NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TITOLO III. ASSETTO GEOAMBIENTALE
Art. 3.1. Norme generali
Art. 3.2. Formazione di una cartografia provinciale
Art. 3.3. Compiti e funzioni della Provincia in relazione al P.A.I.
(piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po)
Art. 3.4. Equilibrato sfruttamento delle risorse geoambientali
Art. 3.5. Salvaguardia e tutela dei valori geoambientali
Art. 3.6. Pianificazione geologica del territorio nell’ambito della formazione e
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Art. 3.7. Fasce di rispetto dei corsi d’acqua


Art. 3.1.
Norme generali
1. - Oggetto L’oggetto delle norme riguarda le modalità di tutela dei valori di natura geoambientale caratteristici e peculiari del territorio della Provincia di Novara, le condizioni di corretto sfruttamento delle risorse connesse con tali valori e l’attuazione delle strategie di previsione, prevenzione e protezione dai rischi geologici, nell’ambito delle competenze della Provincia, previste dalla normativa vigente.
2. - Obiettivi Le norme mirano al raggiungimento di un equilibrato sfruttamento delle risorse fisiche del territorio, con particolare riferimento a quelle delle acque superficiali e sotterranee e a quelle del sottosuolo, nonché al conseguimento di un corretto uso del suolo ai fini urbanistici, nell’ambito di una rigorosa difesa dai rischi geologici e di tutela dei valori geoambientali.

    2.1. In particolare il P.T.P.:

    • individua gli indirizzi generali per lo svolgimento di funzioni delegate alla Provincia, con particolare riferimento al controllo dello sfruttamento delle risorse idriche, della qualità dell’acqua e dell’aria, degli scarichi e dei rifiuti;
    • formula le direttive e le prescrizioni di natura geoambientale da seguire nell’ambito della formazione e dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;
    • promuove e coordina la pianificazione o gli interventi di settore, nell’ambito delle facoltà concesse alla Provincia nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente e della difesa delle bellezze naturali e dello sfruttamento del suolo e del sottosuolo, delle risorse energetiche e del contenimento del consumo di energia.
3. - Indirizzi Il P.T.P. promuove la effettiva realizzazione della funzione della Provincia come ente territoriale di coordinamento e pianificazione nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa delle bellezze naturali, in coerenza con i principi e le modalità previste dalla normativa sulla pianificazione territoriale provinciale di cui all’Art. 15 della L. 142/90 e agli Art. 5, 29 e 30 della L.R. n. 56/77, nonché nell’ambito delle facoltà concesse al Piano territoriale di coordinamento Provinciale dall’Art. 57 del D.L. n. 112 del 31/03/98 e definite dalle conseguenti disposizioni normative regionali.

    3.1. In tal senso individua le procedure affinchè la definizione delle relative disposizioni avvenga di intesa fra la Provincia e le amministrazioni anche statali, competenti.

4. - Direttive Nelle fasi attuattive del P.T.P. la Provincia redige un Piano per l’assetto Geoambientale della Provincia di Novara ai sensi dell’Art. 57 del D.L. n. 112 del 31/03/98.

    4.1. Il Piano per l’assetto geoambientale è formato dai seguenti Piani di Settore:

    • Piano della Cartografia Provinciale;
    • Piano per la Difesa Idrogeologica;
    • Piano per lo Sfruttamento delle Risorse Geoambientali;
    • Piano di Salvaguardia e Tutela dei Valori Geoambientali.

    4.2. I Piani di settore consentono alla Provincia di individuare le modalità di esecuzione delle funzioni delegate nei vari ambiti previsti dalla normativa vigente nonché di fornire ai Comuni anche in fase attuativa del P.T.P. indirizzi e prescrizioni per la pianificazione geologica nell’ambito della formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e in generale per il corretto svolgimento di tutte le funzioni delegate agli stessi nell’ambito provinciale.

    4.3. Per ciascun settore geoambientale corrispondente ai Piani di settore sono date specifiche norme di cui agli articoli seguenti.

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Art. 3.2.
Formazione di una cartografia provinciale
1. - Indirizzi Il P.T.P. promuove la formazione di una cartografia provinciale che consenta alla Provincia stessa e a tutti gli Enti Locali una corretta pianificazione nei settori della tutela e dell’uso del suolo, con particolare riferimento all’assetto geoambientale.
2. - Direttive Nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nell’ambito del Piano per l’Assetto Geoambientale di cui all’Art. 3.1 comma 4 delle presenti norme, redige, di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti, un Piano della Cartografia Provinciale, riguardante tutta la cartografia per l’uso Provinciale e Comunale informatizzata sia di tipo aereofotogrammetrico che di tipo catastale, idonea a rappresentare in modo georeferenziato i vari aspetti dell’assetto geoambientale.

    2.1. Il Piano contiene:

    • le procedure per la formazione, di concerto con analoghe iniziative di Comuni e Comunità Montane, di una rete geodetica provinciale da agganciare alla rete geodetica nazionale;
    • le procedure per la formazione di una cartografia aereofotogrammetrica e catastale provinciale mediante rilievi e/o acquisizione dei dati del Catasto e dei Comuni;
    • le procedure e i capitolati da rispettare da parte dei Comuni e delle Comunità Montane nella formazione dei rilievi aereofotogrammetrici o nella digitalizzazione dei fogli catastali in armonia con quanto previsto dagli organismi cartografici nazionali;
    • le procedure e i criteri per l’utilizzo della cartografia provinciale nell’identificazione delle opere connesse con gli sfruttamenti delle risorse geoambientali e con la difesa idrogeologica nonché nella localizzazione delle emergenze geoambientali da tutelare;
    • le procedure per l’eventuale ottenimento della delega nazionale alla gestione provinciale del catasto dal punto di vista fiscale;
    • le procedure per l’eventuale trasformazione dei dati catastali fra il Sistema Cassini-Soldner e il Sistema Gauss-Boaga;
    • le procedure per l’accessibilità dei dati al pubblico.
3. - Prescrizioni Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni della Provincia di Novara:
  • i Comuni nell’ambito della prima variante strutturale, revisione e/o nuovo Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P. provvedono a verificare la disponibilità di cartografia di base idonea alla pianificazione e alla gestione urbanistica e ambientale comunale, con particolare riferimento alle tematiche di tipo geologico previste dalla circolare P.G.R. n. 7LAP/96.
  • qualora nell’ambito della verifica di cui sopra, i Comuni evidenzino carenza di cartografia di base sono tenuti a concordare con la Provincia le modalità di integrazione o di formazione di nuove cartografie catastali o aereofotogrammetiche secondo i criteri previsti dal Piano per la Cartografia Provinciale.
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Art. 3.3.
Compiti e funzioni della Provincia in relazione al P.A.I.
(piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po)
1. - Indirizzi La Provincia, in coerenza con i principi e le finalità previste dalla normativa sulla pianificazione territoriale provinciale, nonché al P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, promuove e coordina provvedimenti di individuazione e regola-mentazione di aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo, ivi comprese eventuali misure di salvaguardia, in modo tale che tali provvedimenti, d’intesa con l’Autorità di Bacino e la Regione Piemonte, siano da considerarsi, per quanto riguardo la loro efficacia, sostitutivi delle prescrizioni del PAI per i territori di riferimento.
2. - Direttive Nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nell’ambito del Piano per l’Assetto Geoambientale di cui all’Art. 3.1 delle presenti norme, redige, di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti un Piano per la Difesa Idrogeologica.

    2.1. Il Piano contiene:

    • le integrazioni e gli approfondimenti planimetrici e normativi delle fasce fluviali A, B, C, del fiume Ticino, del fiume Sesia, dei Torrenti Agogna e Terdoppio, sia eventualmente la determinazione delle fasce A, B, C anche su altri corsi d’acqua minori non fasciati dal Piano Stralcio;
    • le integrazioni e gli approfondimenti planimetrici e normativi relativi alle aree in dissesto sui versanti e sul reticolo idrografico torrentizio minore con particolare riferimento alle conoidi;
    • gli sviluppi dei progetti di recupero delle aree fluviali finalizzati allo svolgimento di funzioni naturali, ad obiettivi di maggior sicurezza e di accessibilità e godibilità da parte della generalità dei cittadini;
    • l’individuazione dei criteri e delle azioni finalizzate a promuovere, per gli interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale, l’uso di tecniche di difesa idrogeologica idonee alle condizioni locali di dissesto, nonché la realizzazione di programmi di valorizzazione degli aspetti naturalistici e di inserimento ambientale delle opere di difesa dal rischio idraulico e gravitativo, privilegiando, ove possibile, l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
    • le procedure per il coordinamento e l’acquisizione in formato numerico dei dati di pericolosità geomorfologica e di rischio connesso con l’utilizzo urbanistico dei Piani Regolatori Comunali;
    • la definizione dei criteri per il riordino del vincolo idrogeologico, ai sensi del 1° comma dell’Art. 30 della L.R. n. 56/77;
    • le modalità per la formazione di una banca dati Provinciale di intesa da realizzarsi con la Banca Dati Regionale, per l’implementazione della conoscenza dei fenomeni di dissesto idrogeologico;
    • le modalità per la revisione, prevenzione e protezione dei rischi naturali di concerto con il Piano di Protezione Civile e con la pianificazione geologica comunale.
    • le modalità di fruizione e accesso all’informazione da parte dei vari livelli di utenza;
3. - Prescrizioni Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni della Provincia di Novara:
  • i Comuni nell’ambito della prima variante strutturale del proprio Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P. provvedono, secondo quanto previsto dall’Art. 3.6 delle presenti norme ad attuare una verifica delle situazioni di pericolosità geomorfologica presenti sul proprio territorio, della presenza o meno di adeguate opere di difesa, dello stato di efficienza di quelle esistenti e delle conseguenti situazioni di rischio presenti sulle zone urbanizzate; le verifiche andranno attuate con le metodologie e le procedure previste dalla circolare. PGR n. 7LAP/96, nonché in coerenza con quanto previsto dalle presenti norme all’ Art.3.6 e con quanto previsto dal Piano Provinciale per la Difesa Idrogeologica previsto dal presente articolo.
  • qualora nell’ambito della verifica di cui sopra, i Comuni evidenzino situazioni di particolare pericolosità geomorfologica e di relativa carenza di opere di difesa di aree edificate e/o di opere di urbanizzazione, sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della relativa situazione, degli eventuali provvedimenti urgenti adottati e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento tecnico e/o finanziario secondo le procedure definite dalla Provincia o dagli Enti sovraordinati.
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Art. 3.4.
Equilibrato sfruttamento delle risorse geoambientali
1. - Indirizzi La Provincia, in coerenza con i principi e le finalità previste dalla normativa sulla pianificazione territoriale provinciale, promuove una propria specifica organizzazione per la gestione delle funzioni delegate relative al censimento delle opere e delle attività di sfruttamento delle risorse geoambientali nonchè alle procedure autorizzative per lo sfruttamento delle stesse, individua e sviluppa iniziative finalizzate allo sviluppo di attività produttive locali e più in generale contribuisce alla programmazione negoziata e coordinata di progetti integrati di sviluppo relativi all’uso delle risorse naturali del territorio della Provincia di Novara.
2. - Direttive Nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nell’ambito del Piano di cui all’Art. 3.1 delle presenti norme, redige, di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti un Piano per lo Sfruttamento delle Risorse Geoambientali.

    2.1. Il Piano contiene le norme e le procedure da utilizzarsi da parte della Provincia nello svolgimento delle funzioni relative al censimento delle opere di sfruttamento delle risorse geoambientali, nonché al rilascio di autorizzazioni o alla predisposizione di particolari pianificazioni di settore, congruenti con le linee di programmazione e di standardizzazione dell’informazione previste dalla normativa regionale e adeguate alle peculiari condizioni geoambientali del territorio, nei seguenti settori:
    a) l’uso idropotabile delle acque sotterranee e superficiali
    b) lo sfruttamento idrico e delle risorse energetiche per uso produttivo
    c) l’attività estrattiva in regime fondiario: cave e torbiere
    d) l’attività estrattiva in regime demaniale: miniere, acque minerali, geotermia
    e) l’uso del suolo, dei corpi idrici e dell’aria come recettori di scarichi, emissioni e smaltimento di rifiuti
    f) l’uso delle pertinenze idrauliche di tipo demaniale.

    2.2. In particolare, per quanto concerne l’attività estrattiva in regime fondiario, la Provincia redige il relativo Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.), in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte, ed in ottemperanza con quanto previsto dal P.T.R. "Ovest Ticino" all’art. 15. Nelle more di formazione del P.A.E.P. di cui sopra, laddove la Provincia, anche su indicazione dei Comuni interessati, individui la necessità e l’urgenza di interventi coordinati di qualificazione, di recupero ambientale e di messa in sicurezza che comportino, per la loro realizzazione, sistemazione di luoghi alterati dallo sfruttamento delle risorse e dei loro contesti, anche attraverso eventuali incrementi di attività estrattive, possono essere approvati Piani Stralcio del Piano Estrattivo, purchè in coerenza con il citato documento di Programmazione Regionale.

3. - Prescrizioni Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni:
  • i Comuni nell’ambito della prima variante strutturale del proprio Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P. provvedono ad attuare un censimento delle attività di sfruttamento delle risorse geoambientali presenti sul proprio territorio secondo le prescrizioni e procedure previste dal P.T.P. stesso e secondo i criteri previsti dalla L.R. 9 Agosto 1999, n. 22 e della D.G.R. 23/11/99 n. 62-28737;
  • qualora nell’ambito del censimento di cui sopra, i Comuni evidenzino situazioni di necessità di particolare salvaguardia delle risorse o, viceversa, di interesse generale ad un più efficace sfruttamento, sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della relativa situazione, degli eventuali provvedimenti urgenti adottati e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento tecnico e/o finanziario secondo le procedure definite dalla Provincia o dagli Enti sovraordinati.
  • Ai fini della salvaguardia e dell’equilibrato sfruttamento delle risorse estrattive e della salvaguardia ambientale dei contesti nell’ambito dei siti individuati dal P.T.R. "Ovest Ticino", i Comuni singoli o associati possono predisporre ed adottare strumenti urbanistici esecutivi ossia Piani delle Attività Estrattive, in coerenza con le indicazioni del Documento di Programmazione Regionale D.P.A.E., presentandoli alla Provincia per l’approvazione e/o l’integrazione nel P.A.E.P. qualora già predisposto.
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Art. 3.5.
Salvaguardia e tutela dei valori geoambientali
1. - Indirizzi Il P.T.P. in coerenza con i principi e le finalità previste dalle normative sulla pianificazione territoriale provinciale promuove il censimento, la salvaguardia e la tutela dei valori geoambientali attraverso azioni mirate alla loro conoscenza, alla valutazione del loro eventuale degrado e alla realizzazione di recuperi sia di tipo tecnico che di tipo culturale.

    1.1. In particolare promuove la salvaguardia e la tutela dei seguenti valori e ambienti:

    • la qualità e quantità delle acque superficiali di tipo torrentizio, fluviale e lacustre, con particolare attenzione agli elementi di disequilibrio, interferenza e degrado causati da prelievi, derivazioni, scarichi e opere di regimazione;
    • la qualità e quantità delle acque sotterranee sia circolanti per fessurazione nel substrato, sia circolanti per porosità nelle coperture, con particolare attenzione alle emergenze sorgentizie naturali e alle zone di ravvenamento, e agli elementi di disequilibrio causati dai prelievi artificiali e ai fenomeni di inquinamento causati dalle immissioni sul suolo e nei corsi d’acqua;
    • l’ambiente geologico e geomorfologico, costituito localmente da emergenze o da ambienti geologici particolari definibili come "geotopi" da sottoporre a particolari procedure di tutela;
    • le testimonianze storiche, fisiche e culturali e le documentazioni scientifiche dell’ambiente geologico geomorfologico con particolare riferimento a quello montano, vallivo, collinare e lacustre, promuovendo al contempo le forme di ricerca e studio mirate ad un’ulteriore conoscenza del territorio dal punto di vista geoambientale.
2. - Direttive La Provincia nelle fasi attuative del P.T.P., nell’ambito del Piano per l’Assetto Geoambientale di cui all’Art. 3.1 comma 4 delle presenti norme, redige di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti un Piano di Salvaguardia e Tutela dei Valori Geoambientali.

    2.1. Il Piano contiene:

    • le norme, le procedure, e le codifiche per il censimento delle acque superficiali (fiumi, torrenti, laghi e canali) e delle acque sotterranee (falde, sorgenti, fontanili, pozzi, captazioni, piezometri) e per il governo e la difesa del patrimonio idrico complessivo;
    • le modalità per il censimento degli ambienti geologici geomorfologici e delle emergenze definibili come geotopi, e le modalità per le loro tutele sia attraverso le attività già in corso che attraverso l’attuazione di prescrizioni apposite per i Comuni che devono fornire le informazioni di dettaglio;
    • le modalità di censimento e raccolta delle testimonianze storiche, fisiche o culturali, delle documentazioni scientifiche dell’ambiente geologico e geomorfologico;
    • i criteri per la valutazione della compatibilità ambientale di progetti, piani e programmi, ai sensi della L.R. n. 40/98, art. 20 allegato F;
    • le modalità di fruizione e accesso all’informazione da parte dei vari livelli di utenza.
3. - Prescrizioni Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni della Provincia di Novara:
  • i Comuni nell’ambito della prima variante strutturale, revisione o nuovo Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P. provvedono ad attuare un censimento dei valori geoambientali presenti sul proprio territorio secondo le prescrizioni e procedure previste dal P.T.P. stesso;
  • qualora nell’ambito del censimento di cui sopra, i Comuni evidenzino situazioni di degrado geoambientale e di necessità di particolare salvaguardia dei valori di cui sopra, sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della relativa situazione, dei provvedimenti urgenti adottati e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento tecnico e/o finanziario secondo le procedure definite dalla Provincia o dagli Enti sovraordinati.
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Art. 3.6.
Pianificazione geologica del territorio nell’ambito della formazione
e dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
1. - Indirizzi Il P.T.P. promuove la verifica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, intercomunali e delle Comunità Montane alla condizioni di pericolosità geomorfologica e di conseguente idoneità all’utilizzazione urbanistica, in ottemperanza alle varie normative nazionali e regionali, sia dopo ogni evento dissestivo verificatosi nel territorio, sia in occasione di ciascuna Variante Strutturale degli strumenti urbanistici vigenti o di adozione di revisioni e Nuovi Piani Regolatori.
2. - Direttive La stesura di Varianti Strutturali degli strumenti urbanistici vigenti o di Nuovi Piani Regolatori avviene nel rispetto delle vigenti norme relative alla individuazione della pericolosità geomorfologica e della conseguente idoneità all’utilizzazione urbanistica, ossia con particolare riferimento alle norme della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 Maggio 1996 e con i riferimenti alla Nota Tecnica Esplicativa della Circolare stessa, datata Gennaio 2000.
3. - Prescrizioni Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per l’elaborazione delle analisi geologiche a corredo degli strumenti urbanistici comunali:
  • I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini redatte ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 Maggio 1996, verificano periodicamente (con cadenza non superiore a cinque anni) la validità degli allegati geologici e comunque dopo ogni evento dissestivo, limitatamente all’area interessata, o a seguito di interventi di riassetto idrogeologico eseguiti, con eventuale minimizzazione della pericolosità geomorfologica.
  • Qualora la verifica evidenzi la necessità di modifiche alla Cartografia di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all'utilizzazione urbanistica, il comune procede all’adozione della relativa necessaria variante strutturale ai sensi dell’Art. 17, punto 4, della L.R. n. 56/77.
  • I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini geologiche non redatte ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 Maggio 1996, provvedono ad adeguare a tale normativa lo strumento urbanistico su tutto il territorio comunale in occasione della prima Variante Strutturale o della stesura di Nuovo Piano Regolatore e, comunque, non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P.
  • Ai sensi della citata circolare la classificazione del territorio per aree omogenee di analoga idoneità all’utilizzazione urbanistica avviene attraverso un processo di analisi di numerosi parametri geologici in senso lato (morfometrici, geologico-strutturali, stratigrafici, geomorfologici, idrologici, idrogeologici, geotecnici, geomeccanici) nonché relativi all’uso del suolo in atto o di previsione, per arrivare ad una valutazione sintetica di pericolosità geomorfologica e di rischio connesso con le preesistenze urbane o con le loro previste trasformazioni, per aree omogenee.
  • A tal fine, il P.T.P. propone una suddivisione del territorio in unità geoambientali, al cui interno sono presenti sottounità o differenziazioni morfologiche, per ciascuna delle quali vengono indicate le presumibili condizioni di pericolosità e le conseguenti condizioni di utilizzo, con riferimento alla classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica di cui alla circolare P.G.R. n. 7/LAP; tale suddivisione è illustrata in una Carta delle Unità Geoambientali alla scala 1:50.000.
  • La stesura delle indagini geologiche a corredo dei P.R.G. deve, quindi, esaminare le condizioni del territorio in relazione alle indicazioni del P.T.P., giustificando l’eventuale difformità di classificazione, in relazione alla pericolosità delle situazioni riscontrate.
  • La cartografia di prima fase (tematismi) e di seconda fase (carta di sintesi) ai sensi della circolare P.G.R. n.7/LAP, verrà redatta su basi cartografiche a curve di livello (C.T.R. o rilievi aerofotogrammetrici).
  • La cartografia di sintesi di terza fase, sempre ai sensi della citata circolare, verrà eseguita sulla stessa base cartografica di Piano, e quindi preferibilmente su base catastale, alla scala 1:2.000, ma comunque non inferiore alla scala 1:5.000, possibilmente con curve di livello, ma comunque con gli opportuni confronti e adeguamenti con la cartografia di sintesi di seconda fase, in relazione ai diversi tipi di proiezione cartografica.
  • Per ciascuna delle aree omogenee identificate nella Carta di Sintesi e classificate ai sensi della circolare P.G.R. 7 LAP/96, deve essere definita l’idoneità all’utilizzazione urbanistica e le relative modalità di utilizzo sulla base di specifiche Norme di Attuazione di tipo geologico, sinteticamente riassunte nella legenda della Cartografia di Sintesi.
  • A tal fine le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, riportano un articolato specifico, definito "Classi di idoneità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica", in cui vengono definite le modalità di uso e tutela del territorio dal punto di vista geoambientale, in relazione alla classificazione utilizzata nella Carta di Sintesi di terza fase; in allegato alle presenti Norme del P.T.P. viene riportato uno schema di normativa geologica (l’Assetto geoambientale – Proposta di Norme Tecniche di Attuazione – Classi di idoneità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica) da utilizzarsi per la stesura delle N.T.A., con gli opportuni adeguamenti alla situazione locale.
  • Per quanto concerne la delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua la Provincia stabilisce prescrizioni apposite all’Art. 3.7 delle presenti norme.
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Art. 3.7.
Fasce di rispetto dei corsi d’acqua
1. - Indirizzi Il P.T.P. promuove una chiarificazione delle procedure di delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua ai fini edificatori, nel rispetto delle normative vigenti e nell’ambito delle facoltà concesse dalla legislazione vigente alla pianificazione territoriale provinciale, con particolare riferimento all’ultimo comma dell’Art. 29 della L.R. n. 56/77.
Ai fini dell’applicazione delle norme stabilisce pertanto direttive e prescrizioni specifiche.
2. - Direttive
    2.1. Distanze di fabbricati e manufatti da corsi d’acqua ai sensi dell’art. 96, f), del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche".
    Le fasce di rispetto di cui sopra si applicano ai corsi d’acqua iscritti al registro delle acque pubbliche nonché a tutti i corsi d’acqua naturali il cui alveo è pubblico, ossia caratterizzato da lotto di proprietà demaniale (doppia linea continua sulla cartografia catastale).
    Non si applicano pertanto ai corsi d’acqua con alveo privato (doppia linea tratteggiata sulla cartografia catastale).
    Non si applicano neppure alle rogge di derivazione e ai canali, eccezion fatta per quelli di proprietà demaniale.
    Il divieto di costruzione è da ritenersi di natura cogente e inderogabile mentre la distanza di rispetto da rispettarsi "dal piede degli argini e loro accessori", non può essere minore "di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località", e, "in mancanza di tali discipline" non può essere inferiore a "dieci metri per le fabbriche e per gli scavi".
    L’interpretazione giuridica corrente è però quella che il Piano Regolatore Comunale può essere ricompreso nel novero delle "discipline vigenti nelle diverse località" e pertanto, anche ai sensi della circolare 14/LAP/PET dell’8 Ottobre 1998, le norme di P.R.G. relative alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua ai sensi dell’Art. 29 della L.R. n. 56/77 o determinate sulla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, redatta e approvata ai sensi della Cric. P.G.R. n.7 LAP/96, laddove eventualmente inferiori a 10 m dal piede degli argini, prevalgono sulle norme del R.D. n. 523/904, ma in ogni caso le eventuali edificazioni previste dal P.R.G., all’interno della fascia di 10 m devono conseguire il parere idraulico da parte del Settore territorialmente decentrato delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte.

    2.2. Fasce di rispetto delle sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali ai sensi dell’Art. 29 della L.R. n. 56/77.
    I corsi d’acqua naturali, i canali, le rogge, i laghi e le zone umide su cui applicare le fasce di rispetto ai sensi dell’Art. 29 della L.R. 56/77, devono essere individuati dai Piani Regolatori Comunali, sulla base di un elenco apposito e di una individuazione cartografica.
    In tale elenco devono essere obbligatoriamente comprese le aste principali dei corsi d’acqua iscritti alle acque pubbliche e di tutto il reticolo idrografico con alvei demaniali.
    Non si applica obbligatoriamente a corsi d’acqua senza alveo demaniale salvo che per motivi espliciti di pericolosità idrogeologica e salvaguardia ambientale.
    Il Piano Territoriale, ai sensi dell’ultimo Comma dell’Art. 29 della L.R. n.56/77 stabilisce le seguenti diverse dimensioni delle fasce, di cui al primo comma del citato art. 29:

      a) fasce di rispetto di dimensioni corrispondenti alle fasce fluviali A e B, per i corsi d’acqua sui quali il PAI abbia imposto fasce di rispetto A, B e C;
      b) fasce di rispetto di dimensioni corrispondenti alle fasce individuate dalla cartografia di sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica a corredo dei P.R.G. per i corsi d’acqua naturali e artificiali non interessati dalle fasce fluviali A, B e C del PAI;
      c) metri 200 per i laghi naturali;
      d) metri 100 per i laghi artificiali e per le zone umide.

    Alle fasce di rispetto di cui ai punti a) e b) non si applicano le riduzioni previste dal punto 2 dell’Art. 29, se non nel rispetto delle normative rispettivamente del PAI e della circolare PRG n. 7 LAP.

    2.3. Fasce di rispetto dei corsi d’acqua identificate sulla base delle indagini previste dalla circolare P.G.R. n.7 LAP/96.
    Nell’ambito della stesura dei P.R.G., vanno identificate fasce di rispetto adeguate alla dinamica e alla pericolosità geomorfologica dell’intero reticolo idrografico, eccezion fatta per i corsi d’acqua già fasciati come Fasce Fluviali ai sensi del P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e del P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po.
    A ciascuna fascia di rispetto vanno applicate le limitazioni d’uso di tipo IIIA o IIIB, nonché, come previsto dal precedente punto II, le limitazioni d’uso di cui all’Art. 29 della L.R. n. 56/77.
    Nelle fasce di rispetto di cui al previsto punto III sono ammesse le opere di interesse pubblico di cui all’Art. 31 della L.R. n. 56/77.

3. - Prescrizioni Tutte le norme relative alle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, si applicano solo a seguito dell’adeguamento ai contenuti del presente Titolo dei Piani Regolatori Comunali, previo approfondimento degli studi geologico-tecnici ed idraulici di cui alla Circolare P.G.R. 7/LAP, e comunque entro e non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P., ossia attraverso apposita variante ai sensi dell’Art. 17, punto 4 della L.R. n. 56/77.
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