Art. 24 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività
amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa,
in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e
li tengono costantemente aggiornati.
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.