NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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TITOLO IV. INDIRIZZI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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Funzioni di carattere produttivo (produzione di beni e di servizi) |
Art. 4.1.
Aree di riorganizzazione e concentrazione degli insediamenti produttivi
in corrispondenza dei caselli autostradali
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1. - Obiettivi |
Consolidare e sviluppare la localizzazione di insediamenti produttivi
nelle aree prossime ai caselli di accesso alla rete autostradale
con lobiettivo di migliorare le condizioni generali di accessibilità
del traffico operativo alle aree produttive, di concentrare le
funzioni produttive, di realizzare economie di aggregazione dei
servizi e di riordinare e razionalizzare gli insediamenti e le
reti infrastrutturali. |
2. - Indirizzi |
All’interno del perimetro delle aree individuate in cartografia alla Tavola B), possono essere realizzate "aree ecologicamente attrezzate", secondo la definizione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 112/98 (anche per la corretta applicazione del D.P.R. 447/98 concernente il c.d. "sportello unico"), da destinare all’insediamento di attività produttive, comprendenti produzione di beni e produzione di servizi: l’infrastrutturazione, l’assetto urbanistico e i provvedimenti di tutela ambientale di tali aree si realizzano con la predisposizione di piani per gli insediamenti produttivi e/o strumenti urbanistici esecutivi, nel caso di completamenti, riqualificazioni ed ampliamenti di aree esistenti, nonchè di localizzazione di nuove aree.
2.1. Il dimensionamento delle aree a destinazione produttiva è
determinato in riferimento ad un bacino di utenza omogeneo sovracomunale,
a politiche di distretto, e/o di offerta insediativa per attività
provenienti da aree extraprovinciali; delle modalità di determinazione
di tale dimensionamento deve essere dato adeguatamente conto in
sede di formazione dei relativi strumenti urbanistici.
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3. - Direttive |
Nel caso di aree con insediamenti preesistenti, lo sviluppo di
nuove opportunità insediative deve essere contestuale alla razionalizzazione
e alla riqualificazione funzionale generale;
3.1. nella pianificazione esecutiva devono essere previsti comparti di attuazione, assegnando priorità al completamento e alla razionalizzazione degli insediamenti compresi entro il perimetro delle aree preesistenti; gli strumenti di pianificazione contengono schemi modulari indirizzati alla razionale utilizzazione del suolo;
3.2. particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli effetti sul traffico, limitando e razionalizzando le intersezioni con la viabilità di accesso e privilegiando allacciamenti diretti alla rete autostradale; la progettazione delle mitigazioni dell’impatto ambientale e paesaggistico deve essere indirizzata a eliminare o ridurre la "visibilità" degli insediamenti e deve prevedere adeguate fasce di vegetazione o di aree destinate alle attività agricole interposte tra gli insediamenti produttivi e le aree circostanti a prevalente funzione residenziale;
3.3. i piani per gli insediamenti produttivi e/o gli strumenti urbanistici esecutivi, redatti secondo le disposizioni legislative in materia, devono contenere specifiche indicazioni morfologiche e di inserimento di costruzioni e manufatti;
3.4. nel caso di aree di estensione sovracomunale, la progettazione ed approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi e/o degli strumenti urbanistici esecutivi deve avvenire contestualmente in forma coordinata tra gli enti territorialmente competenti; in caso diverso la Provincia promuove la definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5 che stabilisce le scelte di pianificazione di indirizzo insediativo (con indicazione dei dati di localizzazione, dimensionamento, accessibilità) da seguire al momento dell’attuazione della pianificazione urbanistica esecutiva di competenza dei singoli Comuni;
3.5. gli strumenti di pianificazione relativi alle aree di cui al presente articolo sono comunque corredati dall’analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell’allegato F della L.R. 40/1998.
3.6. per quanto concerne eventuali insediamenti produttivi esistenti, localizzati al di fuori dei perimetri riportati in Tavola B nei Comuni interessati dalla tipologia del presente articolo, i PRG debbono comunque valutare attentamente la possibilità di "rilocalizzare" le attività di rilevante "impatto", utilizzando al meglio i disposti dell’art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i.: in tal caso gli ambiti di localizzazione produttiva perimetrati nella Tavola B), di cui al presente ed al successivo articolo delle norme, rappresentano un quadro di riferimento strutturato prioritario per la localizzazione produttiva su tutto il territorio provinciale.
3.7. La Provincia di Novara, anche mediante la definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, da stipularsi con gli Enti e le Amministrazioni interessate, predispone un progetto speciale che prevede la razionalizzazione dei cablaggi e delle reti di approvigionamento delle aree di concentrazione produttiva (di cui al presente ed al successivo articolo), nel rispetto del quadro di riferimento rappresentato dalla Tavola B) per le funzioni a carattere produttivo e di servizio.
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4. - Prescrizioni |
Per potersi configurare quali "aree ecologicamente attrezzate" ai sensi del citato art. 26 del D.Lgs 112/98, in attesa delle specifiche direttive da emanarsi da parte della Regione, il P.T.P. dispone che i lavori di attrezzamento e di realizzazione di nuove aree produttive di cui al presente articolo, da progettare con modalità unitarie ed integrate, debbano essere comunque sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 40/98, indipendentemente dalla loro estensione territoriale:
- valutazione di competenza regionale nei casi di cui al punto 5
dellallegato B1 della citata legge regionale;
- valutazione di competenza provinciale in tutti gli altri casi.
4.1. Dalla data di approvazione del P.T.P., su tutto il territorio provinciale, nuovi insediamenti di attività produttive che prevedano impianti industriali con quantità e caratteristiche ricomprese nella casistica di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 della L.R. 40/98, possono essere consentiti esclusivamente in "aree ecologicamente attrezzate": nel caso in cui, per l’attrezzamento ed infrastrutturazione di tali aree, si sia già conclusa positivamente la procedura di V.I.A. prevista al comma precedente, le attività e gli impianti ricompresi negli allegati B1 e B2 della L.R. 40/98, sono automaticamente esclusi dalla fase di valutazione ai sensi delle procedure previste dalla legge regionale.
4.2. Sono comunque fatti salvi ampliamenti, ristrutturazioni e/o adeguamenti di attività ed impianti produttivi già esistenti localizzati all’esterno dei perimetri di cui al presente articolo riportati in Tavola B, anche se presentano le caratteristiche di cui al precedente comma.
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Art. 4.2.
Aree di concentrazione di insediamenti produttivi
da confermare, riqualificare e sviluppare
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1. - Obiettivi |
Promuovere la concentrazione degli insediamenti e la riqualificazione
delle aree destinate alla localizzazione delle attività produttive,
evitando la diffusione indifferenziata e capillare di aree sul
territorio, con particolare tutela dei suoli agricoli ad elevata
produttività; realizzare economie di aggregazione dei servizi
e riordinare e razionalizzare gli insediamenti e le reti infrastrutturali. |
2. - Indirizzi |
Le aree individuate e perimetrate nella Tavola B, sono indirizzate
al completamento degli insediamenti contestualmente alla loro
riqualificazione; è prevista la contestuale presenza di funzioni
connesse con la produzione di beni e con la produzione di servizi;
2.1. le aree individuate sono destinate alla concentrazione delle
attività produttive in luogo di localizzazioni diffuse.
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3. - Direttive |
Lampliamento delle aree è soggetto alla formazione di piani per
gli insediamenti produttivi e/o strumenti urbanistici esecutivi,
che devono contemplare gli interventi per la mitigazione degli
effetti ambientali; il completamento ed il riordino degli insediamenti
allinterno dei perimetri già individuati dai P.R.G. vigenti va
comunque soggetto a strumento urbanistico esecutivo.
3.1. Allo scopo di perseguire la concentrazione insediativa, è
consentito utilizzare parametri elevati, anche incrementando i
preesistenti, fino ad un rapporto massimo di copertura del suolo
del 65%, mantenendo al contempo un rapporto di permeabilità del
suolo non inferiore al 10% della superficie fondiaria;
3.2. gli interventi di ampliamento delle aree sono subordinati
alla verifica della dotazione di standards anche per i fabbisogni
degli insediamenti preesistenti, con specifico riferimento ai
tipi di attività insediate;
3.3. i piani urbanistici esecutivi di razionalizzazione e ampliamento
delle aree di cui al presente articolo devono contenere specifiche
prescrizioni morfologiche e di inserimento di costruzioni e manufatti;
3.4. i piani di ampliamento delle aree devono essere corredati
da specifiche analisi relative alle condizioni di accessibilità
e prevedere specifici interventi per la sicurezza e la moderazione
del traffico;
3.5. la razionalizzazione e riqualificazione delle aree esistenti
comprende il riordino della viabilità interna; attraverso gli
strumenti urbanistici esecutivi sono da prevedere percorsi preferenziali
di collegamento degli insediamenti alla rete primaria della viabilità;
3.6. nei casi previsti dalla vigente normativa regionale e/o in
assenza di piani di settore dellassetto idrogeologico e della
classificazione dei livelli di produttività dei suoli agricoli,
gli strumenti di pianificazione per lampliamento delle aree esistenti
contengono obbligatoriamente lanalisi di compatibilità ambientale
come prevista allallegato F della L.R. 40/1998.
3.7. al presente articolo, si applicano le direttive di cui al comma 3.6 dell’articolo 4.1.
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4. - Prescrizioni |
Tramite apposito P.I.P. e/o strumento urbanistico esecutivo, è possibile configurare anche le aree produttive di cui al presente articolo quali "aree ecologicamente attrezzate": valgono comunque le prescrizioni di cui ai commi 4., 4.1, 4.2 del precedente articolo 4.1. |
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Art. 4.3.
Ambiti di individuazione coordinata
delle opportunità insediative per le attività produttive, terziarie
e di servizio
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1. - Obiettivi |
Definire le localizzazioni di nuove aree produttive in modo coordinato all’interno di ambiti territoriali omogenei, in particolare laddove sono in corso fenomeni insediativi di tendenziale "diffusione lineare" lungo le infrastrutture viabilistiche: l’eventuale nuova localizzazione avviene in base a principi di stima preliminare dei fabbisogni e di valutazione comparata dei requisiti funzionali delle diverse aree presenti all’interno del perimetro omogeneo riportato in tavola B. |
2. - Indirizzi |
Gli ambiti individuati sono preordinati alla concertazione preliminare delle localizzazioni di aree produttive destinate ad accogliere prioritariamente gli insediamenti di limitata dimensione ed a basso potenziale di "impatto ambientale", strettamente connessi con il contesto socio-economico locale. |
3. - Direttive |
Allinterno delle perimetrazioni dambito di cui al presente articolo,
lindividuazione negli strumenti di pianificazione locale di aree
di nuovo impianto per linsediamento di nuove attività produttive
(e/o lampliamento di quelle già previste e non ancora attuate)
per linsediamento di nuove attività produttive, aventi superficie
territoriale superiore a 20.000 mq., è subordinata ad una ricognizione
delle aree destinate a tale funzione presenti nellambito di individuazione
coordinata (perimetrato alla Tavola B), ed é ammissibile solo
in presenza di superfici territoriali residue, disponibili per
nuovi insediamenti indicate negli strumenti urbanistici comunali
vigenti, aventi estensione complessiva inferiore al 20% della
superficie territoriale totale destinata alle attività produttive
allinterno dellintero ambito.
3.2. Nelle porzioni territoriali interessate dagli ambiti di cui
al presente articolo, gli strumenti urbanistici locali, qualora
contengano nuove previsioni di aree di nuovo impianto di superficie
territoriale superiore a 20.000 mq. devono comunque comprendere
una stima preliminare dei fabbisogni, tale da dimostrarne lesigenza.
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4. - Prescrizioni |
Con l'approvazione del P.T.P.:
- sono fatti salvi i contenuti di cui agli indirizzi del PTR Ovest Ticino per le aree interessate dalle schede d'ambito;
- gli ambiti perimetrati dalla Tavola B) si configurano come aree problma esono finalizzati a contenere e riorganizzare gli insediamenti esistenti, limitando l'individuazione di nuove aree a casi motivati finalizzati a razionalizzare e superare situazioni problematiche derivanti dagli insediamenti esistenti;
4.1. In assenza dell’accordo di pianificazione di cui al comma precedente, è comunque sempre fatta salva la possibilità di ampliare e completare funzionalmente le aree produttive già esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., esclusivamente se tali ampliamenti risultano contigui ad ambiti territoriali già dotati delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e non comportano un incremento superiore a 50.000 mq di superficie territoriale. 4.2. A seguito dell’approvazione del P.T.P., negli ambiti perimetrati di cui al presente articolo, l’eventuale individuazione di aree di nuovo impianto e/o l’ampliamento di quelle già esistenti che configurino "in contiguità" una superficie territoriale a destinazione produttiva comprensiva anche degli insediamenti esistenti di dimensione pari a 300.000 mq, dovranno, attraverso l'accordo di pianificazione, prendere in considerazione la riorganizzazione dell'intero comparto. Il conseguito "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati da quello specifico ambito, comporta la conseguente classificazione di "area di concentrazione di insediamenti produttivi" di cui al precedente art. 4.2, senza che ciò costituisca variante di P.T.P.
- l'individuazione di ulteriori aree di nuovo impiantodi estensione superiore a 20.000 mq di superficie territoriale, richiede comunque la preventiva definizione di un "accordo di pianificazione" di cui all'art.1.5, coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati da quello specifico ambito.
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Art. 4.4.
Norme generali per la localizzazione di aree
per linsediamento di funzioni di carattere produttivo
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1. - Obiettivi |
Promuovere il riordino degli insediamenti esistenti, il contenimento
delleccessiva dispersione e frammentazione delle localizzazioni,
di conseguenza favorire la concentrazione delle aree per linsediamento
delle funzioni produttive, perseguendo al contempo la riconversione,
la riqualificazione funzionale ed il riuso delle aree di attuale
insediamento dimesse e/o in via di dismissione. |
2. - Indirizzi |
Il P.T.P. individua specifici criteri di riferimento per la pianificazione
urbanistica locale al fine di poter efficacemente perseguire lobiettivo
dichiarato che, nel caso della programmazione delle aree produttive,
richiede comunque una valutazione, un preciso dimensionamento
ed una verifica dei possibili impatti e ricadute, da condursi
a scala sovracomunale con il coordinamento dellente provinciale:
tali criteri sono da rispettarsi su tutto il territorio provinciale,
in particolare allesterno degli ambiti perimetrati in Tavola
B) di cui ai precedenti articoli 4.1, 4.2 e 4.3. |
3. - Direttive |
Su tutto il territorio provinciale, le nuove aree per l’insediamento di funzioni produttive da individuarsi in sede di strumentazione urbanistica locale, secondo le specifiche direttive già riportate dal P.T.R. Ovest Ticino (art. 13, Norme Generali), debbono:
- essere collocate tendenzialmente in terreni non classificati di
elevato valore produttivo dal punto di vista agricolo dalle analisi
e dalle definizioni dei P.R.G.C., e che presentano caratteristiche
geotecniche adatte alle caratteristiche dellinsediamento industriale;
- essere localizzate e concentrate in luoghi che presentano caratteristiche
di elevata accessibilità (sia su gomma che, dove esistente, su
ferro), con adeguati svincoli di relazione con la rete delle infrastrutture
viarie di riferimento, evitando categoricamente lo sviluppo di
insediamenti lineari attestati direttamente lungo gli assi infrastrutturali
con accessi diretti da essi ai singoli insediamenti;
- non essere collocate in aree di "risulta" o gravate da eccessivi vincoli lineari (quali ad es. elettrodotti, gasdotti, etc..), ma presentare un’articolazione fondiaria atta a consentire un razionale sviluppo dei layout insediativi tipici degli immobili industriali;
- prevedere la possibilità che i tagli dei lotti consentano unadeguata
flessibilità modulare finalizzata ad accorpamenti successivi in
relazione a diverse esigenze dimensionali di localizzazione;
- evitare il più possibile che nelle normative di riferimento sia
consentita uneccessiva frammistione di destinazioni duso;
- essere collocate laddove le politiche urbanizzative locali consentono
lattivazione dei servizi indispensabili, in particolare per quanto
concerne lo smaltimento dei reflui solidi e liquidi, da realizzarsi
con modalità integrate prima dellinsediamento delle attività
industriali;
- essere, nella maggior misura possibile, integrate anche fisicamente
con il contesto territoriale di riferimento: occorre pertanto
che per le aree collocate in prossimità di aree residenziali,
i P.R.G.C. individuino opportune fasce di rispetto ambientale
adeguatamente piantumate, volte anche a rispettare le condizioni
di clima acustico ai sensi delle normative vigenti;
- essere sottoposte, nel caso siano previste per accogliere più
unità produttive in tempi anche diversi, a pianificazione esecutiva
estesa a tutta larea, al fine di poter coerentemente gestire,
in termini coordinati ed unitari, la realizzazione delle reti
e delle infrastrutture di servizio indispensabili allinsediabilità,
la cui esecuzione potrà essere programmata anche per lotti funzionali.
3.1. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Min. LL.PP. 09/05/01, il P.T.P. dispone che la definizione territoriale delle aree di "concentrazione produttiva" di cui ai precedenti articoli 4.1 e 4.2 (in particolare le "prescrizioni" relative), costituisce altresì il quadro di riferimento per qualsiasi eventuale ulteriore localizzazione di stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 334/99; per quanto concerne la definizione delle aree interessate dagli effetti prodotti dagli stabilimenti già esistenti, in stretta sinergia con il "Piano Provinciale di Protezione Civile", il P.T.P. dovrà essere integrato (senza che ciò costituisca variante) dalle necessarie valutazioni a scala territoriale, una volta acquisite dai Comuni le informazioni di cui all’art. 4 del citato Decreto Min. LL.PP.
3.2. Al fine di un’opportuna valorizzazione anche sotto il profilo storico del sistema produttivo nell’ambito provinciale, la strumentazione urbanistica locale, in presenza di aree dimesse e/o in via di dismissione nei tessuti urbani consolidati, è tenuta ad approfondire il tema del recupero e del riuso di tali aree contestualmente all’eventuale definizione di apposite aree di rilocalizzazione: in particolare, laddove la presenza di tali siti è "diffusa" in ambito urbano, il P.R.G. deve prevedere, mediante specifiche indicazioni ed indirizzi, la formazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo di settore esteso a tutto il "sistema" urbano di aree dimesse e/o in via di dismissione, che in tal senso, pianificato con modalità coordinate ed unitarie, possa consentire di praticare efficaci politiche di riqualificazione urbana più "complesse" anche attraverso calibrate nuove destinazioni funzionali.
3.3. La Provincia, ai sensi della vigente legislazione, coinvolgendo
i Comuni e le Comunità Montane, concorre alla definizione della
programmazione regionale in materia di aree attrezzate produttive
a carattere sia industriale sia artigianale, utilizzando la Tavola
B) del P.T.P. quale quadro di riferimento strutturato: gli appositi
atti di programmazione in capo allente provinciale ai sensi della
legislazione vigente, assolveranno a tale compito indicando localizzazioni,
caratteristiche e priorità degli interventi. La Provincia inoltre
concorre, ai sensi del Capo VI della L.R. n. 21/97 s.m.i., allindividuazione
delle lavorazioni dellartigianato artistico e tipico nonché allindividuazione
ed alla delimitazione dei territori interessati.
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4. - Prescrizioni |
Su tutto il territorio provinciale, all’esterno dei perimetri riportati alla Tavola B) ai sensi dei precedenti articoli 4.1, 4.2 e 4.3, fatti comunque salvi gli ampliamenti ed i completamenti in stretta contiguità delle aree già esistenti e fatte salve le previsioni della strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., eventuali ulteriori aree di nuovo impianto a destinazione produttiva con superficie territoriale superiore a 20.000 mq, potranno essere individuate esclusivamente a seguito della definizione di un apposito "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, da stipularsi tra il Comune interessato e la Provincia di Novara: in caso di motivate esigenze (per "impatti" territoriali, infrastrutturali, ambientali di scala sovracomunale) la Provincia di Novara potrà invitare alla definizione del citato "accordo di pianificazione" anche gli altri Comuni eventualmente coinvolti dalla nuova localizzazione. |
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Art. 4.5.
Area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese
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1. - Obiettivi |
Definire la compatibilità ambientale delle attività estrattive
e produttive del settore petrolifero, con particolare riferimento
alle condizioni di sicurezza ed ai provvedimenti compensativi. |
2. - Indirizzi |
Predisporre un piano di recupero e riqualificazione ambientale
allinterno del perimetro individuato in forma di strumento urbanistico
esecutivo di settore, eventualmente articolato per comparti, avente
estensione sovracomunale con contestuale variante ai PRG; lAmministrazione
Provinciale esercita il coordinamento della pianificazione locale,
avendo come finalità la specifica valenza ambientale con lintroduzione
di previsioni territoriali di carattere protettivo e compensativo
nei confronti degli insediamenti umani, delle aree agricole, degli
ambienti naturali. |
3. - Direttive |
Lo strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica, corredato da preventivo "accordo di pianificazione" e/o di programma sottoscritto dagli Enti Locali competenti e dai soggetti privati esercenti le attività petrolifere estrattive e produttive, delimita le aree destinate alle installazioni dell’attività estrattiva e dell’attività di trasformazione e produzione e stoccaggio dei prodotti petroliferi:
3.1. Lo strumento di pianificazione esecutiva individua le aree
e le fasce di rispetto intorno alle installazioni estrattive e
produttive; allinterno di tali delimitazioni sono escluse nuove
localizzazioni di attività comportanti la presenza continuativa
delluomo; il piano indica le aree di rilocalizzazione e le modalità
di trasferimento per quelle preesistenti. 3.2. Lo strumento di pianificazione previsto dal presente articolo può altresì proporsi, qualora ritenuto opportuno da parte delle Amministrazioni locali interessate, quale specifica "integrazione" al piano di valorizzazione della fascia pre-parco disposto dal P.T.R. Ovest Ticino (si veda Scheda d’Ambito 19. del citato P.T.R.), nel caso in cui quest’ultimo piano fosse già stato adottato alla data di approvazione del P.T.P. 3.3. Le aree comprese all’interno del perimetro indicato sono soggette a monitoraggio della qualità dell’aria, delle acque e del suolo. 3.4. Il Piano Esecutivo ed il relativo accordo di pianificazione, da attivare anche con il concorso della Regione Piemonte, dovranno altresì individuare interventi di riqualificazione ambientale per il cui finanziamento potranno essere utilizzate anche le royalties introitate dalla Regione per le concessioni estrattive del bacino petrolifero.
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4. - Prescrizioni |
Dalla data di approvazione del P.T.P., sino alladozione del piano
di recupero e riqualificazione ambientale previsto dal presente
articolo, nelle aree comprese nel perimetro indicato non possono
essere previste nuove superfici territoriali di espansione degli
insediamenti residenziali oltre quelle contenute negli strumenti
urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.T.P. |
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Art. 4.6.
Aree di riqualificazione funzionale ed ambientale
dei territori urbani lungo tracciati stradali storici
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1. - Obiettivi |
Coordinare i processi di trasformazione e riqualificazione delle
fasce di territorio urbano limitrofe ai tracciati stradali storici.
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2. - Indirizzi |
Promuovere azioni di pianificazione coordinata e di attuazione concertata degli interventi all’interno dei perimetri individuati per sostenere processi di riqualificazione urbana e ambientale secondo un indirizzo direttore definito (anche mediante eventuali "accordi di pianificazione") tramite azioni di pianificazione locale da attuare per mezzo della formazione di strumenti urbanistici esecutivi e/o di programmi integrati di riqualificazione urbana. |
3. - Direttive |
Riorganizzare la viabilità locale con lobiettivo della compatibilità
ambientale e della sicurezza.
3.1. Individuare le principali connessioni della rete locale con
la nuova viabilità di livello gerarchico superiore:
3.2. Individuare le aree destinate ad incrementare la dotazione
quantitativa e qualitativa di standard con lobiettivo di definire
elementi di armatura urbana.
3.3. Riqualificare il disegno urbano e limmagine urbana.
3.4. Utilizzare strumenti operativi ed attuativi riferiti a piani
esecutivi ed a programmi integrati, (o di altri strumenti di cooperazione
e collaborazione istituzionali che saranno previsti da future
leggi e/o disposizioni) con ricorso ad accordi di programma tra
le Amministrazioni e gli Enti interessati (con il coordinamento
della Amministrazione Provinciale per la definizione degli elementi
strutturali dei piani, la cui attuazione potrà avvenire per parti).
3.5. Per quanto concerne l’ambito individuato nell’area nord-est della città di Novara in stretta integrazione all’individuazione del polo dei servizi logistici, si rimanda alle specifiche disposizioni di cui al successivo art. 5.10.
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Art. 4.7.
Aree di riqualificazione urbana
con utilizzazione dei sedimi ferroviari da dismettere
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1. - Obiettivi |
Utilizzare le aree appartenenti a sedimi ferroviari di cui si
prevede la dismissione come spazi utili a processi di riqualificazione
urbana. |
2. - Indirizzi |
Il recupero delle aree ferroviarie dismesse è indirizzato a formare
elementi di struttura urbana qualificati e/o a realizzare nuove
infrastrutture utili al miglioramento degli spazi urbani. |
3. - Direttive |
Gli strumenti di pianificazione urbanistica locale individuano le destinazioni d’uso dei suoli resi liberi dalle infrastrutture ferroviarie, privilegiando la dotazione di standard, la costruzione di infrastrutture di utilità pubblica, l’introduzione di previsioni di ricucitura del tessuto urbano, di valorizzazione e compensazione ambientale, di riequilibrio ecologico.
3.1. Nel caso di programmi "complessi" di riqualificazione urbana, da realizzare con il concorso dell’ente proprietario dei sedimi e dei soggetti attuatori, sono ammesse nuove previsioni insediative da assoggettare a variante strutturale di PRG.
3.2. Gli strumenti di pianificazione locale e/o i programmi complessi
anche di iniziativa privata, sono corredati da specifiche analisi/studi
di compatibilità ambientale, nei quali deve essere prevista la
bonifica dei suoli e sottosuoli occupati dal sedime ferroviario.
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Art. 4.8.
Aree di concentrazione di attività terziarie,
commerciali e di servizio di scala provinciale
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1. - Obiettivi |
Definire centri di polarizzazione terziaria e dei servizi allinterno
dei sistemi urbani di Novara e di Borgomanero per conseguire miglioramenti
nella fruizione. |
2. - Indirizzi |
Le localizzazioni individuate sono destinate alla concentrazione di attività terziarie e di servizio, contestualmente all’organizzazione di un adeguato sistema di accessibilità. |
3. - Direttive |
Gli strumenti di pianificazione locale individuano le aree da
destinare allinsediamento concentrato di attività terziarie e
di servizio.
3.1. Lo sviluppo insediativo delle attività terziarie e di servizio
privilegia interventi di recupero del patrimonio edilizio in condizioni
di manutenzione insoddisfacenti e il riuso di aree ed immobili
dimessi.
3.2. Gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione
locale sono assoggettati a convenzionamento nel caso di realizzazione
di slp superiori a 1000 mq.
3.3. Gli strumenti di pianificazione locale possono prevedere
incrementi delle dotazioni minime di standard previste dalle leggi
e norme generali vigenti.
3.4. Gli strumenti di pianificazione locale definiscono indici
di edificabilità utili alla concentrazione degli insediamenti
terziari e di servizio.
3.5. Gli strumenti della pianificazione locale devono contenere,
per le aree individuate dal presente articolo, specifiche previsioni
relative al sistema dellaccessibilità, con particolare riferimento
allo studio delle condizioni di compatibilità ambientale del traffico
(mediante una estensione specifica del Piano Urbano del Traffico
o del Piano Generale del Traffico Urbano).
3.6. Gli strumenti di pianificazione locale dettano specifiche
regole per garantire interventi di riqualificazione degli spazi
urbani e qualità architettonica degli interventi di recupero e
di sostituzione edilizia.
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4. - Prescrizioni |
In sede di adeguamento al PTP, gli strumenti di pianificazione
urbanistica locale provvedono alla perimetrazione delle aree classificate
dal presente articolo, per mezzo di variante al PRG; entro tale
perimetro non deve essere ammessa la localizzazione di nuove attività
produttive di carattere industriale; le attività produttive esistenti
possono realizzare interventi fino alla ristrutturazione edilizia. |
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Art. 4.9.
Aree urbane di concentrazione dei servizi pubblici di rango provinciale
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1. - Obiettivi |
Concentrare i servizi di rango provinciale privilegiando il recupero,
la riqualificazione e il completamento dellesistente, favorendo
economie di aggregazione e migliorando le condizioni di accessibilità
per lutenza. |
2. - Indirizzi |
Nei centri di Novara, Borgomanero ed Arona sono individuate le
localizzazioni dei servizi di rango provinciale, con particolare
riferimento alle strutture sanitarie, dellistruzione superiore,
delle Amministrazioni di livello sovracomunale e di decentramento
dello Stato e della Regione, delle strutture sportive, ricreative
e del tempo libero aventi un bacino di attrazione comprensoriale. |
3. - Direttive |
LAmministrazione Provinciale definisce il piano di intervento
per ladeguamento dei servizi scolastici superiori (direttamente
per quanto di propria competenza ed in coordinamento con altri
enti competenti).
3.1. L’Amministrazione Provinciale promuove la concertazione con gli Enti Locali per la definizione, unitamente con l’ASL competente, della distribuzione e della localizzazione sul territorio delle sedi di servizi sanitari, eventualmente anche mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5.
3.2. Gli strumenti urbanistici dei Comuni di Novara, Borgomanero,
Arona effettuano la previsione di localizzazione di contenitori
ed aree da destinare ai servizi di rango provinciale, commisurandone
lentità alleffettivo bacino di utenza sovracomunale.
3.3. Le scelte della pianificazione locale per la localizzazione
delle funzioni di servizio di rango provinciale devono tenere
conto della loro collocazione allinterno del disegno della struttura
urbana, di cui costituiscono elementi basilari.
3.4. Nella scelta delle localizzazioni sono da privilegiare il
recupero di contenitori di valore storico-documentario e architettonico
o il riuso di aree dismesse o sottoutilizzate e che rappresentano
opportunità di riqualificazione urbana.
3.5. Gli strumenti della pianificazione locale devono contenere,
per le aree individuate dal presente articolo, specifiche previsioni
relative al sistema dellaccessibilità, con particolare riferimento
allo studio delle condizioni di compatibilità ambientale del traffico
(mediante una estensione specifica del Piano Urbano del Traffico
o del Piano Generale del Traffico Urbano).
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Art. 4.10.
Aree di concentrazione di attività di interesse collettivo
di rango sovracomunale
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1. - Obiettivi |
Favorire unarmatura diffusa sul territorio per ambiti omogenei
dei servizi terziari con utenza sovracomunale. |
2. - Indirizzi |
Nei centri di Gozzano, Castelletto Ticino, Oleggio, Romagnano
Sesia, Ghemme, Galliate e Trecate sono individuate le localizzazioni
privilegiate delle attività terziarie e di servizio di rango sovracomunale,
con particolare riferimento ai servizi alla persona e allimpresa. |
3. - Direttive |
Gli strumenti urbanistici dei Comuni elencati al presente articolo
introducono norme e procedure per agevolare linsediamento di
funzioni di interesse collettivo, con particolare attenzione al
recupero di edifici e aree dismesse dei centri storici e delle
aree urbane centrali.
3.1. Le scelte di localizzazione devono favorire linserimento
delle funzioni di interesse collettivo nel disegno della struttura
urbana di cui costituiscono elementi portanti.
3.2. Gli strumenti della pianificazione locale devono contenere,
per le aree individuate dal presente articolo, specifiche previsioni
relative al sistema dellaccessibilità, con particolare riferimento
allo studio delle condizioni di compatibilità ambientale del traffico
e alla dotazione di parcheggi (anche mediante linnalzamento dei
valori minimi degli standard di legge).
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Funzioni di carattere turistico e residenziale |
Art. 4.11.
Aree di concentrazione di insediamenti e servizi turistici
in presenza di elevati valori ambientali
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1. - Obiettivi |
Realizzare condizioni di equilibrio tra lo sviluppo delle funzioni
turistiche e del tempo libero e la tutela della qualità ambientale. |
2. - Indirizzi |
Le aree delle rive lacustri ed i versanti ad esse prospicenti
sono privilegiate per linsediamento delle attività turistico
ricettive e di servizio al turista; le scelte di pianificazione
delle funzioni turistiche devono avvenire in presenza della tutela
e della valorizzazione della qualità ambientale, intesa come presupposto
indispensabile per determinare condizioni di attrattività turistica;
considerata la fragilità ambientale dei territori lacustri le
scelte insediative sono indirizzate alla selezione di tipologie
caratterizzate da alta qualità di insediamenti e bassa pressione
di utenti. |
3. - Direttive |
Le aree indicate sono soggette a pianificazione urbanistica esecutiva
sottoposta, per quanto riguarda nuovi insediamenti, alle indicazioni
del Piano Paesistico di cui allart. 2.6;
i piani urbanistici esecutivi devono contenere la definizione
delle aree demaniali alle quali si applicano le specifiche regolamentazioni
per laccesso e luso.
3.1. I piani urbanistici esecutivi contengono specifiche previsioni
atte a garantire percorsi di accessibilità e percorribilità pubblica
delle rive del lago.
3.2. Le previsioni insediative degli strumenti urbanistici, allinterno
delle aree individuate dal presente articolo, sono corredate da
analisi di compatibilità ambientale, con specifico riferimento
allimpatto visivo sul paesaggio.
3.3. Gli strumenti di pianificazione locale possono introdurre
specifiche norme di riqualificazione e compensazione degli effetti
ambientali da mettere in atto anche su aree pubbliche o attraverso
procedure perequative.
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4. - Prescrizioni |
Fatte salve le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di approvazione
del P.T.P., sino alladozione degli strumenti urbanistici esecutivi
formati nel rispetto dei contenuti delle direttive di cui al presente
articolo, nelle aree individuate nella Tavola B) non sono ammesse
ulteriori localizzazioni di insediamenti ricettivi e residenziali
di nuovo impianto; in assenza di tali strumenti esecutivi sono
ammessi esclusivamente interventi di interesse pubblico, realizzazione
di infrastrutture, completamenti ed adeguamenti di insediamenti
esistenti. |
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Art. 4.12.
Aree di concentrazione di funzioni turistiche da riqualificare
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1. - Obiettivi |
Realizzare lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti
turistici in un quadro di compatibilità ambientale. |
2. - Indirizzi |
Larea di concentrazione di funzioni turistiche (ricettive e di
servizio) situata sulla sponda meridionale del lago Maggiore è
sottoposta ad interventi di consolidamento delle attività presenti
con il contestuale miglioramento delle condizioni di inserimento
ambientale. |
3. - Direttive |
Le aree individuate sono soggette a piano particolareggiato di
iniziativa pubblica, ovvero a pianificazione urbanistica esecutiva
di iniziativa privata se preceduta da specifiche norme di attuazione
dettate dal PRG per la parte di territorio individuata alla Tavola
B).
3.1. Il piano particolareggiato o le specifiche norme di attuazione
del PRG contengono la previsione dettagliata delle aree di pregio
ambientale e le relative salvaguardie, il progetto dei percorsi
e degli itinerari interni allarea riservati agli utenti delle
strutture turistiche e delle attrezzature per il tempo libero
con le specifiche indicazioni esecutive per garantire un adeguato
inserimento paesaggistico, le caratteristiche costruttive degli
edifici e dei manufatti, il dimensionamento e la localizzazione
delle aree standard (di cui non è consentita la monetizzazione).
3.2. La pianificazione urbanistica locale introduce la possibilità
di trasformazione totale o parziale degli insediamenti esistenti
da strutture turistico-ricettive mobili in strutture turistico-ricettive
in sede fissa, dettando specifiche norme per le caratteristiche
costruttive e di inserimento ambientale degli edifici.
3.3. L’Amministrazione Provinciale esercita funzioni di coordinamento delle previsioni urbanistiche comunali, qualora non si provveda alla formazione di strumenti urbanistici intercomunali; tale funzione è esercitata mediante la definizione di un "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, con la partecipazione dei Comuni competenti per territorio.
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4. - Prescrizioni |
In attesa delladeguamento della strumentazione urbanistica alle
direttive di cui al presente articolo, nelle aree perimetrate
nella Tavola B) non sono ammesse nuove previsioni insediative
oltre quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti
alla data di approvazione del P.T.P.. |
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Art. 4.13.
Aree di controllo degli effetti ambientali e paesaggistici
dello sviluppo insediativo residenziale
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1. - Obiettivi |
Conservare i caratteri ambientali e paesistici delle aree attraverso la verifica preventiva della compatibilità ambientale di eventuali nuovi insediamenti. |
2. - Indirizzi |
Nelle aree prossime agli insediamenti esistenti, caratterizzate
da pregio ambientale derivante dai caratteri morfologici e paesaggistici,
le nuove previsioni insediative sono generalmente limitate ad
aree di completamento di saturazione o ricucitura degli spazi
liberi residuali allinterno del perimetro dei centri abitati;
qualora esigenze e fabbisogni rilevati in sede locale, adeguatamente
motivati, richiedano di estendere la perimetrazione del territorio
soggetto a previsioni insediative sulle aree individuate dalle
cartografie del PTP (Tavola B), sono da mettere in atto analisi
preliminari volte al corretto inserimento ambientale di nuovi
insediamenti. |
3. - Direttive |
Gli strumenti di pianificazione locale, qualora prevedano estensioni
degli insediamenti sulle aree di cui al presente articolo, comprendono,
tra gli elaborati di analisi del piano, la lettura dei caratteri
morfologici del territorio e degli insediamenti. In base alle
risultanze di tale lettura gli strumenti urbanistici contengono
specifiche norme per indirizzare gli interventi di trasformazione
del territorio secondo principi di coerenza con gli aspetti positivi
che cotraddistinguono il paesaggio naturale, rurale e urbano (compatibilità
con la morfologia del territorio, compattazione insediativa in
luogo della dispersione, definizione dei rapporti tra edificazione,
spazi liberi e copertura vegetale, determinazione dei parametri
di edificazione in base ai riferimenti del contesto ambientale,
impiego di materiali e colorazioni).
3.1. I progetti di infrastutture stradali ed impiantistiche fuori
terra sono corredati di previsioni di attenuazione degli effetti
di inserimento paesaggistico.
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4. - Prescrizioni |
Fatte salve le previsioni dei PRG vigenti e/o adottati alla data di approvazione del P.T.P., eventuali nuove previsioni insediative localizzate all’interno delle aree perimetrate di cui al presente articolo, disposte da varianti e/o nuovi strumenti urbanistici, debbono essere sottoposte al "parere di compatibilità territoriale" di cui all’art. 1.7.
4.1. In ogni caso l’introduzione di nuove previsioni insediative relative a superfici territoriali di estensione superiore a 10.000 mq può essere consentita esclusivamente nel caso in cui gli strumenti urbanistici che le prevedono siano corredati da approfondite analisi e verifiche di compatibilità ambientale ai sensi dell’allegato F della L.R. 40/98, con particolare attenzione agli aspetti di inserimento paesaggistico e di indirizzo tipologico-costruttivo.
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Art. 4.14.
Attivare politiche mirate di concentrazione
degli insediamenti e dei servizi nelle aree urbane principali.
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1. - Obiettivi |
Conservare i caratteri ambientali e paesistici delle aree attraverso
la verifica preventiva della compatibilità ambientale di eventuali
nuovi insediamenti |
2. - Indirizzi |
Allinterno dei centri urbani individuati si sviluppano i caratteri
di concentrazione degli insediamenti al fine di consolidare leffetto
di area urbana e di migliorare il livello di prestazione dei servizi
alla persona. |
3. - Direttive |
Gli strumenti di pianificazione locale individuano il perimetro
dellarea urbana centrale, dove realizzare la concentrazione insediativa
anche mediante norme e parametri che prevedano possibili incrementi
delle densità edilizie.
3.1. Allinterno delle aree classificate come area urbana centrale
gli strumenti di pianificazione locale definiscono gli elementi
di armatura urbana, lo schema di mobilità interna (compresa la
definizione delle limitazioni alla circolazione veicolare e la
dotazione di parcheggi), la disponibilità di aree standard, le
caratteristiche morfologiche degli interventi.
3.2. Per le zone di recupero e riutilizzo con mutamento di destinazioni
duso funzionali, localizzate allinterno delle aree individuate
ai sensi del presente articolo, sono da privilegiare programmi
integrati di intervento o, in alternativa, specifiche modalità
di convenzionamento, con particolare attenzione al recupero delle
necessarie aree standards (anche per fabbisogni pregressi).
3.3. Le Amministrazioni locali sostengono il recupero edilizio nelle aree urbane centrali (ed in particolare nei nuclei storici) mediante forme amministrative di agevolazione, quali ad es. puntuali modalità per l’eventuale "monetizzazione" degli standards necessari laddove non siano agevolmente reperibili nelle aree di intervento.
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Art. 4.15.
Ambito territoriale dellOvest Ticino settentrionale
sottoposto a specifico P.T.O.
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1. - Obiettivi |
Coordinamento della pianificazione degli insediamenti e delle
opportunità localizzative; attenuazione e compensazione ambientale
degli effetti generati dalla vicinanza allo scalo aeroportuale
di Malpensa (sia sulla strutturazione territoriale che sulla rete
della mobilità di merci e persone). |
2. - Indirizzi |
In virtù della complessità dei fenomeni territoriali ed ambientali
in atto sullarea dellOvest Ticino settentrionale, lambito perimetrato
alle tavole A) e B) del PTP viene sottoposto a specifico P.T.O.
(Progetto Territoriale Operativo) da formarsi ed approvarsi da
parte della Provincia di Novara ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.,
con il concorso dei Comuni interessati ed in accordo con la Regione
Piemonte. |
3. - Direttive |
Con la definizione di apposito "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, possono altresì essere maggiormente approfonditi, ed eventualmente modificati i confini del perimetro individuato dal P.T.P.
3.1. Il P.T.P prevede che all’accordo di pianificazione debba partecipare la Regione Piemonte al fine di integrare efficacemente i contenuti e di definire opportunamente le procedure del previsto P.T.O. con quelli del P.T.R. Ovest Ticino (proponendosi altresì, qualora ritenuto opportuno, quale "proposta di variante" allo stesso P.T.R. Ovest Ticino nella sua interezza), nonché per assicurare il necessario coordinamento con la Regione Lombardia ed il già vigente "Piano Territoriale d’area di Malpensa" interessante i Comuni d’oltre Ticino.
3.2. Particolare attenzione dovrà essere posta, oltre che al coordinamento sovracomunale delle scelte insediative ed infrastrutturali, agli aspetti di salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale: il P.T.O. dovrà pertanto acquisire valenza paesistico-ambientale ai sensi del 3 comma art. 4 L.R. 56/77 e s.m.i., anche al fine di integrare al meglio le "aree di rilevanza paesistica" di cui al comma 3.4 e 3.5 del precedente art. 2.7.
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4. - Prescrizioni |
Nellambito territoriale sottoposto a P.T.O. e sino alla sua adozione,
i Comuni interessati debbono limitare la previsione di nuove aree
di espansione che comportino frammentazione insediativa ed elevato
consumo di suolo, perseguendo in particolare la riorganizzazione,
il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità
di riqualificazione della morfologia insediativa.
4.1. In particolare, lungo l’asse della S.S. 32 nell’"ambito di individuazione coordinata delle opportunità insediative" riportato nella Tav. B) e normato dall’art. 4.3, nuove destinazioni funzionali per "medie e grandi strutture di vendita" possono essere localizzate esclusivamente a seguito della definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" tra Provincia di Novara e Comuni interessati.
4.2. Dalla data di approvazione del PTP e sino all’adozione del previsto P.T.O., esclusivamente nella porzione territoriale perimetrata e non compresa nel P.T.R. Ovest Ticino attualmente in vigore, nuove aree per funzioni insediative possono essere individuate nei limiti di cui alle cd "varianti parziali" art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.; ai sensi del precedente comma 4, fanno eccezione eventuali varianti strutturali che incidono per oltre il 4% sulla capacità insediativa residenziale teorica e/o che prevedono variazioni di destinazione urbanistica in aree già edificate e urbanizzate, ma che non comportano nuova urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del completamento e della saturazione di lotti compresi entro il perimetro del territorio urbano.
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Art. 4.16. Area di tutela dei caratteri morfologici della città di Novara
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1. - Obiettivi |
Conservare corridoi e ambiti di valore ecologico ed ambientale
allinterno della struttura insediativa della città di Novara. |
2. - Indirizzi |
I margini del tessuto urbano della città di Novara indicati sulla
tavola B) rappresentano limiti allo sviluppo insediativo che dovrà
essere soggetto nella pianificazione locale a valutazioni approfondite
degli aspetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale. |
3. - Direttive |
Il P.R.G. della città di Novara dovrà contenere una specifica
analisi dei caratteri paesistici ed ambientali delle aree localizzate
nei punti di contatto tra il territorio inedificato e il tessuto
urbano, individuate nella tavola B).
3.1. Leventuale scelta del P.R.G. di estensione degli insediamenti
in direzione del superamento dei margini del territorio urbano
indicati sulla tavola B) dovrà essere suffragata da specifiche
norme di indirizzo paesistico ed ecologico ed essere accompagnata
da previsioni di interventi di compensazione ambientale.
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Art. 4.17. Ambito di valorizzazione turistico-ricreativa dell’"Est-Sesia", sottoposto a specifico P.T.O.
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1. - Obiettivi |
Coordinamento delle iniziative promosse a livello locale per lo
sviluppo e linsediamento di attività turistico-ricreative , con
particolare riferimento allattenuazione degli effetti ambientali
e allattuazione di provvedimenti compensativi. |
2. - Indirizzi |
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati sopra, l’ambito territoriale corrispondente al territorio dei Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Landiona, Recetto, S. Nazzaro Sesia, Vicolungo per quanto interessato direttamente e indirettamente da previsioni di insediamento di funzioni turistico-ricreative di interesse sovracomunale, è sottoposto a P.T.O. (Progetto Territoriale Operativo), da formarsi e approvarsi da parte della Provincia di Novara ai sensi delle disposizioni contenute nella L.R. 56/77 e s.m.i., con il concorso dei Comuni interessati. |
3. - Direttive |
Il territorio individuato ed assoggettato alla formazione di P.T.O. potrà essere oggetto di modificazione del perimetro mediante specifico "accordo di pianificazione" coordinato dalla Provincia di Novara, purchè non vengano contestualmente estese le localizzazioni di aree di possibile insediamento delle funzioni turistico-ricreative.
3.1. Il P.T.O. deve contenere una specifica valutazione preliminare
delle reti infrastrutturali, in particolare per la determinazione
del livello di adeguatezza, ovvero delle esigenze di adeguamento,
soprattutto per quanto concerene laccessibilità e la mobilità
interna;
3.2. Il P.T.O. deve contenere uno studio preliminare di valutazione di impatto ambientale con particolare riferimento agli effetti di eventuali emissioni, all’inserimento degli interventi nel contesto territoriale di valore ed interesse di testimonianza del "paesaggio agrario", introducendo specifiche previsioni per l’attenuazione dell’impatto visivo e all’incidenza sul quadro socio-economico locale.
3.3. Il P.T.O. deve altresì contenere una specifica individuazione di una rete di "percorsi" di valorizzazione e connessione dei beni architettonici-culturali e delle risorse paesistico-ambientali presenti in loco, adeguatamente strutturati su di una rete di attività agrituristiche; tali percorsi dovranno in particolare connettere gli ambiti di "elevata naturalità" delle aree protette del Sesia e della Palude di Casalbeltrame, oltrechè agli insediamenti presenti e/o previsti in loco, anche con il settore occidentale del Comune di Novara.
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4. - Prescrizioni |
Ogni previsione di insediamento di attività turistico ricreative
eccedente quanto pervisto dai P.R.G.C. vigenti o in itinere alla
data di approvazione del P.T.P., è subordinata alla preventiva
formazione del P.T.O.
4.1. Gli insediamenti di carattere turistico-ricreativo non potranno
essere localizzati su aree classificate ai sensi dei precedenti
articoli 2.1, 2.4 e 2.8.
4.2. I terreni classificati dagli strumenti urbanistici vigenti
di elevato valore agricolo, sono preservati per tale funzione
e non possono essere destinati ad insediamenti turistico-ricreativi,
salvo per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture a
rete.
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