate all’attività della cinofilia, sentiti gli A.T.C. interessati.
Le zone di tipo D possono essere istituite su una superficie non inferiore ad ha 30 e non superiore a ha 100 e hanno una validità temporanea e limitata nel periodo dal 1 marzo al 31 luglio.
Per il rinnovo delle zone si dovranno seguire le medesime modalità richieste per l’istituzione o, in alternativa, presentare, unitamente alla domanda di rinnovo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto della zona.
ARTICOLO 5
Nelle zone di tipo “A” e “B”, l’addestramento, l’allenamento e le gare non sono consentite nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 giugno di ogni anno.
Nelle zone “A”, “B” e “C”, durante la stagione venatoria, l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani non sono consentite nei giorni di silenzio venatorio.
Giornalmente, le attività all’interno di tutte le zone cinofile possono comunque svolgersi nel periodo temporale compreso tra il sorgere e il tramonto del sole.
ARTICOLO 6
Nelle zone di tipo A, B, C e D la Provincia può autorizzare, anche in deroga ai periodi stabiliti dal precedente art. 5, l’effettuazione di gare di caccia pratica per cani purché a carattere regionale, nazionale ed internazionale.
La Provincia può altresì autorizzare gare cinofile a carattere regionale, nazionale ed internazionale all’interno delle zone di ripopolamento e cattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 15 aprile e dal 1° agosto fino al 31 dicembre di ogni anno a condizione che non siano in atto operazioni di cattura di selvaggina.
Le istanze devono pervenire alla Provincia, a pena di non accoglimento, almeno un mese prima dell’effettuazione delle stesse.
La Provincia concede o nega l’autorizzazione richiesta, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, sentiti i pareri dell’ENCI e del Comitato di Gestione della ZRC interessata, ove presente.
ARTICOLO 7
La gestione delle zone di tipo A, B, C, D, anche in forma cumulativa tra esse, può essere affidata ad una associazione venatoria o cinofila nazionale riconosciuta ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati che possono agire autonomamente o in forma cumulativa tra essi, previa stipula con la Provincia di apposita Convenzione.
ARTICOLO 8
Il titolare della gestione delle zone di tipo A, B e C è tenuto a predisporre un programma semestrale d’utilizzo della zona cinofila in gestione che deve indicare:
- il calendario delle gare e degli allenamenti previsti nel corso del semestre successivo;
- gli interventi relativi all’indirizzo faunistico-ambientale della zona stessa.Tali interventi sono individuati:
- nelle eventuali azioni di ripopolamento da espletarsi con esemplari idonei;
- nello sviluppo di attività volte al potenziamento della fauna selvatica naturale;
- nelle misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall’attività cinotecnica alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica;
- negli interventi per la rifusione degli stessi;
- nelle azioni di manutenzione e di miglioramento delle infrastrutture zonali.
Il programma semestrale d’utilizzo della zona cinofila è trasmesso alla Provincia rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
Il titolare della gestione è tenuto alla modifica del programma qualora la Provincia, a mezzo di apposita comunicazione scritta da inviare entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, rilevi eventuali elementi ostativi tecnico-giuridici: in assenza di rilievi entro il termine temporale testé indicato il programma si intende tacitamente approvato.
Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa una relazione consuntiva dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente.
E’ eccezionalmente ammesso procedere a variazioni del programma semestrale d’utilizzo della zona cinofila per sopraggiunte ed imprevedibili cause di forza maggiore.
Il calendario delle gare e delle prove nonché le modalità relative all’allenamento, all’addestramento ed i turni d’accesso dei cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinché tutti gli interessati possano prenderne visione.
ARTICOLO 9
Nelle zone per l’allenamento, le gare e le prove dei cani da caccia, i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore, così come previsto dall’art. 55 della L.R. 70/96.
ARTICOLO 10
La vigilanza sul funzionamento delle zone cinofile e sulla loro attività è affidata ai soggetti individuati dall’art. 27 della Legge 11/02/1992, n. 157 e dall’art. 51 della L.R. n. 70/96.
ARTICOLO 11
L’attività d’allenamento, d’addestramento, di gara e di prova dei cani da caccia nelle zone di tipo A, B, C e D può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d’iscrizione al soggetto titolare della gestione della zona cinofila.
L’utilizzo delle zone è comunque subordinato al possesso di un apposito permesso scritto rilasciato dal soggetto titolare della zona.
Il permesso deve essere sempre esibito durante i controlli disposti dagli agenti alla vigilanza.
Il soggetto gestore della zona cinofila può ulteriormente disciplinare, pubblicizzando opportunamente le decisioni assunte, le modalità per l’accesso alla zona in funzione dell’allenamento, dell’addestramento, delle gare e delle prove per cani da caccia.
L’accesso alle zone, pur nel rispetto delle particolari regolamentazioni d’esercizio in esse in vigore, è prioritariamente garantito, a parità di condizione, agli aderenti a tutte le associazioni venatorie e alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.
Per l’esercizio delle attività di addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.
I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nelle zone di tipo “C”, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell’assicurazione di cui all’art. 35 della L.R. 70/96.
ARTICOLO 12
Le quote finanziarie previste dal precedente art.11 sono introitate dal soggetto che è titolare della gestione della zona cinofila e devono essere destinate prioritariamente per la realizzazione degli interventi di gestione quali previsti nel programma d’attività annuale di cui al precedente art.8.
ARTICOLO 13
I cani devono essere accompagnati “al guinzaglio” fino al perimetro della zona cinofila.
Ai sensi della L.R. n. 32/82, è comunque sempre vietato, anche durante le gare e le prove dei cani nelle zone cinofile, l’accesso, la sosta o il transito sui terreni agricoli a qualsiasi tipo di auto - motomezzo.
ARTICOLO 14
E’ fatto obbligo al gestore della zona cinofila, per lo svolgimento delle gare di caccia pratica e delle prove con facoltà di sparo previste dal presente regolamento, di provvedere alla nomina di uno o più “Direttori di campo” dandone comunicazione alla Provincia, ai Sindaci ed ai Comandi dei Carabinieri territorialmente competenti.
I “Direttori di campo” devono garantire il regolare svolgimento delle gare e delle prove cinofile.
Il loro giudizio, durante l’espletamento delle gare e delle prove, circa la durata, l’inizio ed il termine del turno di gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all’accesso dei cinofili, è insindacabile.
Ogni variazione ai nominativi dei “Direttori di campo” deve essere tempestivamente comunicata agli Enti ed Organi di cui al 1° comma del presente articolo.
ARTICOLO 15
Lo svolgimento delle gare o delle prove con facoltà di sparo è subordinato alle seguenti norme:
- delle manifestazioni deve essere data comunicazione, entro e non oltre il 5° giorno antecedente le stesse, al Comando Carabinieri territorialmente competente;
- possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso di regolare porto d’armi e licenza di caccia validi;
- i fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustati fino al momento di ingresso al turno di gara o di prova;
- al termine del turno di gara o di prova i fucili devono essere nuovamente scaricati ed imbustati;
- nelle gare e nelle prove per cani da ferma può operare contemporaneamente un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- nelle gare e nelle prove per cani da seguito può, parimenti, operare un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminate dal “Direttore di campo” con il cane al guinzaglio;
- nel caso in cui il cacciatore potesse essere coadiuvato da uno o più assistenti, vige la condizione che anche questi ultimi debbano essere in possesso di regolare porto d’armi e licenza di caccia validi;
- è fatto divieto di usare il fucile da caccia a munizione spezzata a più di due colpi;
- i cacciatori possono sparare solo all’interno del perimetro della zona cinofila;
- la fauna selvatica alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta. ne è pertanto vietato l’inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore;
- la fauna selvatica colpita all’interno della zona, che cada al di fuori della zona stessa, può essere recuperata dal cacciatore con l’ausilio del cane al guinzaglio, sotto il controllo del “Direttore di campo” o suo incaricato;
- il “Direttore di campo” può sostituire la fauna selvatica che non dovesse “alzarsi” o “frullare”;
- il cane che durante la gara o la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal “Direttore di campo”;
- la fauna selvatica d’allevamento impiegata per le gare e le prove cinofile deve essere di legittima e verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell’Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila interessata: tali condizioni devono essere sempre dimostrabili con regolare documentazione;
- tutti gli esemplari di fauna selvatica d’allevamento immessi sul territorio devono essere, ai sensi del 7° comma dell’art.30 della L.R. n.70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati;
- la fauna selvatica abbattuta durante le gare o le prove appartiene all’uccisore e non può essere commercializzata;
- è fatto divieto sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica, compresa quella proveniente da allevamento, a maltrattamenti e sevizie.
ARTICOLO 16
Lo svolgimento delle attività previste nelle zone di tipo A, B e D è comunque subordinato alle ulteriori seguenti norme:
- la fauna selvatica alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta. ne è pertanto vietato l’inseguimento da parte del cane;
- il cane che durante la gara o la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore;
- la fauna selvatica d’allevamento impiegata per le gare e le prove cinofile deve essere di legittima e verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell’Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila interessata: tali condizioni devono essere sempre dimostrabili con regolare documentazione;
- tutti gli esemplari di fauna selvatica d’allevamento immessi sul territorio devono essere, ai sensi del 7° comma dell’art.30 della L.R. n.70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati;
- è fatto divieto sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica, compresa quella proveniente da allevamento, a maltrattamenti e sevizie.
ARTICOLO 17
Ciascuna zona di tipo A, B, C e D deve essere delimitata da apposite tabelle perimetrali, di modello conforme a quello approvato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 50 L.R. 70/96, esenti da tasse, recanti rispettivamente le scritte:
- “PROVINCIA DI NOVARA - ZONA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DEI CANI DA FERMA - 5° Comma, lettera a), Art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI CACCIA”;
- “PROVINCIA DI NOVARA - ZONA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DEI CANI DA SEGUITO - 5° comma, lettera b), Art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI CACCIA”;
- “PROVINCIA DI NOVARA - ZONA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA FERMA - 5° comma, lettera c), Art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI SPARO AI NON AUTORIZZATI”:
- “PROVINCIA DI NOVARA - ZONA TEMPORANEA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA - 7° comma, Art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI SPARO - INGRESSO VIETATO AI NON AUTORIZZATI”
La collocazione, la manutenzione e la rimozione delle tabelle di cui ai due precedenti commi, poste comunque in modo tale che esse siano visibili da ogni punto d’accesso e che da ogni tabella siano visibili di norma le due contigue, sono a carico del soggetto gerente la zona cinofila interessata e devono comunque essere rimosse alla scadenza.
ARTICOLO 18
Nelle zone di tipo A e B, su richiesta del gestore, potranno effettuarsi catture di fauna selvatica da destinarsi al ripopolamento di altri istituti faunistico-venatori pubblici provinciali.
ARTICOLO 19
La Provincia in caso di inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nelle singole convenzioni per la gestione delle zone cinofile, nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere, sentito il Comitato Consultivo Provinciale di cui all’art. 25 della L.R. n: 70/96, alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione.
ARTICOLO 20
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.
Scarica il regolamento (PDF)