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Informarzione e Formazione

La nuova normativa sulla gestione delle sostanze chimiche

Il REACH e' il Regolamento per la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche.
E' entrato in vigore il 1' giugno 2007 per rendere piu' efficace e migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell'Unione europea (UE). Il REACH attribuisce all'industria una maggiore responsabilita' sulla gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e l'ambiente.

In linea di massima, il Regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: non soltanto alle sostanze chimiche impiegate nei processi industriali, ma anche a quelle usate nella vita quotidiana, per esempio nei prodotti di pulizia, nelle vernici e in articoli quali capi di abbigliamento, mobili e apparecchi elettrici.

Gli obiettivi del REACH sono:
- Migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente contro i possibili rischi presentati dalle sostanze chimiche
- Aumentare la competitivita' dell'industria chimica dell'UE, settore chiave per la sua economia.
- Promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli delle sostanze
- Garantire la libera circolazione di sostanze nel mercato interno dell'Unione europea

Il REACH sostituisce circa 40 normative con un Regolamento snellito e migliorato. Altre normative sulle sostanze chimiche (p.es. su cosmetici, detersivi) o normative correlate (p.es. sulla salute e la sicurezza dei lavoratori che manipolano sostanze chimiche, sulla sicurezza dei prodotti, sui prodotti destinati all'industria della costruzione) non sostituite da REACH continueranno ad essere applicate ed e' stato infatti elaborato per non sovrapporsi ne' entrare in conflitto con altre normative sulle sostanze chimiche.
Il Regolamento fa si' che l'industria si assuma maggiori responsabilita' sulla gestione dei rischi delle sostanze chimiche e fornisca ai propri utilizzatori informazioni corrette sulla sicurezza.

Parallelamente, prevede la possibilita' che l'Unione europea adotti provvedimenti supplementari su sostanze altamente pericolose, per le quali occorre un'azione integrativa a livello dell'UE.

Con il REACH viene istituita l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA ) alla quale affida un ruolo centrale di coordinamento e attuazione in tutto il processo.

Tutti i fabbricanti e gli importatori di sostanze chimiche devono identificare e gestire i rischi legati alle sostanze che fabbricano e commercializzano. Per quanto riguarda le sostanze prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per ciascuna impresa, i fabbricanti e gli importatorri devono dimostrare di aver rispettato il regolamento mediante un fascicolo di registrazione da presentare all'Agenzia.

Una volta ricevuto il fascicolo di registrazione, l'Agenzia puo' controllare la conformita' al Regolamento e valutare le proposte di sperimentazione al fine di garantire che la valutazione delle sostanze chimiche non porti ad una sperimentazione non necessaria, specialmente sugli animali.

Ove opportuno, le autorita' possono anche selezionare sostanze problematiche da sottoporre ad una valutazione piu' approfondita.

Il REACH prevede anche un sistema di autorizzazione volto a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti siano controllate in modo adeguato e sostituite gradualmente da sostanze o tecnologie piu' sicure, che comportano un beneficio generale per la societa' che le utilizza. Queste sostanze saranno studiate in via prioritaria e, col tempo, inserite nell'Allegato XIV. Dopodiche', l'industria dovra' richiedere l'autorizzazione dell'Agenzia per continuare ad usarle. Inoltre, le autorita' dell'UE possono imporre delle restrizioni sulla fabbricazione, sull'uso o sull'immissione sul mercato di sostanze che determinano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente.

Fabbricanti e importatori devono fornire ai loro utilizzatori a valle le informazioni necessarie sui rischi, affinche' questi possano usare le sostanze in questione in condizioni di sicurezza. A tal fine, si utilizzeranno il sistema di classificazione ed etichettatura e le schede dati di sicurezza (SDS), ove opportuno.

Determinate sostanze possono essere esenti da tutti o da alcuni degli obblighi contemplati dal REACH.

Scadenze per la registrazione
Le sostanze soggette a un regime transitorio (sostanze che sono sul mercato dell'UE da molto tempo) e le sostanze non soggette a un regime transitorio hanno diverse scadenze per la registrazione in base alle disposizioni REACH.

Le sostanze che non sono state immesse sul mercato dell'UE in precedenza (sostanza non soggette a un regime transitorio), e le sostanze soggette a un regime transitorio che non sono state preregistrate, devono essere registrate prima di poter essere fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate.

Per le sostanze soggette a un regime transitorio, fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, e che sono state preregistrate, l'obbligo di registrazione sara' applicato gradualmente per agevolare il passaggio a REACH. Le sostanze fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1000 tonnellate/anno, nonche' le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e appartenenti alle categorie 1 e 2 (CMR cat 1 e 2) fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnelata all'anno o le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente aquatico (R50/53) se fabricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno, dovranno essere registrate entro il 1' dicembre 2010, mentre le sostanze fabbricate o importate in quantitativi inferiori dovranno essere registrate entro il 1' giugno 2013 (100 - 1000 tonnellate/anno) oppure entro il 1' giugno 2018 (1 - 100 tonnellate/anno).

Per determinate sostanze, p.es. per le sostanze notificate in virtu' della normativa precedente per le nuove sostanze, obblighi simili erano in vigore prima che fosse posto in essere REACH. Queste sostanze sono considerate gia' registrate ai sensi di REACH. Tuttavia, queste registrazioni dovranno essere aggiornate man mano che si presentano nuove circostanze, p.es. se la produzione o l'importazione aumentano fino a raggiungere una fascia di tonnellaggio superiore, o se vengono pubblicate nuove informazioni.

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