Servizio di pre-registrazione e registrazione (compresa la verifica di conformità normativa al REACh) e servizio di Rappresentante Terzo (TPR) e/o Rappresentante Esclusivo (OR)
Il servizio di verifica della conformita' normativa e' generalmente articolato sulla base dell'analisi del ciclo produttivo dell'azienda interessata, con particolare riferimento alla individuazione delle sostanze chimiche fabbricate, importate o utilizzate.
Il servizio si articola tipicamente sulle seguenti attivita':
1. predisposizione di un inventario delle sostanze tal quali e contenute/provenienti da preparati e articoli, completo di dati identificativi;
2. individuazione di quali e quante delle proprie sostanze prodotte/ importate/utilizzate rientrino nel campo di applicazione di REACH;
3. definizione dei volumi annui fabbricati/importato/utilizzati nel ciclo (dagli ultimi 3 anni solari);
4. redazione di una lista dei fornitori e clienti dell'azienda;
5. individuazione del ruolo dell'azienda in REACH per le diverse sostanze censite.
Fabbricanti e importatori devono pre-registrare le sostanze gia' immesse sul mercato dell'UE (le cosiddette sostanze soggette a un regime transitorio), se desiderano beneficiare delle disposizioni transitorie che consentono di registrarle in una fase successiva.
La pre-registrazione, inoltre, consente ai dichiaranti di condividere i dati con altri dichiaranti ed evitare cosi' di effettuare sperimentazioni superflue.
Il periodo di pre-registrazione va dal 1' giugno 2008 al 1' dicembre 2008 (salvo che per i fabbricanti/importatori per la prima volta – Late Registrant).
Dopo l'entrata in vigore del REACH, la fabbricazione e l'importazione di sostanze in quantitativi >= 1 tonnellata all'anno possono avvenire esclusivamente se la sostanza in questione e' registrata. Tuttavia, per le sostanze soggette a un regime transitorio sono state create delle disposizioni transitorie. Per beneficiare di dette disposizioni, un fabbricante o un importatore deve preregistrare le sue sostanze fra il 1' giugno 2008 e il 1' dicembre 2008.
La pre-registrazione consente alle imprese di continuare a fabbricare e ad importare le loro sostanze soggette a un regime transitorio per diversi anni, fino a quando non si raggiunge la scadenza della registrazione.
L'obiettivo della pre-registrazione e' quello di agevolare la condivisione dei dati fra dichiaranti, ove possibile, al fine di ridurre la sperimentazione non necessaria, soprattutto sugli animali vertebrati, e i costi per l'industria.
Per la pre-registrazione, il potenziale dichiarante deve presentare all'Agenzia solo le informazioni di base sulla sostanza prodotta o importata, attraverso il portale REACH-IT.
Esse devono comprendere il nome e i dati di contatto del dichiarante, il nome della sostanza, la data di scadenza prevista per la registrazione e la fascia di tonnellaggio nella quale rientra la sostanza prodotta o importata.
Qualora un fabbricante o un importatore non preregistri una sostanza soggetta a un regime transitorio, dovra' registrarla prima di continuare a fabbricarla o a importarla.
Il servizio di registrazione delle sostanze chimiche e' rivolto:
- a chi avendo pre-registrato le sue sostanze , e' tenuto alla loro registrazione;
- a tutti i dichiaranti di sostanze non soggette al regime transitorio (non phase-in);
- a tutti i dichiaranti di sostanze phase-in, che non hanno rispettato i tempi di registrazione preliminare ovvero che non hanno voluto effettuare la preregistrazione.
Tipicamente questo tipo di servizio e' articolato nelle seguenti attivita':
1. Svolgimento degli accertamenti richiesti prima della registrazione (art. 26 del Regolamento, procedura di richiesta informazioni - inquiry)
2. Verifica dei dati disponibili in letteratura e delle lacune di dati per la preparazione del dossier di registrazione;
3. Registrazione delle sostanze (Redazione dossier tecnico, CSR (CSA) e sua trasmissione attraverso IUCLID 5).
Un'altra tipologia di servizi afferente questa categoria e' quella relativa all'assunzione del ruolo di Rappresentante Terzo e/o Rappresentante Esclusivo da parte di una persona incaricata.
Il Rappresentante Terzo agisce come ''agente'' per il fabbricante o l'importatore che resta anonimo nei confronti delle altre parti coinvolte nel SIEF. Infatti, qualsiasi fabbricante, importatore o, se del caso, utilizzatore a valle, puo' nominare un rappresentante terzo per determinati compiti relativi alla condivisione di dati e costi.
Questa possibilita' rimane inalterata anche per i fabbricanti e importatori per la prima volta di sostanze chimiche soggette al regime transitorio. L'eventuale nomina di un rappresentante terzo deve essere effettuata nella fase di pre-registrazione. L'impresa che nomina un rappresentante resta pienamente responsabile della conformita' agli obblighi che le competono in virtu' delle disposizioni REACH.
Il Rappresentante Esclusivo, invece, puo' essere nominato solo nel caso di un fabbricante non europei.
Chi fabbrica una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati o articoli, formula un preparato o produce un articolo che poi e' importato nella Comunita' puo' designare una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita', d'intesa con la medesima, per adempiere gli obblighi che spettano agli importatori.
Pertanto, il Rappresentante Esclusivo si assume tutti gli obblighi propri di un importatore nei confronti del REACH.