l'Agenzia europea per le sostanze chimiche quale istituita dal presente Regolamento. |
per anno solare, salvo diversa indicazione. Per le sostanze soggette a un regime transitorio che sono state importate o fabbricate per almeno tre anni consecutivi, i quantitativi annuali si calcolano sulla base dei volumi medi di produzione o di importazione dei tre anni solari precedenti. |
un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. |
qualsiasi attivita' scientifica connessa allo sviluppo di un prodotto o all'ulteriore sviluppo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati o articoli, nel corso della quale si utilizzano impianti pilota o produzioni sperimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi d'applicazione della sostanza. |
tutti i fabbricanti e/o importatori e/o utilizzatori a valle in una catena d'approvvigionamento. |
la o le autorita' o gli organismi istituiti dagli Stati membri per adempiere agli obblighi risultanti dall'applicazione del presente Regolamento. |
uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto meno in termini di breve descrizione generale dell'uso. |
un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui viene fornito un articolo, esclusi i consumatori. |
un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o un preparato. |
il fabbricante o l'importatore di una sostanza, o il produttore o l'importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza. |
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita', compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi. |
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che fabbrica una sostanza all'interno della Comunita'. |
la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale. |
ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato. |
ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato. |
l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione e' considerata un'immissione sul mercato. |
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' responsabile dell'importazione. |
l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunita'. |
un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o piu' elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici. |
una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo. |
piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese. |
una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o piu' tipi di unita' monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unita' monomeriche.
Un polimero comprende:
- una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unita' monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unita' monomerica o altro reagente;
- meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Nel contesto di questa definizione, per ''unita' monomerica'' s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero.
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una miscela o una soluzione composta di due o piu' sostanze. |
ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunita'. |
l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza e' fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o piu' processi o usi specifici, se del caso. |
un luogo unico in cui, qualora vi siano piu' fabbricanti di una o piu' sostanze, talune infrastrutture e attrezzature sono comuni. |
una sintesi degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto completo di studio, che fornisca informazioni sufficienti per valutare la pertinenza dello studio stesso. |
una sintesi dettagliata degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto completo di studio, che fornisca informazioni sufficienti a consentire una valutazione indipendente dello studio stesso, in modo da ridurre al minimo la necessita' di consultare il rapporto completo di studio |
un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilita' e le impurita' derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilita' della sostanza o modificarne la composizione. |
una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (in seguito denominata ''sintesi''):
- sostanza intermedia non isolata, una sostanza intermedia che durante la sintesi non e' intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature comprendono il recipiente di reazione con i suoi accessori e le apparecchiature attraverso cui la o le sostanze passano durante un processo a flusso continuo o a lotti, nonche' le tubazioni mediante cui la o le sostanze sono trasferite da un recipiente ad un altro in cui si produce la fase successiva della reazione; non comprendono invece il serbatoio o altri recipienti in cui la o le sostanze sono conservate dopo essere state fabbricate;
- sostanza intermedia isolata in sito, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o piu' altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o piu' persone giuridiche;
- sostanza intermedia isolata trasportata, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che e' trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti. |
una sostanza la cui struttura chimica rimane immutata, anche se e' stata soggetta ad un processo o trattamento chimico o trasformazione mineralogica fisica, ad esempio al fine di rimuovere le impurezze. |
una sostanza per la quale e' stata presentata una notifica e che potrebbe essere immessa sul mercato a norma della direttiva 67/548/CEE. |
una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l'acqua, o estratta dall'aria con qualsiasi mezzo. |
una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- e' compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
- e' stata fabbricata nella Comunita' o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995 o il 1o maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; L 136/20 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2007;
- e' stata immessa sul mercato nella Comunita' o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995 o il 1o maggio 2004 prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dal fabbricante o dall'importatore ed e' stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale. |
una descrizione esauriente e generale delle attivita' svolte per generare le informazioni. Esso comprende l'articolo scientifico completo apparso nelle pertinenti pubblicazioni con la descrizione dello studio effettuato o il rapporto completo elaborato dall'organismo verificatore con la descrizione dello studio effettuato. |
qualsiasi condizione o divieto riguardante la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato. |
qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica eseguita in condizioni controllate su quantitativi inferiori a 1 tonnellata all'anno. |
ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione. |
l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l'uso di un preparato, previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli e' notificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle. |
un uso industriale o professionale da parte del dichiarante. |
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attivita' industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un re-importatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), e' considerato un utilizzatore a valle. |