NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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TITOLO III. ASSETTO GEOAMBIENTALE
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Art. 3.1.
Norme generali
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1. - Oggetto |
Loggetto delle norme riguarda le modalità di tutela dei valori
di natura geoambientale caratteristici e peculiari del territorio
della Provincia di Novara, le condizioni di corretto sfruttamento
delle risorse connesse con tali valori e lattuazione delle strategie
di previsione, prevenzione e protezione dai rischi geologici,
nellambito delle competenze della Provincia, previste dalla normativa
vigente. |
2. - Obiettivi |
Le norme mirano al raggiungimento di un equilibrato sfruttamento
delle risorse fisiche del territorio, con particolare riferimento
a quelle delle acque superficiali e sotterranee e a quelle del
sottosuolo, nonché al conseguimento di un corretto uso del suolo
ai fini urbanistici, nellambito di una rigorosa difesa dai rischi
geologici e di tutela dei valori geoambientali.
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3. - Indirizzi |
Il P.T.P. promuove la effettiva realizzazione della funzione della
Provincia come ente territoriale di coordinamento e pianificazione
nei settori della protezione della natura, della tutela dellambiente,
delle acque e della difesa delle bellezze naturali, in coerenza
con i principi e le modalità previste dalla normativa sulla pianificazione
territoriale provinciale di cui allArt. 15 della L. 142/90 e
agli Art. 5, 29 e 30 della L.R. n. 56/77, nonché nellambito delle
facoltà concesse al Piano territoriale di coordinamento Provinciale
dallArt. 57 del D.L. n. 112 del 31/03/98 e definite dalle conseguenti
disposizioni normative regionali.
3.1. In tal senso individua le procedure affinchè la definizione
delle relative disposizioni avvenga di intesa fra la Provincia
e le amministrazioni anche statali, competenti.
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4. - Direttive |
Nelle fasi attuattive del P.T.P. la Provincia redige un Piano per l’assetto Geoambientale della Provincia di Novara ai sensi dell’Art. 57 del D.L. n. 112 del 31/03/98.
4.2. I Piani di settore consentono alla Provincia di individuare le modalità di esecuzione delle funzioni delegate nei vari ambiti previsti dalla normativa vigente nonché di fornire ai Comuni anche in fase attuativa del P.T.P. indirizzi e prescrizioni per la pianificazione geologica nell’ambito della formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e in generale per il corretto svolgimento di tutte le funzioni delegate agli stessi nell’ambito provinciale.
4.3. Per ciascun settore geoambientale corrispondente ai Piani di settore sono date specifiche norme di cui agli articoli seguenti.
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Art. 3.2.
Formazione di una cartografia provinciale
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1. - Indirizzi |
Il P.T.P. promuove la formazione di una cartografia provinciale
che consenta alla Provincia stessa e a tutti gli Enti Locali una
corretta pianificazione nei settori della tutela e delluso del
suolo, con particolare riferimento allassetto geoambientale. |
2. - Direttive |
Nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nellambito del
Piano per lAssetto Geoambientale di cui allArt. 3.1 comma 4
delle presenti norme, redige, di intesa con le amministrazioni
Regionali e Statali competenti, un Piano della Cartografia Provinciale,
riguardante tutta la cartografia per luso Provinciale e Comunale
informatizzata sia di tipo aereofotogrammetrico che di tipo catastale,
idonea a rappresentare in modo georeferenziato i vari aspetti
dellassetto geoambientale.
2.1. Il Piano contiene:
- le procedure per la formazione, di concerto con analoghe iniziative
di Comuni e Comunità Montane, di una rete geodetica provinciale
da agganciare alla rete geodetica nazionale;
- le procedure per la formazione di una cartografia aereofotogrammetrica
e catastale provinciale mediante rilievi e/o acquisizione dei
dati del Catasto e dei Comuni;
- le procedure e i capitolati da rispettare da parte dei Comuni
e delle Comunità Montane nella formazione dei rilievi aereofotogrammetrici
o nella digitalizzazione dei fogli catastali in armonia con quanto
previsto dagli organismi cartografici nazionali;
- le procedure e i criteri per lutilizzo della cartografia provinciale
nellidentificazione delle opere connesse con gli sfruttamenti
delle risorse geoambientali e con la difesa idrogeologica nonché
nella localizzazione delle emergenze geoambientali da tutelare;
- le procedure per leventuale ottenimento della delega nazionale
alla gestione provinciale del catasto dal punto di vista fiscale;
- le procedure per leventuale trasformazione dei dati catastali
fra il Sistema Cassini-Soldner e il Sistema Gauss-Boaga;
- le procedure per laccessibilità dei dati al pubblico.
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3. - Prescrizioni |
Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni della
Provincia di Novara:
- i Comuni nell’ambito della prima variante strutturale, revisione e/o nuovo Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P. provvedono a verificare la disponibilità di cartografia di base idonea alla pianificazione e alla gestione urbanistica e ambientale comunale, con particolare riferimento alle tematiche di tipo geologico previste dalla circolare P.G.R. n. 7LAP/96.
- qualora nellambito della verifica di cui sopra, i Comuni evidenzino
carenza di cartografia di base sono tenuti a concordare con la
Provincia le modalità di integrazione o di formazione di nuove
cartografie catastali o aereofotogrammetiche secondo i criteri
previsti dal Piano per la Cartografia Provinciale.
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Art. 3.3.
Compiti e funzioni della Provincia in relazione al P.A.I.
(piano stralcio per lassetto idrogeologico del bacino del fiume
Po)
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1. - Indirizzi |
La Provincia, in coerenza con i principi e le finalità previste
dalla normativa sulla pianificazione territoriale provinciale,
nonché al P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dellAutorità
di Bacino del fiume Po, promuove e coordina provvedimenti di individuazione
e regola-mentazione di aree a rischio geologico, idrogeologico
e valanghivo, ivi comprese eventuali misure di salvaguardia, in
modo tale che tali provvedimenti, dintesa con lAutorità di Bacino
e la Regione Piemonte, siano da considerarsi, per quanto riguardo
la loro efficacia, sostitutivi delle prescrizioni del PAI per
i territori di riferimento. |
2. - Direttive |
Nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nellambito del
Piano per lAssetto Geoambientale di cui allArt. 3.1 delle presenti
norme, redige, di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali
competenti un Piano per la Difesa Idrogeologica.
2.1. Il Piano contiene:
- le integrazioni e gli approfondimenti planimetrici e normativi
delle fasce fluviali A, B, C, del fiume Ticino, del fiume Sesia,
dei Torrenti Agogna e Terdoppio, sia eventualmente la determinazione
delle fasce A, B, C anche su altri corsi dacqua minori non fasciati
dal Piano Stralcio;
- le integrazioni e gli approfondimenti planimetrici e normativi
relativi alle aree in dissesto sui versanti e sul reticolo idrografico
torrentizio minore con particolare riferimento alle conoidi;
- gli sviluppi dei progetti di recupero delle aree fluviali finalizzati
allo svolgimento di funzioni naturali, ad obiettivi di maggior
sicurezza e di accessibilità e godibilità da parte della generalità
dei cittadini;
- lindividuazione dei criteri e delle azioni finalizzate a promuovere,
per gli interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale,
luso di tecniche di difesa idrogeologica idonee alle condizioni
locali di dissesto, nonché la realizzazione di programmi di valorizzazione
degli aspetti naturalistici e di inserimento ambientale delle
opere di difesa dal rischio idraulico e gravitativo, privilegiando,
ove possibile, luso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- le procedure per il coordinamento e lacquisizione in formato
numerico dei dati di pericolosità geomorfologica e di rischio
connesso con lutilizzo urbanistico dei Piani Regolatori Comunali;
- la definizione dei criteri per il riordino del vincolo idrogeologico,
ai sensi del 1° comma dellArt. 30 della L.R. n. 56/77;
- le modalità per la formazione di una banca dati Provinciale di
intesa da realizzarsi con la Banca Dati Regionale, per limplementazione
della conoscenza dei fenomeni di dissesto idrogeologico;
- le modalità per la revisione, prevenzione e protezione dei rischi
naturali di concerto con il Piano di Protezione Civile e con la
pianificazione geologica comunale.
- le modalità di fruizione e accesso allinformazione da parte dei
vari livelli di utenza;
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3. - Prescrizioni |
Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni della
Provincia di Novara:
- i Comuni nellambito della prima variante strutturale del proprio
Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dallapprovazione
del P.T.P. provvedono, secondo quanto previsto dallArt. 3.6 delle
presenti norme ad attuare una verifica delle situazioni di pericolosità
geomorfologica presenti sul proprio territorio, della presenza
o meno di adeguate opere di difesa, dello stato di efficienza
di quelle esistenti e delle conseguenti situazioni di rischio
presenti sulle zone urbanizzate; le verifiche andranno attuate
con le metodologie e le procedure previste dalla circolare. PGR
n. 7LAP/96, nonché in coerenza con quanto previsto dalle presenti
norme all Art.3.6 e con quanto previsto dal Piano Provinciale
per la Difesa Idrogeologica previsto dal presente articolo.
- qualora nellambito della verifica di cui sopra, i Comuni evidenzino
situazioni di particolare pericolosità geomorfologica e di relativa
carenza di opere di difesa di aree edificate e/o di opere di urbanizzazione,
sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della
relativa situazione, degli eventuali provvedimenti urgenti adottati
e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento
tecnico e/o finanziario secondo le procedure definite dalla Provincia
o dagli Enti sovraordinati.
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Art. 3.4.
Equilibrato sfruttamento delle risorse geoambientali
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1. - Indirizzi |
La Provincia, in coerenza con i principi e le finalità previste
dalla normativa sulla pianificazione territoriale provinciale,
promuove una propria specifica organizzazione per la gestione
delle funzioni delegate relative al censimento delle opere e delle
attività di sfruttamento delle risorse geoambientali nonchè alle
procedure autorizzative per lo sfruttamento delle stesse, individua
e sviluppa iniziative finalizzate allo sviluppo di attività produttive
locali e più in generale contribuisce alla programmazione negoziata
e coordinata di progetti integrati di sviluppo relativi alluso
delle risorse naturali del territorio della Provincia di Novara. |
2. - Direttive |
Nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nellambito del
Piano di cui allArt. 3.1 delle presenti norme, redige, di intesa
con le amministrazioni Regionali e Statali competenti un Piano
per lo Sfruttamento delle Risorse Geoambientali.
2.1. Il Piano contiene le norme e le procedure da utilizzarsi
da parte della Provincia nello svolgimento delle funzioni relative
al censimento delle opere di sfruttamento delle risorse geoambientali,
nonché al rilascio di autorizzazioni o alla predisposizione di
particolari pianificazioni di settore, congruenti con le linee
di programmazione e di standardizzazione dellinformazione previste
dalla normativa regionale e adeguate alle peculiari condizioni
geoambientali del territorio, nei seguenti settori:
a) luso idropotabile delle acque sotterranee e superficiali
b) lo sfruttamento idrico e delle risorse energetiche per uso
produttivo
c) lattività estrattiva in regime fondiario: cave e torbiere
d) lattività estrattiva in regime demaniale: miniere, acque minerali,
geotermia
e) luso del suolo, dei corpi idrici e dellaria come recettori
di scarichi, emissioni e smaltimento di rifiuti
f) luso delle pertinenze idrauliche di tipo demaniale.
2.2. In particolare, per quanto concerne l’attività estrattiva in regime fondiario, la Provincia redige il relativo Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.), in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte, ed in ottemperanza con quanto previsto dal P.T.R. "Ovest Ticino" all’art. 15. Nelle more di formazione del P.A.E.P. di cui sopra, laddove la Provincia, anche su indicazione dei Comuni interessati, individui la necessità e l’urgenza di interventi coordinati di qualificazione, di recupero ambientale e di messa in sicurezza che comportino, per la loro realizzazione, sistemazione di luoghi alterati dallo sfruttamento delle risorse e dei loro contesti, anche attraverso eventuali incrementi di attività estrattive, possono essere approvati Piani Stralcio del Piano Estrattivo, purchè in coerenza con il citato documento di Programmazione Regionale.
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3. - Prescrizioni |
Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni:
- i Comuni nell’ambito della prima variante strutturale del proprio Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P. provvedono ad attuare un censimento delle attività di sfruttamento delle risorse geoambientali presenti sul proprio territorio secondo le prescrizioni e procedure previste dal P.T.P. stesso e secondo i criteri previsti dalla L.R. 9 Agosto 1999, n. 22 e della D.G.R. 23/11/99 n. 62-28737;
- qualora nellambito del censimento di cui sopra, i Comuni evidenzino
situazioni di necessità di particolare salvaguardia delle risorse
o, viceversa, di interesse generale ad un più efficace sfruttamento,
sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della
relativa situazione, degli eventuali provvedimenti urgenti adottati
e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento
tecnico e/o finanziario secondo le procedure definite dalla Provincia
o dagli Enti sovraordinati.
- Ai fini della salvaguardia e dell’equilibrato sfruttamento delle risorse estrattive e della salvaguardia ambientale dei contesti nell’ambito dei siti individuati dal P.T.R. "Ovest Ticino", i Comuni singoli o associati possono predisporre ed adottare strumenti urbanistici esecutivi ossia Piani delle Attività Estrattive, in coerenza con le indicazioni del Documento di Programmazione Regionale D.P.A.E., presentandoli alla Provincia per l’approvazione e/o l’integrazione nel P.A.E.P. qualora già predisposto.
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Art. 3.5.
Salvaguardia e tutela dei valori geoambientali
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1. - Indirizzi |
Il P.T.P. in coerenza con i principi e le finalità previste dalle
normative sulla pianificazione territoriale provinciale promuove
il censimento, la salvaguardia e la tutela dei valori geoambientali
attraverso azioni mirate alla loro conoscenza, alla valutazione
del loro eventuale degrado e alla realizzazione di recuperi sia
di tipo tecnico che di tipo culturale.
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2. - Direttive |
La Provincia nelle fasi attuative del P.T.P., nellambito del
Piano per lAssetto Geoambientale di cui allArt. 3.1 comma 4
delle presenti norme, redige di intesa con le amministrazioni
Regionali e Statali competenti un Piano di Salvaguardia e Tutela
dei Valori Geoambientali.
2.1. Il Piano contiene:
- le norme, le procedure, e le codifiche per il censimento delle
acque superficiali (fiumi, torrenti, laghi e canali) e delle acque
sotterranee (falde, sorgenti, fontanili, pozzi, captazioni, piezometri)
e per il governo e la difesa del patrimonio idrico complessivo;
- le modalità per il censimento degli ambienti geologici geomorfologici
e delle emergenze definibili come geotopi, e le modalità per le
loro tutele sia attraverso le attività già in corso che attraverso
lattuazione di prescrizioni apposite per i Comuni che devono
fornire le informazioni di dettaglio;
- le modalità di censimento e raccolta delle testimonianze storiche,
fisiche o culturali, delle documentazioni scientifiche dellambiente
geologico e geomorfologico;
- i criteri per la valutazione della compatibilità ambientale di
progetti, piani e programmi, ai sensi della L.R. n. 40/98, art.
20 allegato F;
- le modalità di fruizione e accesso allinformazione da parte dei
vari livelli di utenza.
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3. - Prescrizioni |
Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni della
Provincia di Novara:
- i Comuni nellambito della prima variante strutturale, revisione
o nuovo Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni
dallapprovazione del P.T.P. provvedono ad attuare un censimento
dei valori geoambientali presenti sul proprio territorio secondo
le prescrizioni e procedure previste dal P.T.P. stesso;
- qualora nellambito del censimento di cui sopra, i Comuni evidenzino
situazioni di degrado geoambientale e di necessità di particolare
salvaguardia dei valori di cui sopra, sono tenuti a trasmettere
alla Provincia documentazioni della relativa situazione, dei provvedimenti
urgenti adottati e dei provvedimenti da adottare per i quali viene
richiesto intervento tecnico e/o finanziario secondo le procedure
definite dalla Provincia o dagli Enti sovraordinati.
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Art. 3.6.
Pianificazione geologica del territorio nellambito della formazione e dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
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1. - Indirizzi |
Il P.T.P. promuove la verifica e ladeguamento degli strumenti
urbanistici comunali, intercomunali e delle Comunità Montane alla
condizioni di pericolosità geomorfologica e di conseguente idoneità
allutilizzazione urbanistica, in ottemperanza alle varie normative
nazionali e regionali, sia dopo ogni evento dissestivo verificatosi
nel territorio, sia in occasione di ciascuna Variante Strutturale
degli strumenti urbanistici vigenti o di adozione di revisioni
e Nuovi Piani Regolatori. |
2. - Direttive |
La stesura di Varianti Strutturali degli strumenti urbanistici vigenti o di Nuovi Piani Regolatori avviene nel rispetto delle vigenti norme relative alla individuazione della pericolosità geomorfologica e della conseguente idoneità all’utilizzazione urbanistica, ossia con particolare riferimento alle norme della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 Maggio 1996 e con i riferimenti alla Nota Tecnica Esplicativa della Circolare stessa, datata Gennaio 2000. |
3. - Prescrizioni |
Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per lelaborazione
delle analisi geologiche a corredo degli strumenti urbanistici
comunali:
- I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini redatte ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 Maggio 1996, verificano periodicamente (con cadenza non superiore a cinque anni) la validità degli allegati geologici e comunque dopo ogni evento dissestivo, limitatamente all’area interessata, o a seguito di interventi di riassetto idrogeologico eseguiti, con eventuale minimizzazione della pericolosità geomorfologica.
- Qualora la verifica evidenzi la necessità di modifiche alla Cartografia di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all'utilizzazione urbanistica, il comune procede all’adozione della relativa necessaria variante strutturale ai sensi dell’Art. 17, punto 4, della L.R. n. 56/77.
- I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini geologiche non redatte ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 Maggio 1996, provvedono ad adeguare a tale normativa lo strumento urbanistico su tutto il territorio comunale in occasione della prima Variante Strutturale o della stesura di Nuovo Piano Regolatore e, comunque, non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P.
- Ai sensi della citata circolare la classificazione del territorio
per aree omogenee di analoga idoneità allutilizzazione urbanistica
avviene attraverso un processo di analisi di numerosi parametri
geologici in senso lato (morfometrici, geologico-strutturali,
stratigrafici, geomorfologici, idrologici, idrogeologici, geotecnici,
geomeccanici) nonché relativi alluso del suolo in atto o di previsione,
per arrivare ad una valutazione sintetica di pericolosità geomorfologica
e di rischio connesso con le preesistenze urbane o con le loro
previste trasformazioni, per aree omogenee.
- A tal fine, il P.T.P. propone una suddivisione del territorio in unità geoambientali, al cui interno sono presenti sottounità o differenziazioni morfologiche, per ciascuna delle quali vengono indicate le presumibili condizioni di pericolosità e le conseguenti condizioni di utilizzo, con riferimento alla classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica di cui alla circolare P.G.R. n. 7/LAP; tale suddivisione è illustrata in una Carta delle Unità Geoambientali alla scala 1:50.000.
- La stesura delle indagini geologiche a corredo dei P.R.G. deve, quindi, esaminare le condizioni del territorio in relazione alle indicazioni del P.T.P., giustificando l’eventuale difformità di classificazione, in relazione alla pericolosità delle situazioni riscontrate.
- La cartografia di prima fase (tematismi) e di seconda fase (carta di sintesi) ai sensi della circolare P.G.R. n.7/LAP, verrà redatta su basi cartografiche a curve di livello (C.T.R. o rilievi aerofotogrammetrici).
- La cartografia di sintesi di terza fase, sempre ai sensi della
citata circolare, verrà eseguita sulla stessa base cartografica
di Piano, e quindi preferibilmente su base catastale, alla scala
1:2.000, ma comunque non inferiore alla scala 1:5.000, possibilmente
con curve di livello, ma comunque con gli opportuni confronti
e adeguamenti con la cartografia di sintesi di seconda fase, in
relazione ai diversi tipi di proiezione cartografica.
- Per ciascuna delle aree omogenee identificate nella Carta di Sintesi e classificate ai sensi della circolare P.G.R. 7 LAP/96, deve essere definita l’idoneità all’utilizzazione urbanistica e le relative modalità di utilizzo sulla base di specifiche Norme di Attuazione di tipo geologico, sinteticamente riassunte nella legenda della Cartografia di Sintesi.
- A tal fine le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, riportano un articolato specifico, definito "Classi di idoneità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica", in cui vengono definite le modalità di uso e tutela del territorio dal punto di vista geoambientale, in relazione alla classificazione utilizzata nella Carta di Sintesi di terza fase; in allegato alle presenti Norme del P.T.P. viene riportato uno schema di normativa geologica (l’Assetto geoambientale Proposta di Norme Tecniche di Attuazione Classi di idoneità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica) da utilizzarsi per la stesura delle N.T.A., con gli opportuni adeguamenti alla situazione locale.
- Per quanto concerne la delimitazione delle fasce di rispetto dei
corsi dacqua la Provincia stabilisce prescrizioni apposite allArt.
3.7 delle presenti norme.
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Art. 3.7.
Fasce di rispetto dei corsi dacqua
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1. - Indirizzi |
Il P.T.P. promuove una chiarificazione delle procedure di delimitazione
delle fasce di rispetto dei corsi dacqua ai fini edificatori,
nel rispetto delle normative vigenti e nellambito delle facoltà
concesse dalla legislazione vigente alla pianificazione territoriale
provinciale, con particolare riferimento allultimo comma dellArt.
29 della L.R. n. 56/77.
Ai fini dellapplicazione delle norme stabilisce pertanto direttive
e prescrizioni specifiche. |
2. - Direttive |
2.1. Distanze di fabbricati e manufatti da corsi dacqua ai sensi dellart.
96, f), del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche".
Le fasce di rispetto di cui sopra si applicano ai corsi dacqua
iscritti al registro delle acque pubbliche nonché a tutti i corsi
dacqua naturali il cui alveo è pubblico, ossia caratterizzato
da lotto di proprietà demaniale (doppia linea continua sulla cartografia
catastale).
Non si applicano pertanto ai corsi dacqua con alveo privato (doppia
linea tratteggiata sulla cartografia catastale).
Non si applicano neppure alle rogge di derivazione e ai canali,
eccezion fatta per quelli di proprietà demaniale.
Il divieto di costruzione è da ritenersi di natura cogente e inderogabile mentre la distanza di rispetto da rispettarsi "dal piede degli argini e loro accessori", non può essere minore "di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località", e, "in mancanza di tali discipline" non può essere inferiore a "dieci metri per le fabbriche e per gli scavi". L’interpretazione giuridica corrente è però quella che il Piano Regolatore Comunale può essere ricompreso nel novero delle "discipline vigenti nelle diverse località" e pertanto, anche ai sensi della circolare 14/LAP/PET dell’8 Ottobre 1998, le norme di P.R.G. relative alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua ai sensi dell’Art. 29 della L.R. n. 56/77 o determinate sulla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, redatta e approvata ai sensi della Cric. P.G.R. n.7 LAP/96, laddove eventualmente inferiori a 10 m dal piede degli argini, prevalgono sulle norme del R.D. n. 523/904, ma in ogni caso le eventuali edificazioni previste dal P.R.G., all’interno della fascia di 10 m devono conseguire il parere idraulico da parte del Settore territorialmente decentrato delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte.
2.2. Fasce di rispetto delle sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali ai sensi dell’Art. 29 della L.R. n. 56/77.
I corsi dacqua naturali, i canali, le rogge, i laghi e le zone
umide su cui applicare le fasce di rispetto ai sensi dellArt.
29 della L.R. 56/77, devono essere individuati dai Piani Regolatori
Comunali, sulla base di un elenco apposito e di una individuazione
cartografica.
In tale elenco devono essere obbligatoriamente comprese le aste principali dei corsi d’acqua iscritti alle acque pubbliche e di tutto il reticolo idrografico con alvei demaniali.
Non si applica obbligatoriamente a corsi dacqua senza alveo demaniale
salvo che per motivi espliciti di pericolosità idrogeologica e
salvaguardia ambientale.
Il Piano Territoriale, ai sensi dellultimo Comma dellArt. 29
della L.R. n.56/77 stabilisce le seguenti diverse dimensioni delle
fasce, di cui al primo comma del citato art. 29:
a) fasce di rispetto di dimensioni corrispondenti alle fasce fluviali
A e B, per i corsi dacqua sui quali il PAI abbia imposto fasce
di rispetto A, B e C; b) fasce di rispetto di dimensioni corrispondenti alle fasce individuate dalla cartografia di sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica a corredo dei P.R.G. per i corsi d’acqua naturali e artificiali non interessati dalle fasce fluviali A, B e C del PAI;
c) metri 200 per i laghi naturali;
d) metri 100 per i laghi artificiali e per le zone umide.
Alle fasce di rispetto di cui ai punti a) e b) non si applicano le riduzioni previste dal punto 2 dell’Art. 29, se non nel rispetto delle normative rispettivamente del PAI e della circolare PRG n. 7 LAP.
2.3. Fasce di rispetto dei corsi d’acqua identificate sulla base delle indagini previste dalla circolare P.G.R. n.7 LAP/96. Nell’ambito della stesura dei P.R.G., vanno identificate fasce di rispetto adeguate alla dinamica e alla pericolosità geomorfologica dell’intero reticolo idrografico, eccezion fatta per i corsi d’acqua già fasciati come Fasce Fluviali ai sensi del P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e del P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po. A ciascuna fascia di rispetto vanno applicate le limitazioni d’uso di tipo IIIA o IIIB, nonché, come previsto dal precedente punto II, le limitazioni d’uso di cui all’Art. 29 della L.R. n. 56/77. Nelle fasce di rispetto di cui al previsto punto III sono ammesse le opere di interesse pubblico di cui all’Art. 31 della L.R. n. 56/77.
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3. - Prescrizioni |
Tutte le norme relative alle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, si applicano solo a seguito dell’adeguamento ai contenuti del presente Titolo dei Piani Regolatori Comunali, previo approfondimento degli studi geologico-tecnici ed idraulici di cui alla Circolare P.G.R. 7/LAP, e comunque entro e non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P., ossia attraverso apposita variante ai sensi dell’Art. 17, punto 4 della L.R. n. 56/77. |
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