Regolamento per la gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Oggetto del presente regolamento è la gestione, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 70/96, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.
Art. 2 - FINALITÀ
Le finalità del presente regolamento sono principalmente rivolte al coinvolgimento, nella gestione delle zone in oggetto, delle comunità locali con lo scopo di ricreare un legame stretto col territorio per il recupero di habitat ai fini di un incremento delle specie di fauna selvatica di rilevante interesse anche naturalistico.
La corretta gestione di importanti aree di tutela, finalizzata alla produzione di fauna selvatica anche a scopo di ripopolamento, permette, tra l’altro, di avvalersi di soggetti propriamente “autoctoni” e, nel contempo, di ridurre le necessità di approvvigionamenti esterni con una conseguente riduzione degli impegni finanziari pubblici.
Art. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA GESTIONE
La Provincia al fine di provvedere alla gestione delle zone presenti sul territorio e al raggiungimento delle finalità previste dall’art. 2 del presente regolamento, può avvalersi della collaborazione dei comitati di gestione degli A.T.C., di associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore singolarmente o in forma associata tra loro, previa stipula di apposita convenzione.
In presenza di più richieste di partecipazione alla gestione di una stessa zona, la Provincia individuerà, a proprio insindacabile giudizio, i soggetti ritenuti più idonei allo scopo, dando eventualmente preferenza a quelli presenti nei Comuni territorialmente compresi nell’area oggetto di tutela o che abbiano già dimostrato in precedenti occasioni la propria competenza in materia.
Art. 4 - MODALITA’ DI ACCESSO ALLA COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE
L’accesso alla collaborazione per la gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica è soggetto alla stipula di apposita convenzione con la Provincia di Novara.
I soggetti di cui all’art. 3 che intendessero accedere a tale convenzione sono tenuti a presentare alla Provincia di Novara apposita istanza in competente bollo, alla quale dovranno essere allegati:
La durata di ogni singola convenzione è fissata in cinque anni, rinnovabili alla scadenza per uguale periodo con le medesime procedure previste per la richiesta di iniziale concessione.
Art. 5 - MODALITA’ DI GESTIONE
La Provincia individuerà, anche sulla base di eventuali proposte degli organismi convenzionati, le linee programmatiche di gestione delle zone di cui trattasi, con particolare riferimento a:
Art. 6 - COMMISSIONE TECNICA
Al fine di individuare le linee programmatiche di gestione di cui al precedente art. 5, la Provincia e il cogestore si avvarranno di una Commissione Tecnica composta da 3 rappresentanti nominati dalla Provincia e 3 nominati dal cogestore.
Tale Commissione sarà tenuta ad esprimere pareri vincolanti e, qualora non fosse raggiunta unanimità di intenti, le questioni insolute saranno sottoposte al parere della Provincia.
Le riunioni della Commissione saranno valide con la presenza di almeno 4 componenti.
Art. 7 - TABELLAZIONE
Le zone saranno delimitate mediante idonee tabelle perimetrali, la cui apposizione e manutenzione sarà effettuata a cura della Provincia con la collaborazione degli organismi convenzionati.
Art. 8 - DIVIETI
Nelle zone disciplinate dal presente regolamento è sempre vietato:
Art. 9 - AZIONI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA
Le azioni di controllo della fauna selvatica all’interno delle zone disciplinate dal presente regolamento sono effettuate secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge 157/92 e dall’art. 29 della L.R. 70/96 e sono pertanto sottoposte ad autorizzazione scritta dei competenti organi della Provincia.
Art. 10 - VIGILANZA
La vigilanza nelle zone oggetto del presente regolamento è affidata essenzialmente alle guardie della Provincia con la collaborazione delle guardie volontarie indicate nel precedente art. 4.
E’ altresì affidata agli altri soggetti di cui all’art. 27 della legge 157/92 e all’art. 51 della L.R. 70/96.
Art. 11 - CONTRIBUTI
Per l’attività di collaborazione di cui sopra la Provincia erogherà un contributo fisso pari a L. 2,58/Ha di superficie.
Limitatamente alle zone di ripopolamento e cattura e ai centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, verrà corrisposta una ulteriore somma di € 41,32 per ogni lepre catturata e di €7,75 per ogni fagiano catturato.
Qualora il cogestore sia un ATC e provveda direttamente al finanziamento delle spese di gestione inerenti i punti 1-2-4-6-7 del precedente art. 5, il medesimo non dovrà ricevere alcun contributo, né sarà tenuto a corrispondere alcuna somma per la selvaggina catturata, a condizione che le spese di cui sopra, effettuate sulla base di eventuali regolamenti provinciali, siano debitamente documentate.
In quest’ultima ipotesi la Provincia destinerà l’equivalente del contributo fisso di L. 5.000/ha a interventi di miglioramento ambientale all’interno della zona RC.
Art. 12 - REVOCA DELLA CONVENZIONE
La Provincia in caso di grave inadempienza e/o inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere alla sospensione e/o alla revoca definitiva della convenzione. In tal caso non verrà erogato il contributo di cui al precedente art. 11.
Art. 13 - NORMA FINALE
Per tutto quant’altro non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.