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V.I.A. - Campo di applicazione ed autorità competente

L'autorità COMPETENTE per l'espletamento delle procedure di VIA viene individuata sulla base della rilevanza dell'opera o intervento da realizzare e valutando quale amministrazione pubblica sia titolare della maggior parte dei procedimenti autorizzativi, o comunque dei più significativi in campo ambientale.

Le procedure di VIA, in rapporto alla categoria progettuale cui appartiene l'opera o intervento, possono quindi essere in capo all'autorità STATO o Regione.

In REGIONE PIEMONTE la L.R.40/1998 (art. 6) prevede che l'Autorità competente possa essere rappresentata da Regione, Province o Comuni a seconda della categoria progettuale.

La Regione Piemonte in attuazione del D.P.R. 12 aprile 1996 ha regolamentato la materia con la L.R.40/1998, la quale, al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle procedure di autorizzazione necessarie per la realizzazione dei progetti e tenuto conto del generale processo di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali (D.Lgs. 112/98), individua come autorità competenti nelle procedure di valutazione dei progetti:

  • la Regione (categorie progettuali di cui agli allegati A1 e B1)
  • le Province (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2)
  • i Comuni o le Comunità montane (categorie progettuali di cui all'allegato B3)
Gli allegati progettuali sono stati modificati con D.C.R. n.211-34747 del 30/07/2008 (Suppl. al B.U. n. 32 del 7 agosto 2008) in coerenza con le disposizioni di cui al sopraccitato D.Lgs. 4/2008.