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Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, chiunque ha il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per cui vige l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione:è l'Accesso civico semplice.

Ai sensi del 2° comma del suddetto articolo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis: è l'Accesso civico generalizzato

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e la richiesta non deve essere motivata.

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di Accesso documentale: è l'accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990, Capo V, che implica il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali.

Normativa di riferimento 
  • D.lgs. n.33/2013;
  • D.lgs. n.97/2016
  • Legge n.241/1990
Accesso civico semplice 

Il diritto di accesso civico "semplice" consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, dati o informazioni che, pur essendo soggetti a obblighi di trasparenza, non sono stati pubblicati o lo sono stati in modo incompleto nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Questa richiesta è gratuita, non richiede motivazione e può essere presentata da qualsiasi cittadino, identificando chiaramente i documenti, le informazioni o i dati desiderati.
La richiesta può essere presentata online, con le modalità descritte a questa pagina
Per inviare l'istanza, è inoltre possibile utilizzare il modulo dedicato, allegando copia del documento di identità del richiedente, attraverso una delle seguenti modalità:

L'Amministrazione, entro 30 giorni, verifica se esiste l'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, pubblica i contenuti richiesti sul portale istituzionale, informando il richiedente con il relativo link.

Accesso civico generalizzato 

Il diritto di accesso civico generalizzato consente a chiunque di ottenere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, oltre quelli già pubblicati, nel rispetto dei limiti previsti per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Questa modalità di accesso mira a garantire un controllo diffuso sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini al dibattito pubblico.
Non è necessario dimostrare diritti o interessi specifici né fornire motivazioni per esercitare tale diritto. 
La richiesta deve indicare chiaramente i dati, le informazioni e i documenti richiesti e può essere presentata online, con le modalità descritte a questa pagina
Per inviare l'istanza, è inoltre possibile utilizzare il modulo dedicato, allegando copia del documento di identità del richiedente, attraverso una delle seguenti modalità:

L’Amministrazione risponde entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. 
Se sono individuati soggetti controinteressati, il termine si sospende per consentire loro di presentare opposizione entro 10 giorni; in caso di opposizione, il rilascio dei dati non avviene prima di 15 giorni dalla comunicazione.
Il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e in altre situazioni previste dalla legge, come indicato nell’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990; inoltre, può essere limitato o differito per tutelare interessi pubblici e privati da eventuali danni derivanti dalla divulgazione di dati o documenti (art. 5 bis, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013).
Ogni decisione di rifiuto, limitazione o differimento è motivata e comunicata formalmente.

Accesso documentale 

I cittadini, sia singoli che organizzati in associazioni, hanno la possibilità di consultare documenti e informazioni detenuti dall'Amministrazione. Questo diritto è regolato dalla Legge n.241/90 e successive modifiche. È possibile richiedere la visione dei documenti o ottenerne una copia, con il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi previsti dal Regolamento Provinciale.
Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
Per inviare l'istanza, è possibile utilizzare il modulo dedicato, allegando copia del documento di identità del richiedente, attraverso una delle seguenti modalità:

 

26-02-2026

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19-06-2026

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