L’attività della Pubblica Amministrazione deve essere orientata al rispetto dei principi ambientali previsti dal D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (principio dello sviluppo sostenibile, principio di prevenzione, principio di correzione, principio di “chi inquina paga”, principio di precauzione), per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
Questa verifica di compatibilità dell’ambiente con l’attività amministrativa avviene attraverso procedure di valutazione preventiva, destinate ad esprimere una valutazione antecedentemente all’inizio di attività antropiche potenzialmente lesive del bene ambiente.
Proprio in tale ottica si collocano la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e la valutazione strategica (V.A.S.), istituti di derivazione comunitaria.
In particolare, la V.I.A. è una procedura tesa a valutare i possibili effetti sull’ambiente derivanti da opere di rilevante impatto.
La V.I.A., infatti, comporta una valutazione preventiva, in quanto diretta ad esaminare l’impatto del progetto – privato o pubblico - sull’ambiente prima della sua realizzazione, ed integrata, in quanto volta a verificare gli effetti diretti e indiretti dell’opera su vari fattori (popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria, clima, patrimonio culturale, paesaggio).
Per riferimenti ed approfondimenti normativi in materia si rimanda al sito della Regione Piemonte: