Per i progetti di cui all'allegato B2 della L.R. 40/1998, nell'espletamento della fase di VERIFICA di cui all'art. 10 - e fermi restando gli altri adempimenti iniziali previsti dalla legge - l'Organo tecnico procederà all'istruttoria coinvolgendo i diversi soggetti interessati, che debbono essere sentiti ai sensi dell'art.9, al fine di valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di VALUTAZIONE ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni per il conseguimento dei provvedimenti autorizzatori, richiamando l'attenzione sulla circostanza che la mancata pronuncia dell'autorità competente entro 60 giorni comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.
FASE DI INIZIATIVA
Il proponente (art.10 comma 1) presenta alla segreteria VIA una specifica domanda corredata (fac-simile 2) di:
FASE DI ISTRUTTORIA
Tale fase prevede:
FASE DECISORIA
È la fase di pronuncia dell'Autorità Competente sulla necessità di sottoporre o meno il progetto alla successiva fase di VALUTAZIONE entro 60 giorni dalla data di pubblicazione su BUR, da assumersi tramite atto dirigenziale, a seguito delle sedute di Conferenza.
Su richiesta da parte del proponente di avvio di una fase di "Specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale" (art. 11) l'Organo tecnico procederà a convocare il proponente e i soggetti interessati (art. 9) in relazione alle caratteristiche del progetto e al confronto in contraddittorio, ai fini della predisposizione in maniera coordinata della successiva fase di valutazione d' impatto e delle discendenti autorizzazioni e dell'espressione del parere entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. l'obiettivo di tale fase, è quello di individuare preliminarmente alla redazione dello Studio di impatto Ambientale (S.I.A.) gli argomenti e di temi sui quali deve essere focalizzata maggiormente l'attenzione durante la stesura dello studio. È una fase facoltativa, a differenza delle altre due fasi VIA, che consente di creare le premesse per il successivo approfondimento progettuale e valutativo.
FASE DI INIZIATIVA
Il proponente (art.11 comma 1) presenta alla segreteria VIA una specifica domanda corredata (fac-simile 3) di:
FASE DI ISTRUTTORIA
Tale fase prevede l'audizione dei soggetti interessati mediante convocazione NUCLEO TECNICO per il raccordo del parere intersettoriale provinciale e la convocazione delle CONFERENZA di SERVIZI dei soggetti interessati (art.9) e dell'ARPA (art.8) per un confronto sulla documentazione presentata.
FASE DECISORIA
Valutati gli elementi del contraddittorio, l'Autorità competente esprime il proprio parere circa il piano di lavoro secondo il quale sarà redatto lo S.I.A. di una successiva fase di VALUTAZIONE. Tale parere dovrà essere formulato entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, da assumersi tramite atto dirigenziale.
Per i progetti di cui all'allegato A2 della L.R. 40/1998, o a seguito di una precedente fase di SPECIFICAZIONE e/o VERIFICA, nell'espletamento della fase di VALUTAZIONE di cui all'art. 12 - e fermi restando gli altri adempimenti iniziali previsti dalla legge - l'Organo tecnico procederà all'istruttoria coinvolgendo i diversi soggetti interessati, che debbono essere sentiti ai sensi dell'art.9, al fine di valutare la compatibilità ambientale di un progetto di opera.
FASE DI INIZIATIVA
Il proponente (art.12 comma 1) presenta alla segreteria VIA una specifica domanda (fac-simile 4) corredata di:
Contestualmente a seguito del deposito del progetto la Segreteria VIA, la Segreteria VIA avvia le pratiche per la pubblicazione su B.U.R. della Regione Piemonte, per dare idonea pubblicità all'avvio del procedimento, ed invia tempestivamente copia della documentazione tecnica ai soggetti di cui all'art.9.
La data di avvenuto deposito sancisce la data di avvio di procedimento per il conteggio delle tempistiche relative a tale procedura, che si svolge secondo le modalità definite nell'art. 13 e finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, nonché all'eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti.
FASE DI ISTRUTTORIA
Tale fase prevede:
Nella prima seduta della Conferenza dei Servizi (art.13 comma 1) si concorda
FASE DECISORIA
Il giudizio di compatibilità ambientale è elaborato alla luce degli approfondimenti tecnici, delle risultanze delle conferenze di servizi e dell'eventuale inchiesta pubblica o del confronto con il proponente, nonché delle osservazioni del pubblico. Tale giudizio è espresso, anche in assenza dei pareri improrogabilmente entro il termine di 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.