Con la legge 142/90, di riforma del sistema delle autonomie locali,
e con le conseguenti leggi regionali 45/94 (che ha introdotto
modifiche alla LR 56/77 in materia di pianificazione territoriale),
e 44/2000 (di attuazione del decreto 112/98, di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alla Regione, alle Province
e agli altri Enti Locali), le Province hanno assunto ulteriori
e importanti compiti e responsabilità, soprattutto nel campo della
pianificazione e gestione del territorio, di tutela e valorizzazione
dellambiente e delle bellezze naturali, e di difesa delle acque
e del suolo.
Da un lato, quindi, lart. 15 della legge 142 stabilisce che il
Piano territoriale di coordinamento provinciale stabilisca gli
indirizzi generali di assetto del territorio, indicando:
- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente
vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
principali linee di comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
e idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento al suolo
e la regimentazione delle acque;
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
Con la LR 45/94 sono poi precisati il contenuto e le finalità
del Piano Territoriale Provinciale e i suoi rapporti con la Pianificazione
regionale:
"Articolo 5, comma 2 - Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti."
Quando il Piano Territoriale Provinciale prende in considerazione
in modo specifico e esauriente i valori ambientali del territorio
ha valore di Piano Paesistico ed è efficace ai sensi dellart.
149 del D.Lgs. 490/99, se ciò è esplicitamente dichiarato in sede
di adozione.
Sono poi definite le modalità di elaborazione del PTP, che devono
prevedere il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane, tenendo
in considerazione i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei
programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e provvedendo
al loro coordinamento. Si riconosce, peraltro, agli strumenti
di pianificazione territoriale la funzione di quadro di riferimento
e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e
per la redazione dei piani settoriali, i quali devono dimostrare
la congruenza con gli stessi.
Questi compiti di concertazione, di coordinamento e di integrazione da una parte dei diversi settori, dall’altra di diversi livelli istituzionali, assegnati al PTP, sono inoltre coerenti con le norme e le azioni, sempre più frequenti a livello nazionale e regionale, per lo sviluppo di forme di partecipazione e di concertazione nella definizione e nell’attuazione degli strumenti di pianificazione e delle politiche territoriali. Il ritorno nel dibattito disciplinare e nella pratica amministrativa, nazionale e europea, della pianificazione di scala vasta, con un’accezione sempre più marcata di pianificazione strategica, ha, infatti, stimolato la ricerca delle forme di coordinamento fra attori e di forme partenariali e lo sviluppo di diverse forme di programmazione negoziata (ultimi nel panorama ormai ricco, i "patti di pianificazione" che vedono protagoniste le Province). Ciò rende ancora più evidente che la natura del PTP non può essere quella di strumento prevalentemente orientato al controllo/veto/autorizzazione delle trasformazioni fisiche del territorio, ma di strumento necessario al governo di uno sviluppo territoriale sostenibile, intendendo con "governo" la capacità di indirizzare e di coinvolgere nel processo decisionale e attuativo tutti i soggetti, istituzionali e non, che concorrono alla definizione dell’assetto infrastrutturale e insediativo del territorio (in particolare i Comuni), e con "sviluppo sostenibile" gli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e paesistico e le condizioni di compatibilità delle trasformazioni territoriali con la difesa dell’ambiente e delle sue risorse e la prevenzione del rischio idrogeologico.
Di qui la scelta di dare al PTP di Novara il valore di Piano Paesistico
e la sua natura di piano di indirizzo strategico, nel quale i
vincoli e le prescrizioni sono sostanzialmente limitati agli aspetti
direttamente o indirettamente ambientali, e le scelte programmatorie
sono soprattutto espresse in termini di indirizzi e di direttive,
che rispettano lautonomia delle diverse competenze, ma impegnano
alla coerenza a obiettivi condivisi, al coordinamento e alla concertazione
sia la pianificazione locale e di settore sia lattuazione degli
interventi.
|