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V.I.A. - Modulistica

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) consiste nel giudizio, obbligatorio e vincolante, di compatibilità ambientale di determinati progetti, pubblici e privati. Segnatamente, si tratta di una procedura attraverso la quale, mediante un unico procedimento tecnico-amministrativo, viene preventivamente individuato, descritto e valutato il possibile impatto del progetto prima della sua realizzazione.
Tale procedura si articola in più fasi, che si differenziano a seconda delle specifiche caratteristiche del progetto e del contesto di intervento.
Per tali fasi, specificatamente disciplinate dal combinato disposto del Titolo III, Parte II, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 13/2023, è consultabile e scaricabile la relativa modulistica

AVVISO
Ai fini della tutela della privacy, allo scopo di consentire il regolare avvio del procedimento, grava sul proponente l’onere di verificare che l’intera documentazione di progetto, per la quale è richiesta l’immediata pubblicazione sul sito web di questo Ente secondo quanto previsto dalla Parte II del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., sia effettivamente priva di dati non divulgabili ovvero di eventuali dati sensibili.
In tal senso, ove il proponente rilevi la sussistenza, nei documenti relativi al progetto, di dati non divulgabili, sarà sua cura rimuovere il dato dall’intera documentazione di progetto.
Si ricorda che gli elaborati di progetto dovranno essere firmati digitalmente dai professionisti incaricati.


Fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 19 D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. 

La fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ha come obiettivo quello di determinare se un progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale. Segnatamente, un progetto sarà sottoposto alla procedura di V.I.A. ove venga ravvisata una sua “significatività” in termini di incidenza negativa sull’ambiente.

Fase di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ex art. 21 D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

L’art. 21 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. riconosce al proponente la facoltà di richiedere all’autorità competente l’avvio di una fase di consultazione finalizzata a definire la portata delle informazioni, il relativo dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (ed eventuale V.INC.A. di competenza dell'Ente Parco )

Ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., il proponente può richiedere all’autorità competente che il provvedimento di V.I.A. sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 dell’art. 27 bis D. Lgs n. 152/2006 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN FORMATO ELETTRONICO SECONDO LE SEGUENTI LINEE GUIDA: