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ENERGIA

Oli minerali

Si comunica che con Legge n. 71 del 24.06.2013 l'Imposta di Bollo è passata da € 14,62 a € 16,00 con decorrenza 26/06/2013

La Legge 23 agosto 2004 n.239 (Legge Marzano) ha trasferito alle Regioni, a partire dal 28.09.2004, la competenza in materia di oli minerali; la Regione Piemonte, con l'art. 53 della L.R. n. 44/2000 ha attribuito alle Province le funzioni amministrative inerenti il rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazione di oli minerali.

La predetta norma ha inoltre previsto la liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione e stoccaggio non in sotterraneo di oli minerali, pertanto non più soggette a concessione ministeriale. Ha chiarito che per “oli minerali” si intendono gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.

La legge ha, inoltre, introdotto semplificazioni procedurali per le attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, stabilendo che siano attività sottoposte a regimi autorizzativi:

  • l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
  • la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
  • la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
  • la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali

Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricompresse nell'elenco di cui sopra, nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

La Provincia di Novara è competente al rilascio delle autorizzazioni relative agli stabilimenti di deposito e di lavorazione di oli minerali e GPL, in precedenza rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive o dalla Prefettura.

Gli impianti soggetti a regime autorizzativo provinciale sono i seguenti:

  • stabilimenti di lavorazione/trasformazione di oli minerali;
  • i depositi di oli minerali con capacità complessiva superiore a 25 mc (10 mc per i depositi commerciali);
  • gli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL;
  • i depositi di GPL in bombole con capacità complessiva superiore a 1000 kg di prodotto stoccato.

Sono invece soggetti a regime autorizzativo di competenza non provinciale gli impianti di distribuzione carburanti (con relativo stoccaggio) ed in particolare:

  • autorizzazione Comunale per tutti gli impianti di distribuzione, stradale e non, inclusi gli impianti privati destinati al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà d'imprese produttive o di servizio
  • autorizzazione Regionale per gli impianti di distribuzione autostradali
  • autorizzazione Prefettizia per gli impianti di distribuzione destinati ad autoveicoli delle Pubbliche Amministrazioni

La domanda di autorizzazione (per nuovi depositi, modifiche e volture), a far data dall'11 giugno 2012, dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento delle tariffe istruttorie.

Si ricorda che, visto il D.L. n° 32 del 11.02.1998, l'installazione e l'esercizio di tutti gli impianti atti alla distribuzione dei carburanti (stradali o privati) è soggetta all'autorizzazione del Comune in cui essa è esercitata.

Per informazioni:
Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti
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