NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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TITOLO II. CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI
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Verde e paesaggio |
Art. 2.1.
I vincoli paesistici ed ambientali
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1. |
Il presente Piano, che assume valenza paesistico-ambientale ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., identifica nelle tavole n° 6 e 8 e nell’allegato 1 al capitolo 2.6 del "Quadro analitico-conoscitivo" i vincoli paesistici ed ambientali preordinati sul territorio e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni e/o alla gestione dei territori vincolati. |
2. |
Le specifiche tutele connesse a fattori di rischio geoambientale
sono analizzate al Titolo III delle presenti norme. |
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Art. 2.2.
Costruzione dei repertori comunali per i beni paesistici e storici
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1. - Obiettivi |
Consolidare e sviluppare la conoscenza degli aspetti storico-paesistici
e ambientali dei territori comunali in modo da garantire una corretta
applicazione delle norme generali di tutela del PTP. Sostenere
la collaborazione tra Comuni e Provincia nella predisposizione
di piani e progetti di valorizzazione dei beni. |
2. - Indirizzi |
La costruzione dei repertori deve essere indirizzata:
- alla precisa identificazione dei beni "fattori di caratterizzazione", di cui al successivo articolo 2.3, alla scala comunale;
- ad una corretta applicazione delle disposizioni contenute nellart.
24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- alla introduzione di più specifiche normative di compatibilità
ambientale nella stesura dei Piani Regolatori comunali, anche
in relazione alla applicazione dellart. 20 della LR n° 40/98;
- alla partecipazione attiva dei comuni alla formazione di piani
e progetti di competenza provinciale;
- alla costruzione di una "banca dati" presso la Amministrazione provinciale, a disposizione dei Comuni, degli enti culturali e territoriali, e dei cittadini, utile ad approfondire la conoscenza del territorio e alla eventuale valutazione di grandi progetti territoriali.
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3. - Direttive |
L’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano Territoriale Provinciale è accompagnato dalla formazione dei "repertori" dei beni presenti sul territorio comunale. Tali repertori sono costituiti da cartografia, alla scala di 1:5000/2000, recante l’individuazione dei beni e da schede descrittive dei beni stessi e delle loro condizioni di conservazione e d’uso. La Provincia, anche mediante l’emanazione di eventuali "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all’art. 1.6., nonché con l’attività dell’ Ufficio di Piano ed il supporto della "Commissione Territorio" di cui all’art. 1.8. delle presenti norme, coordina e sostiene i Comuni nella formazione dei repertori.
3.1. Per i beni paesistici ed ambientali: dovranno essere individuati (anche ad integrazione di quanto previsto al Titolo III delle presenti norme):
- i corsi d’acqua soggetti a vincolo o segnalati dal PTP; le eventuali fasce di vincolo ai sensi della L. 431/85 (ora art. 146 DL. 490/1999), come da elenco allegato alla tavola di analisi n°6, "Vincoli paesistici e ambientali". Per i comuni interessati da fasce fluviali A, B, C ai sensi del P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e del P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, i limiti delle fasce stesse nonché il "perimetro dei centri edificati", così come definiti dalle norme degli stessi Piani;
- i principali canali derivatori primari e secondari nelle fasce
di pianura irrigua, le relative strade alzaie o percorsi pubblici
e privati di servizio;
- i fontanili, attivi e non, presenti (anche avvalendosi delle ricerche
già compiute in sede locale, e dalla Associazione Est Sesia);
- i limiti delle aree coperte da bosco; le fasce boscate o i filari di interesse paesistico (in particolare nelle aree di pianura), anche ai sensi della L.R. 50/95 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e di alto pregio naturalistico e storico del Piemonte;
- gli elementi di carattere geomorfologico segnalati dalle tavole di analisi del PTP: le fasce costituenti i terrazzi, i crinali e i dossi morenici, ecc;
- il limite del vincolo idrogeologico, se presente (vedi tavola di analisi n° 8, Quadro conoscitivo);
- i percorsi delle strade vicinali (o interpoderali) soggette a
pubblico transito, che, per continuità o interesse paesistico
possono divenire percorsi di interesse generale per lambito paesistico
cui appartiene il Comune;
- le aree agricole di particolare caratterizzazione paesistica;
- le eventuali aree di "degrado ambientale", comprese le cave non più attive, o i territori abbandonati dall’attività agricola, per i quali si rendano necessari interventi di risanamento e ripristino ambientale.
3.2. Per i beni storico-architettonici: in approfondimento delle
schede contenute nellallegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo
e delle indicazioni cartografiche contenute nella tavola di analisi
n° 5, devono essere individuati:
- i centri storici, con eventuale precisazione dei perimetri, suddivisi
nelle categorie previste allart. 2.14, e delle principali caratteristiche
di impianto;
- i nuclei rurali;
- gli edifici soggetti a vincolo monumentale;
- gli edifici o i complessi di interesse storico-architettonico,
non soggetti a vincolo ma di caratterizzazione dellambito;
- le aree e i beni archeologici vincolati, le aree ove siano ancora
leggibili tracciati e strutture di interesse archeologico;
- gli edifici rurali di pregio, compresi gli edifici produttivi
storici, quali molini, ecc ;
- gli elementi dellarcheologia industriale ancora presenti, comprese
le eventuali opere di presa dei principali canali storici.
La formazione del repertorio per tali beni può essere integrata o a sua volta integrare, laddove già predisposto, il censimento previsto dalla L.R. 35/95 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici nell’ambito comunale". |
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Art. 2.3.
Norme generali di tutela del paesaggio
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1. - Obiettivi |
Conservare e valorizzare il sistema paesistico provinciale nel
suo complesso nonché le caratteristiche peculiari dei singoli
ambiti di paesaggio individuati in sede di analisi dal P.T.P.,
garantendone la fruizione collettiva. |
2. - Indirizzi |
Il P.T.P. sottopone a tutela attiva gli "ambiti di paesaggio", definiti dall’insieme di segni geografici e geomorfologici o derivanti dalla presenza e dalle attività antropiche sedimentate nel tempo, considerati "fattori di caratterizzazione", che, combinandosi in diversa misura, identificano e qualificano i diversi ambiti territoriali. |
3. - Direttive |
Sono individuati i seguenti "ambiti di paesaggio", descritti nel "Quadro conoscitivo", capitolo 2.6 e relativo allegato 2:
- terrazzo antico di Novara-Vespolate
- pianura irrigua Novarese
- fiume Sesia
- bassa pianura della Sesia
- alta pianura della Sesia
- valle fluviale del Ticino
- piana irrigua dellOvest Ticino
- alta pianura dellAgogna
- terrazzo antico di Oleggio-Cavagliano-Suno
- terrazzo antico di Proh-Romagnano
- colline moreniche del basso Verbano
- bacino morenico e lacustre del Verbano
- bacino morenico e lacustre del Cusio
- ambito prealpino del Mottarone
- ambito prealpino del Fenera-valle del Sizzone
3.1 I Comuni, attraverso la formazione dei repertori di cui al
precedente articolo, definiscono norme specifiche di tutela e
valorizzazione dei beni. La Regione e la Provincia, in sede di
valutazione degli strumenti urbanistici comunali verificano la
omogeneità delle normative allinterno degli ambiti di paesaggio
e la corretta integrazione dei progetti di valorizzazione.
3.2 Per favorire tale integrazione/omogeneità delle azioni e delle norme di tutela all’interno degli ambiti di paesaggio sopra individuati, la Provincia, anche con l’assistenza della Commissione di cui all’art. 1.8. ed eventualmente predisponendo specifici "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all’art. 1.6., attiva appositi tavoli di concertazione con i Comuni ricompresi nell’ambito.
3.3 Qualora i territori comunali siano interessati da Piani Paesistici
o da strumenti di pianificazione attuativa di livello provinciale
di cui al comma 1 dellart. 1.4., le normative di tutela si intendono
transitorie fino allapprovazione di tali strumenti.
3.4 Nella tavola di analisi n° 7 sono evidenziati, alla scala provinciale, i "fattori di caratterizzazione" sottoposti a tutela dal PTP. Fatte salve norme specifiche riguardanti elementi soggetti a vincolo di cui all’art. 2.1, nonché fatte salve direttive e prescrizioni più puntuali riportate nei successivi articoli del presente Titolo, di norma è fatto divieto di alterare, modificare o distruggere tali elementi.
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Art. 2.4.
Sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello
Regionale e Provinciale
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1. - Obiettivi |
Completare il quadro delle aree facenti parte del sistema delle
aree protette regionali (parchi regionali e riserve istituite),
e di riconosciuta valenza naturalistica e paesistica (biotopi
già segnalati), con la tutela/gestione di aree di prevalente interesse
naturalistico al livello provinciale, al fine di integrare i capisaldi
della rete ecologica di cui al successivo art. 2.8.
Il sistema delle aree protette regionali è costituito da:
- Parco Naturale della valle del Ticino
- Parco Naturale delle Lame del Sesia e Riserva dellIsolone di
Oldenico
- Parco Naturale del Monte Fenera
- Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago
- Riserva naturale speciale dei canneti di Dormelletto
- Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta
- Riserva naturale speciale del colle della Torre di Buccione
- Riserva naturale speciale del Monte Mesma
- Riserva naturale orientata delle Baragge
- Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, (con la proposta
di ampliamento già deliberata dai Comuni interessati). |
2. - Indirizzi |
Il P.T.P. individua ulteriori ambiti di elevato valore naturalistico
e paesistico al fine di integrare e completare il sistema delle
aree protette di rilevanza regionale e/o provinciale.
Tra questi ambiti vengono annoverati i biotopi esterni ai parchi
regionali, già segnalati dalla Regione Piemonte (ed individuati
nella Tavola A):
- Biotopo dellAgogna Morta
- Biotopo della Garzaia di San Bernardino
- Biotopo della Baraggia di Bellinzago
- Biotopo del bosco Preti e bosco Lupi
- Biotopo della Garzaia di Casaleggio
2.1 La Provincia promuove inoltre l’istituzione di specifiche "zone di salvaguardia" di aree protette esistenti (ai sensi dell’art. 5 L.R. n°12/90), nei seguenti ambiti territoriali riportati nella Tavola A) di progetto:
- la valle del Sizzone;
- le aree di salvaguardia del Parco della valle del Ticino.
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3. - Direttive |
Gli strumenti di livello inferiore recepiscono i perimetri delle aree protette e le indicazioni dei rispettivi strumenti di tutela, di cui al comma 1. I Piani regolatori comunali devono inoltre porre particolare attenzione alla definizione delle vie di accesso alle aree protette ed alla predisposizione di "corridoi ecologici" continui di collegamento tra le strutture naturali delle aree protette e le aree esterne.
3.1 Per la valle del Sizzone, il PTP propone il riconoscimento di una fascia di "zona di salvaguardia" in continuità con il parco Naturale del Fenera, per la quale, oltre alla fondamentale tutela delle aree boscate, della flora, della fauna e dei caratteri geomorfologici della valle e dei versanti, gli interventi di fruizione sono orientati alla precisa definizione dei percorsi naturalistici, anche ad integrazione di quelli individuati dal PTP, alla localizzazione di aree di sosta attrezzate, all’eventuale recupero di edifici rustici per usi agrituristici e ricreativi.
3.2 Per le "zone di salvaguardia" del Parco della Valle del Ticino si fa riferimento a quanto già previsto dal PTR Ovest Ticino
approvato.
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4. - Prescrizioni |
Allinterno dei Parchi regionali, e delle Riserve, i rispettivi
strumenti normativi, come previsti dalla legge regionale di riferimento,
prevalgono su tutti gli strumenti urbanistici di livello inferiore.
4.1 All’interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma 2.1 del presente articolo, i cui perimetri possono essere maggiormente dettagliati mediante uno specifico "accordo di pianificazione" tra la Provincia ed i Comuni interessati, le specifiche tutele e salvaguardie debbono essere disposte dalla strumentazione urbanistica locale nel rispetto delle direttive di cui ai precedenti commmi 3., 3.1, 3.2.
4.2 Sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al comma precedente, o all’inserimento dei Biotopi di cui al comma 2. nel Piano Regionale delle aree protette ai sensi dell’art. 3 della L.R. 47/95, nelle "aree di rilevante valore naturalistico" di cui al presente articolo, fatte salve le previsioni della strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., valgono le seguenti norme transitorie:
- i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della L.R. 40/98 sono
comunque sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale;
- oltre al rispetto delle norme generali circa la tutela dei fattori
di caratterizzazione di cui allart. 2.3 (aree boscate, acque,
crinali, versanti ecc.), è consentito il solo recupero degli insediamenti
esistenti per funzioni connesse allattività agricola, agrituristica
e del tempo libero, con eventuali ampliamenti volumetrici limitati
al massimo al 20% una tantum e finalizzati esclusivamente alla
introduzione di adeguamenti igienico/tecnologici od al rispetto
delle normative di sicurezza;
- le strade rurali esistenti, devono essere conservate e sottoposte
a manutenzione nel rispetto dei materiali e delle componenti costruttive
tradizionali, salva la possibilità di modifica per comprovate
esigenze di carattere funzionale;
- è fatto divieto di autorizzare nuove localizzazioni di attività
estrattive al di fuori di ambiti già destinati a tale attività
i cui ampliamenti sono comunque sottoposti al rispetto della normativa
vigente in materia di impatto ambientale;
- si devono ritenere vincolanti i percorsi individuati dal PTP e
i corridoi ecologici definiti.
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Art. 2.5.
Altri ambiti di competenza Regionale
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1. - Direttive |
Il PTP recepisce le indicazioni dei piani territoriali di competenza regionale. |
2. - Prescrizioni |
Per quanto concerne il PTR Ovest Ticino sono fatte salve tutte
le norme di tutela paesistica ed ambientale predisposte dallo
strumento di approfondimento regionale, a cui si rinvia per i
territori comunali interessati.
2.1 Per quanto concerne il PTO del Mottarone, in attesa della
approvazione dello strumento regionale in itinere, per lambito
territoriale in comune di Armeno riportato nella Tavola A) di
progetto del P.T.P., valgono le norme transitorie di cui allarticolo
precedente, comma 4.2., limitatamente a tutte le aree esterne
ai perimetri dei centri abitati e non normate e perimetrate specificatamente
dallo strumento urbanistico vigente alla data di approvazione
del P.T.P; non appena sarà adottata in sede di PTO una più puntuale
perimetrazione dellambito territoriale di competenza, lapplicazione
delle norme transitorie di cui sopra sarà limitata alla porzione
territoriale interessata dal PTO, senza che ciò comporti variante
delle Tavole di PTP.
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Art. 2.6.
Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale
sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale
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1. - Obiettivi |
Consolidare, attraverso la formazione di Piani Paesistici, la
tutela e la conoscenza di grandi ambiti di forte caratterizzazione
paesistica del territorio nei quali la compresenza di aspetti
di naturalità, sistemi insediativi storici, attività produttive
agricole con forte dominanza paesistica, attività turistiche e
per il tempo libero, crea condizioni di grande fragilità del sistema
paesistico ma anche di notevole potenzialità per gli sviluppi
del sistema insediativo provinciale. |
2. - Indirizzi |
Gli indirizzi e le direttive rivolti alla formazione dei Piani Paesistici di competenza Provinciale, sono differenziati per i diversi ambiti a seconda delle prevalenti vocazioni del territorio. La Provincia per l’elaborazione dei Piani Paesistici può promuovere uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5. con gli enti territoriali interessati; può inoltre promuovere specifici accordi di programma, o altre procedure negoziali , con la Regione, le Province contermini, le Comunità montane per la realizzazione di interventi complessi di livello territoriale. Anche i Comuni i cui territori sono interessati dai perimetri riportati in Tav. A), qualora la Provincia non abbia già provveduto, attraverso un accordo di pianificazione o altra forma di intesa, possono proporre alla Provincia una bozza di Piano Paesistico per l’intera area. |
3. - Direttive |
Nella attuazione dei PRG vigenti deve essere posta particolare
attenzione alla conservazione degli elementi considerati fattori
di caratterizzazione paesistica e alla tutela delle visuali degli
elementi del patrimonio storico individuati dal PTP.
3.1 In tal senso i progetti e i piani attuativi dei PRG vigenti, relativi ad interventi di nuova costruzione o ampliamenti di costruzioni esistenti legati a mutamenti di destinazioni d’uso, consentiti all’interno dei perimetri dei Piani Paesistici, dovranno essere autorizzati dai Comuni interessati prestando particolare attenzione agli aspetti di "compatibilità paesistico-ambientale": tra gli elaborati tecnici che debbono accompagnare la redazione di tali progetti, dovrà essere richiesto un apposito studio di inserimento paesaggistico munito della necessaria documentazione fotografica. La Provincia coordina, anche mediante eventuali "atti" di cui al precedente art. 1.6. nonché mediante l’attività della "Commissione Territorio", modalità omogenee per ambito di redazione dei progetti.
3.2 I perimetri delle aree sottoposte a Piano Paesistico dal P.T.P.
alla Tavola di progetto A), sono ritenuti vincolanti fino alla
approvazione dei Piani stessi, mediante i quali possono essere
definiti, con laccordo di pianificazione di cui al precedente
comma 2, eventuali limitati scostamenti dal perimetro indicato,
senza che ciò costituisca variante al P.T.P. stesso.
3.3 I Comuni interessati dai perimetri cartografati, al fine di partecipare attivamente alla stesura del Piano Paesistico, entro un anno dalla data di approvazione del P.T.P., predispongono la formazione dei "repertori" comunali di cui all’art.2.2, per quanto riguarda la presenza di beni storici e ambientali: particolare attenzione dovrà essere prestata al censimento degli edifici rurali presenti nell’ambito considerato, alla loro destinazione d’uso attuale, affinchè la stessa strumentazione urbanistica locale possa adeguatamente favorire il recupero edilizio e funzionale dell’edilizia dismessa, contenendo il più possibile lo sviluppo di aree di nuovo impianto, in particolare per "seconde case". I repertori sono inoltre integrati con la individuazione delle aree ad uso turistico e per il tempo libero, pubbliche e private, esistenti e con la segnalazione di eventuali proposte di nuovi interventi di significatività territoriale.
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4. - Prescrizioni |
Dalla data di approvazione del P.T.P. e sino all’adozione del rispettivo Piano Paesistico, eventuali progetti di varianti, di revisioni o di nuovi PRGC dei Comuni interessati che comportino, all’interno delle aree sottoposte a Piano Paesistico, possibilità di nuovi insediamenti e/o urbanizzazioni di territori agricoli, incolti, boscati o che comunque non consentono possibilità edificatorie nella strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., (fatta esclusione di eventuali lotti di completamento e/o interclusi in aree già normate al contorno per funzioni insediative, se gli stessi risultano non in contrasto con gli indirizzi e le direttive enunciati ai precedenti punti 2 e 3), debbono essere preventivamente concordati con la Provincia di Novara mediante l’espressione del "parere di compatibilità territoriale" di cui al precedente art. 1.7.
I Comuni sono tenuti ad indicare all'interno degli ambiti, le aree che rivestono caratteristiche di pregio tali da non consentirne la trasformazione urbanistica.
4.1 In virtù della riconosciuta valenza paesistico-ambientale
degli ambiti oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone
che ai sensi del 5° comma dellart. 20 della L.R. 40/98, nei territori
perimetrati e sottoposti a Piani Paesistici, comunque sino alla
loro rispettiva approvazione e facendo salvi eventuali differenti
trattamenti normativi disposti dai Piani medesimi, tutti i progetti
di cui agli allegati B1, B2 e B3 della citata L.R. 40/98 siano
sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.
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Norme per i singoli ambiti: |
5. - a) Ambito paesistico del Lago d’Orta
(di competenza regionale): |
il testo seguente è stato stralciato con la D.C.R. di approvazione del P.T.P., in quanto aree di particolare delicatezza e complessità, ricadenti sul territorio di più province (Novara e Verbano - Cusio - Ossola), per le quali sono stati già avviati studi ed esperienze da parte della Regione e per le quali è opportuno che la redazione di un piano paesistico sia di competenza regionale, ma viene di seguito riportato con valore documentario.
L’ambito comprende il bacino lacustre e le aree ad esso contigue, già riconosciute di elevato interesse paesistico da diversi atti legislativi (L.1497/39 attraverso decreti specifici per le sponde del Lago e attraverso il decreto 19.12.1985 detto “Galassino”). E’ caratterizzato da presenza di estese aree boscate, di vegetazione costiera e di grandi parchi e giardini di ville realizzate sia sulla costa sia sui pianori più elevati ed è soggetto a consistente pressione turistica. Nella porzione sud il paesaggio urbano è caratterizzato da una forte e diffusa presenza di attività produttive.
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- 5.1.- Indirizzi
5.2- Direttive
Alla formazione del Piano Paesistico sono interessati: i Comuni, le Comunità montane, gli enti per il turismo, le Associazioni di categoria; attraverso la collaborazione con la Regione e la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola verranno assicurate la coerenza e la continuità delle indicazioni di Piano per la porzione settentrionale del Lago.
Il Piano Paesistico definisce anche in relazione a quanto predisposto dalle normative dei Titoli IV e V delle norme e dalle Tavole B e C del presente PTP:
- i caratteri, i fabbisogni di scala vasta, le centralità del sistema insediativo costiero, al fine di orientare le scelte e le normative di competenza comunale, tenendo conto che l’intera area costiera è vincolata ai sensi della L.1497/39 (ora art. 139 del DL. 490/99);
- l’integrazione del Piano Paesistico di dettaglio già adottato (Del. 21 giugno 1999 n° 17-278615) nel Comune di San Maurizio d’Opaglio, nel quadro dell’intero assetto paesistico del territorio circostante il lago d’Orta;
- il sistema delle comunicazioni ai diversi livelli (mobilità generale e locale) e le condizioni dell’inserimento paesistico di eventuali potenziamenti o varianti;
- il sistema delle tutele naturalistiche e geomorfologiche, con particolare attenzione ai collegamenti (corridoi ecologici, zone di contatto diretto) con le aree di forte naturalità del Mottarone ad Ovest, della Valle del Sizzone a sud-est, con le riserve naturali e storico-culturali presenti (Monte Mesma, Torre di Buccione, Sacro Monte di Orta);
- le capacità della struttura agraria presente di collaborare, anche attraverso forme di incentivo e di cooperazione, alla tutela delle aree di pregio
- il sistema delle salvaguardie e della valorizzazione delle diverse categorie di beni storico-culturali presenti, a partire dalle indicazioni di Piano e dalla formazione dei repertori comunali;
- le qualità, quantità e localizzazione dei principali servizi di tipo turistico, anche in relazione alle risorse che possono essere attivate in sede comunitaria;
- la definizione e le eventuali modifiche e integrazioni del Vincolo Idrogeologico (secondo le indicazioni della Legge 142/90) sul territorio montano, in accordo con il Titolo III delle presenti norme.
lambito comprende il bacino lacustre e le aree ad esso contigue,
già riconosciute di elevato interesse paesistico da diversi atti
legislativi (L.1497/39 attraverso decreti specifici per le sponde
del Lago e attraverso il decreto 19.12.1985 detto Galassino).
E caratterizzato da presenza di estese aree boscate, di vegetazione
costiera e di grandi parchi e giardini di ville realizzate sia
sulla costa sia sui pianori più elevati ed è soggetto a consistente
pressione turistica. Nella porzione sud il paesaggio urbano è
caratterizzato da una forte e diffusa presenza di attività produttive. |
6. - b) Ambito
paesistico del
Lago Maggiore (di competenza regionale): |
il testo seguente è stato stralciato con la D.C.R. di approvazione del P.T.P., in quanto aree di particolare delicatezza e complessità, ricadenti sul territorio di più province (Novara e Verbano - Cusio - Ossola), per le quali sono stati già avviati studi ed esperienze da parte della Regione e per le quali è opportuno che la redazione di un piano paesistico sia di competenza regionale, ma viene di seguito riportato con valore documentario come definito dal relativo Decreto Ministeriale ex L. 149/39, a tutela degli aspetti panoramici della porzione di territorio in affaccio diretto sul Lago Maggiore.
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7. - c) Ambito
paesistico dei
piani terrazzati delle colline Novaresi: |
Si possono distinguere tre sub-ambiti con caratteri paesistici,
struttura storica e vocazioni differenti:
- c1: Terrazzo di Proh-Romagnano-Maggiora
- c2: Terrazzo di Cavagliano-Oleggio-Suno
- c3: Terrazzo di Novara-Vespolate.
7.1- Indirizzi
Per la definizione degli indirizzi di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, richiesti anche dalla Legge Regionale relativa ai Distretti del vino, all’interno del piano "intersettoriale" di Distretto, i Piani Paesistici di competenza provinciale, relativi ai terrazzi di Proh-Romagnano e di Oleggio-Cavagliano-Suno sono finalizzati a:
- la conservazione e valorizzazione degli elementi geomorfologici
che delimitano i terrazzi verso la pianura e le incisioni dei
principali sistemi torrentizi;
- la conservazione/potenziamento delle fasce boscate e degli ambienti di baraggia, anche in funzione del completamento della rete ecologica individuata dal PTP;
- la conservazione delle destinazioni duso dei suoli e delle qualità
paesistiche delle aree vitivinicole e degli elementi caratterizzanti
del patrimonio storico;
- la formazione di percorsi ecomuseali ed enogastronomici, e di
punti di sosta e accoglienza;
- il corretto inserimento ambientale dei grandi areali di fruizione
esistenti o programmati;
- il contenimento della diffusione di seconde case e di usi del suolo non compatibili con i caratteri specifici degli ambiti.
7.2- Direttive
Ai sensi della Legge Regionale n° 16 del 25/01/2000 "Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare", gli ambiti sottoposti a Piano Paesistico individuano specifiche proposte di "Comunità collinari" per i Comuni interessati. Dal momento in cui tale forma associativa viene ratificata dagli Enti Locali ai sensi della citata Legge Regionale, i rispettivi Piani Paesistici di cui al presente articolo possono altresì configurarsi quale strumento di "piano" previsto dall’art. 7 della richiamata Legge Regionale.
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8. - c 1) Terrazzo di Proh-Romagnano-Maggiora |
E' costituito dall’intero terrazzo fluvioglaciale, che divide l’alta pianura dell’Agogna da quella della Sesia a partire dal Parco Regionale del Fenera.
L’ambito è interamente inserito nel Distretto del Vino "Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi", previsto dalla L.R.9 agosto 1999 n° 20, e comprende i territori a conduzione vitivinicola storici della provincia di Novara, con produzione di vini DOC di antica data che, assieme agli elementi di carattere naturalistico presenti nell’area (porzione novarese del Parco delle Baragge), definiscono in modo del tutto particolare l’ambito considerato.
La Garzaia di San Bernardino, già sottoposta a vincolo ex L.1497/39
(ora art. 139 DL. 490/1999) dal decreto 01.08.1985, Galassino,
ed inserita nellelenco dei Biotopi (precedente art. 2.4), viene
ricompresa allinterno del perimetro di Piano Paesistico, come
area di elevata naturalità, per levidente rapporto con le visuali
del castello di Proh, sia ai fini della predisposizione di un
corridoio ecologico tra lambito naturale del terrazzo e lambito
del torrente Agogna, al limite settentrionale delle aree coltivate
a riso.
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9. - c 2) Terrazzo di Cavagliano- Oleggio-Suno |
E’ costituito dal terrazzo fluvioglaciale posto a sud delle colline moreniche del Verbano. L’ambito comprende, in gran parte, Comuni interessati dal Distretto del vino individuato dalla L.R. 20/99, nei quali la tradizione vitivinicola si è affermata più recentemente. E’ anche caratterizzato, nella parte alta, da un’ampia fascia di aree attrezzate per la fruizione sportiva e ricreativa e da grandi zone boscate. Nella porzione meridionale (Oleggio, Bellinzago), il perimetro del Piano riprende la delimitazione già riportata del P.T.R. Ovest Ticino.
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10. - c 3) Terrazzo di Novara-Vespolate |
Il terrazzo che si estende dal centro storico di Novara verso
Vespolate è, per la parte compresa nel territorio del comune di
Novara esterna allabitato, già soggetto a vincolo paesaggistico
ex L.1497/39 (art.139 DL. 490/1999). Il PTP intende tutelare i
caratteri dellambiente e del paesaggio, estendendo il Piano Paesistico
di competenza provinciale, allintera area ivi compresa, fino
allabitato di Vespolate. La tutela è rivolta alla conservazione
delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del terrazzo
che costituisce lunico elemento di rilievo nellampia pianura
agricola novarese.
10.3- Prescrizioni
Ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo, gli interventi per l’inserimento di attività agrituristiche negli edifici rurali preesistenti localizzati in questo ambito, sono ammessi anche nelle more della redazione del Piano Paesistico, purchè non comportino alterazione dei caratteri storici e morfologici degli insediamenti, nei limiti di interventodella "ristrutturazione edilizia di tipo A del volume esistente ai sensi della Cirolare Pres. G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.1984", con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione e nel rispettodelle limitazioni e delle prescrizioni dei PRGC vigenti.
Sono sempre ammessi interventi per la messa in sicurezza di percorsi pedonali e ciclabili, in accordo con il "Programma Provinciale delle piste ciclabili".
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Art. 2.7.
Aree di particolare rilevanza paesistica
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1. - Obiettivi |
Tutela e valorizzazione di porzioni di territorio, non comprese
in ambiti soggetti a pianificazione paesistica, che rivestono
particolare importanza in relazione a specifiche posizioni, ad
elementi geografici o al patrimonio storico-monumentale di rilievo
provinciale. |
2. - Indirizzi |
La pianificazione comunale recepisce le indicazioni cartografiche
del PTP e integra la normativa in relazione alle specificità dei
luoghi e degli obiettivi sopra espressi, tenuto conto delle indicazioni
di eventuali strumenti di pianificazione regionale presenti o
contigui. |
3. - Direttive |
In particolare per:
3.1 l’area montana del Vergante/Mottarone perimetrata nella Tavola A) del P.T.P. e non compresa nel PTO Regionale già avviato, la tutela è finalizzata alla valorizzazione delle qualità paesistiche e naturalistiche attraverso interventi di manutenzione e miglioramento qualitativo delle superfici boscate e di quelle a prato-pascolo, di recupero degli insediamenti storici anche ai fini dello sviluppo di un turismo diffuso e rispettoso delle condizioni ambientali. I Comuni e le Comunità montane possono proporre alla Amministrazione Provinciale la formazione di progetti mirati alla definizione di particolari itinerari e percorsi turistici da attrezzare per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi. La Amministrazione Provinciale, può individuare normative specifiche o ambiti particolari entro i quali estendere le normative formulate dal PTO del Mottarone.
3.2. La valle dei Molini: anche in relazione alla contiguità del Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, la tutela è rivolta alla conservazione delle peculiari qualità paesistiche della valle e dei versanti che la definiscono, al mantenimento dell’attività agricola tradizionale, in relazione al recupero dei fontanili e dei manufatti storici presenti. Gli interventi sugli edifici esistenti, anche ai fini di eventuali mutamenti della destinazione d’uso, di tipo non impattante e compatibile con le caratteristiche dell'ambiente, devono essere condotti nel rispetto delle strutture e delle forme storiche e preceduti da una valutazione degli effetti sull’ambiente e sulle infrastrutture di accessibilità esistenti.
3.3. Aree di rilevanza paesistica del capoluogo: il PTP individua nelle due aree situate a nord ovest e a sud est dell’abitato di Novara, valori paesistici di livello provinciale, legati principalmente alla percezione del centro storico del capoluogo e dei suoi più significativi monumenti, ma anche alla presenza di rogge di antica data e di fontanili e di manufatti minori di interesse storico-paesistico.
Larea posta a sud est del capoluogo comprende i territori sottoposti
a specifiche normative di tutela del paesaggio agrario storico
già vigenti e disposte dal P.T.R. Ovest Ticino, integralmente
richiamate.
3.4. Ambito paesistico di Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino, come definito dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, Galassino, a tutela degli aspetti panoramici e storici della porzione di territorio non compresa nel Parco della Valle del Ticino; l’ambito è inserito all’interno del perimetro del territorio sottoposto a specifico PTO provinciale "Ovest Ticino settentrionale" di cui al successivo Titolo IV: per la valenza paesistico-ambientale che deve assumere, tale strumento di pianificazione attuativa, in questo ambito deve essere in particolare orientato:
- alla conservazione degli elementi di carattere geomorfologico
relativi ai terrazzi che costituiscono affaccio sulla valle del
Ticino;
- al contenimento degli sviluppi insediativi in funzione della conservazione
delle principali visuali;
- alla più approfondita conoscenza e alla conseguente tutela degli
aspetti di carattere storico e archeologico segnalati dalle schede
di analisi;
- alla eventuale ridefinizione del perimetro della valle del Ticino
e/o alla predisposizione di aree di protezione esterne al Parco.
3.5. Ambito paesistico del Monte Solivo, come proposto dal Comune di Borgoticino, a tutela degli aspetti paesistici legati alla morfologia dei luoghi e alla importante copertura boschiva presente; l’ambito è inserito all’interno del perimetro del territorio sottoposto a specifico PTO provinciale "Ovest Ticino settentrionale" di cui al successivo Titolo IV che in merito ai contenuti paesistici dell’area definisce:
- i criteri per la definitiva delimitazione dell’area di valore paesistico, anche in estensione di quanto proposto nei Comuni di Borgoticino e Agrate Conturbia, senza che ciò costituisca variante al presente PTP;
- i criteri per la conservazione degli elementi di carattere geomorfologico
e per la tutela e gestione del patrimonio boschivo;
- la rete dei percorsi e degli itinerari di fruizione dellarea,
e le relative aree di sosta e servizio.
3.6. Per gli ambiti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5, sino alla formazione del previsto P.T.O., i Comuni interessati sono comunque tenutia porre in essere le cautele e le verifiche necessarie sotto il profilo paesistico, dei piani attuativi e dei progetti già assentiti dai P.R.G. vigenti in modo che vengano valorizzate le qualità paesistiche.
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4. - Prescrizioni |
La destinazione prevalente dei suoli non perimetrati e normati per funzioni insediative dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.T.P. è quella agricola e/o agrituristica; è ammessa, a completamento degli insediamenti abitati e nell’ambito dei nuclei rurali esistenti o abbandonati, la destinazione a standard per il verde e per attrezzature per il tempo libero di iniziativa pubblica e privata, ivi comprendendo ampliamenti e nuove costruzioni strettamente necessarie allo svolgimento delle nuove attività compatibili con i caratteri ambientali dell’area, purchè non vengano alterati gli elementi geografici di caratterizzazione, sia migliorata la copertura boschiva e siano privilegiate le visuali sui manufatti storici presenti; nelle aree di "frangia" degli insediamenti abitati, gli interventi di completamento di cui sopra possono anche interessare la destinazione residenziale, purchè vengano contenuti all’interno di lotti interclusi e di completamento del tessuto insediativo esistente, in aree contigue dotate delle necessarie opere di urbanizzazione.
Per ampliamenti, nuove costruzioni, e cambi di destinzaione d'uso è richiesto il preliminare parere di compatibilità ambientalenonchè la conformità urbanistica rispetto al PRGC vigente.
4.1. Le tutele di cui al precedente comma hanno efficacia sino al recepimento, con specifico approfondimento e contestualizzazione, nella strumentazione urbanistica locale dei previsti regimi di salvaguardia paesistica.
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Art. 2.8.
Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica
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1. - Obiettivi |
Il PTP individua nella costruzione della rete ecologica provinciale
una delle strutture-guida per la tutela/riqualificazione del paesaggio
e dellambiente e per la garanzia di uno sviluppo compatibile
del territorio. |
2. - Indirizzi |
Lo strumento per la realizzazione e la gestione del progetto di rete ecologica, esteso all’intero territorio, è individuato in un Progetto (strategico) di rilievo provinciale ai sensi dell’art. 8 bis della L.R. 56/77 e successive integrazioni, capace di definire, anche attraverso l’apporto di discipline diverse, le azioni territoriali e contemporaneamente di mettere a punto le necessarie analisi ed azioni sul piano economico e di fattibilità. |
3. - Direttive |
Alla formazione del Progetto partecipano tutte le componenti territoriali
interessate (Comuni, Enti Gestori dei Parchi, Associazioni di
categoria, Associazione est Sesia, Associazioni ambientaliste,
ecc).
Il PTP delinea la struttura primaria della rete, attribuendo alle
aree di elevata naturalità, già definite (Parchi e Riserve regionali,
biotopi) e proposte allart. 2.4, il ruolo di capisaldi (matrici
naturali) del sistema, ai principali corsi dacqua naturali (Sesia,
Agogna, Terdoppio, Strona, Sizzone, ecc.) e artificiali (canale
Cavour e canali storici) il ruolo di corridoi primari, assieme
ad alcune direttrici trasversali irrinunciabili.
3.1. Il Progetto definisce, anche attraverso successive fasi per singoli ambiti territoriali, in connessione con gli altri strumenti di attuazione previsti dal PTP (Piani Paesistici, Piani Territoriali Operativi, ecc.):
- la natura e le potenzialità dei diversi ecosistemi che la rete
intende connettere attraverso analisi mirate alla conoscenza delle
componenti specifiche e alla ricerca degli elementi di compatibilità
con le attività antropiche esistenti, al superamento delle eventuali
discontinuità e frammentazioni;
- gli elementi funzionali della rete, diversificati per situazioni
e condizioni del territorio, che dovranno essere predisposti al
fine di garantire la connessione tra sistemi naturali e sistemi
antropici;
- i principali nodi della rete in particolari situazioni territoriali
(addensamenti di fontanili, nodi del sistema delle acque, aree
boscate) ove è possibile una sostanziale ricarica degli elementi
di naturalità;
- le condizioni di superamento delle barriere infrastrutturali e
di integrazione con i sistemi del verde urbano;
- le possibilità di stabilire una connessione sinergica tra rete ecologica e rete ecomuseale (percorsi delle tradizioni rurali, della conoscenza della storia e dei manufatti di rilevanza storico-artistica, ecc.);
- le risorse economiche, gli incentivi, gli accordi di programma,
le convenzioni da attivare di volta in volta per garantire la
costruzione e la gestione della rete;
- il complesso degli operatori da coinvolgere di volta in volta nella attuazione delle diverse fasi del progetto, i reciproci ruoli e competenze;
- la programmazione temporale delle attuazioni e gli interventi prioritari.
3.2. Fino alla approvazione del Progetto, il PTP individua i principali elementi della rete:
- per le aste dei principali corsi d’acqua naturali (Sesia, Agogna e Terdoppio), esterni a parchi e riserve regionali, si assumono le fasce A e B individuate dal P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e dal P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, come elementi territoriali entro i quali andranno definiti gli spazi necessari alla formazione dei corridoi ecologici ai sensi delle norme contenute negli stessi P.S.F.F. e P.A.I., nonchè delle norme di cui al Titolo III delle presenti NTA;
- per le aste dei corsi d’acqua pubblici, compreso il canale Cavour, individuati nella tavola A, ove non espressamente indicato dal Piano, si assumono le fasce di rispetto previste dalla Legge 431/85 (ora art. 146 e seguenti del DL. 490/99);
- per i canali, non compresi negli elenchi di cui al paragrafo precedente,
ma individuati cartograficamente dal PTP, la fascia minima prioritaria
di rispetto comprende le strade alzaie o i percorsi di servizio
per la manutenzione; in loro assenza la fascia minima del bordo
del canale deve essere espressamente individuata dalla pianificazione
comunale, in sede di formazione dei repertori di cui allart.
2.3 delle presenti norme. Sarà compito della Provincia garantire
la omogeneità delle indicazioni per i comuni interessati;
- i corridoi ecologici trasversali, da rispettare nella formazione
degli strumenti urbanistici comunali.
3.3. I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, ma anche in sede di valutazione di programmi o piani attuativi:
- sono tenuti a prescrivere la inedificabilità degli spazi individuati
come prioritari per la formazione della rete ecologica dal PTP;
- nel caso di dimostrata impossibilità di riservare le aree individuate,
il Comune può proporre una diversa collocazione della fascia indicata
dal PTP, purchè ne sia garantita la continuità. I programmi e
i piani in attuazione di PRG vigenti, interessanti aree comprese
negli elementi della rete ecologica individuati da PTP, qualora
non siano soggetti a VIA, devono comunque essere accompagnati
da una esauriente documentazione grafica e fotografica dei possibili
impatti sul paesaggio e sullambiente e delle condizioni di ripristino
della continuità della rete;
- gli strumenti urbanistici comunali individuano inoltre gli elementi
o spazi di connesione tra i sistemi di verde urbano e la rete
generale.
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Art. 2.9.
Il paesaggio delle colline moreniche del Verbano
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1. - Obiettivi |
Conservare le qualità paesistiche del territorio morenico, dei
dossi, delle aree boscate e delle vallette fluviali, limitando
la diffusione di insediamenti residenziali e regolando lattività
di florovivaismo. |
2. - Indirizzi |
In accordo con quanto previsto al capitolo IV, in relazione alla
formazione del PTO di iniziativa Provinciale per larea Ovest
Ticino settentrionale, la Provincia intende valorizzare le qualità
paesistico-ambientali dellambito rilanciando e riqualificando
attività turistico-ricreative, riordinando le aree per gli insediamenti
produttivi e per il florovivaismo, definendo le connessioni della
rete ecologica, che in questambito è fortemente caratterizzata
da ampie zone boscate. |
3. - Direttive |
I Comuni devono provvedere a:
- censire e definire le qualità e i modi di conservazione delle
aree boscate, tenendo conto della loro connessione con i principali
corridoi ecologici individuati e da prevedere;
- individuare le caratteristiche e qualità delle aziende agricole presenti, ai fini di una loro collaborazione alla conservazione delle aree di pregio ecologico e paesistico;
- censire e predisporre le aree destinate allattività florovivaistica;
- definire le modalità di inserimento di eventuali nuovi interventi
per la residenza, in presenza di elevati valori ambientali, da
sottoporre, se ritenuto opportuno da parte del Comune proponente,
al parere di compatibilità territoriale di cui allart. 1.7.
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Art. 2.10.
Il paesaggio agrario della pianura
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1. - Obiettivi |
Conservare per il lungo periodo le aree agricole di valore per
qualità dei suoli, e delle strutture aziendali, promuovere azioni
di riqualificazione dellambiente e del paesaggio agrario, anche
in funzione di ricarica della qualità ambientale degli spazi non
costruiti. |
2. - Indirizzi |
Per le aree agricole di pianura, non sottoposte a pianificazione
paesistica (terrazzo di Novara/Vespolate) o territoriale (PTR
Ovest Ticino) il PTP promuove azioni di riqualificazione del paesaggio
agrario attraverso ladozione di specifiche normative ad integrazione
di Piani di Settore agricolo già avviati dalla Regione (area del
riso, distretti del vino) in aree a forte produttività o da avviare
nel contesto provinciale (pianura asciutta di Borgomanero e alta
pianura della Sesia) in aree a buona produttività, soggette a
forte pressione insediativa.
2.1. La riqualificazione del paesaggio della pianura è indirizzata principalmente alla ricostruzione/riprogettazione dei segni territoriali di riferimento della struttura agraria (strade rurali alberate, direttrici dei grandi canali, macchie dei fontanili, ecc.), rappresentativi non solo della tradizione ma anche dell’odierna struttura aziendale, ed alla diversificazione, ove possibile, delle colture.
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3. - Direttive |
Allinterno dei piani di Settore, e comunque in accordo con le
aziende agricole operanti e con le associazioni di categoria interessate,
devono essere individuate modalità di intervento per la riqualificazione
dellambiente e del paesaggio anche attraverso lutilizzo delle
misure di riduzione dellimpatto dellagricoltura previste dai
Regolamenti Comunitari, e/o di eventuali convenzioni-tipo da proporre
alle aziende.
3.1. A cura dei Piani di Settore viene prodotta una valutazione
dell'idoneità dell'ambiente ai diversi tipi di sviluppo del sistema
produttivo agrario sia in relazione alle qualità paesistiche generali
dei siti, sia in relazione agli sviluppi del sistema urbano. In
modo particolare vanno verificate le condizioni delle aziende
di allevamento, le loro basi alimentari, le modalità di scarico
delle deiezioni animali, in modo da sostenere la diversificazione
delle colture e limitare la presenza di aziende senza terra.
3.2. I Comuni, nella fase di adeguamento dei Piani Regolatori
Generali al PTP, sono tenuti alla conferma degli usi agricoli
dei suoli ad alta e buona produttività. Le modificazioni delle
destinazioni duso di aree agricole, in grado di compromettere
o ridurre la capacità produttiva dei suoli e/o di alterare la
funzionalità della struttura irrigua, sono subordinate alla dimostrazione
del permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili
e dellinsussistenza di localizzazioni alternative.
3.3. I Comuni sono inoltre tenuti alla definitiva individuazione
delle aree destinate alla formazione della rete ecologica principale,
e partecipano alla formazione del Progetto di rilievo provinciale
di cui allart. 2.8, con la segnalazione degli elementi di connotazione
del paesaggio nella formazione dei repertori e attraverso proposte
di corridoi ecologici secondari di collegamento tra il verde urbano,
le aree agricole e le aree di tutela naturalistica esistenti.
3.3. La pianificazione comunale deve tendere al recupero delle
strutture agricole storiche, sia regolandone i necessari ampliamenti
in caso di conferma delluso agricolo, sia definendo le condizioni
di mutamento di destinazione duso per le strutture non più utilizzate,
al fine di evitare nuovi insediamenti, anche agricoli, non legati
a strutture preesistenti.
3.5. Gli strumenti urbanistici debbono quindi limitare la previsione di nuove aree di espansione che comportino frammentazione insediativa ed elevato consumo di suolo, perseguendo in particolare la riorganizzazione, il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità di compattamento della morfologia insediativa.
3.6. Ai sensi dell’art.2.8 e con le specifiche di cui al comma 3.3 del medesimo articolo, di norma sono considerate inedificabili le aree agricole destinate alla rete ecologica principale fino alla approvazione del Progetto relativo alla Rete Ecologica .
3.7. Sono sottoposti a tutela, per una fascia di 20 metri attorno alla "testa" e perlomeno ai primi 100 metri di percorso, tutti i fontanili attivi e passibili di recupero, così come individuati dalle tavole di PTP e dalle schede della ricerca effettuata dall’Associazione Est Sesia da completare.
3.8. Sono altresì sottoposti a tutela i tracciati delle principali rogge irrigue, con esclusione di interventi di tombinatura: in caso di comprovata necessità sono ammessi interventi di deviazione dei tracciati, con obbligo di piantumazione delle sponde.
3.9. Gli strumenti urbanistici dei Comuni a prevalente coltura risicola sono tenuti a riportare nella cartografia di PRGC, con rimando a specifiche norme delle NTA relative, le fasce di rispetto dei centri abitati e degli insediamenti sparsi all’interno delle quali è vietata la coltivazione del riso (così come disposto dal nuovo "Regolamento speciale per la coltivazione del riso" approvato dal Consiglio Provinciale nel 1997); tendenzialmente tali fasce andranno piantumate al fine di creare una sorta di "cintura verde" di contenimento, identificativa dei centri abitati all’interno del paesaggio della piana risicola. Detta fascia costituisce divieto anche per gli allevamenti di bestiame.
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4. - Prescrizioni |
In virtù della particolare sensibilità paesistico-ambientale dellambito
territoriale oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone
che ai sensi del 5° comma dellart. 20 della L.R. 40/98, siano
obbligatoriamente sottoposti alla fase di valutazione di impatto
ambientale i progetti di cui al n° 28 dellallegato B2 della citata
legge regionale, e di cui al n° 1 dellallegato B3. |
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Art. 2.11.
I principali tracciati di fruizione del paesaggio e del patrimonio
storico
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1. - Obiettivi |
Conservare e valorizzare gli aspetti di percezione del paesaggio
provinciale legati alla percorribilità di tracciati stradali e
sentieri. |
2. - Direttive |
Il PTP individua la rete generale dei tracciati di interesse paesistico
distinguendoli in:
- itinerari: in accordo con il "Programma provinciale delle piste ciclabili", approvato dal Consiglio Provinciale con Del. n° 48 del 10.05.1999, sono individuati i principali itinerari di interesse ricreativo, culturale, turistico: essi si avvalgono della rete viaria comunale e provinciale e collegano i siti di maggiore interesse storico e paesistico;
- percorsi: sono individuati, allinterno di ambiti di prevalente
interesse naturalistico e paesistico alcuni tracciati rurali continui
da attrezzare per la fruizione dellambiente e del paesaggio.
2.1. La Provincia predispone, attraverso atti di concertazione
e cooperazione con gli Enti Istituzionali competenti, progetti
di valorizzazione degli itinerari individuando gli interventi
necessari e la loro attuazione nel tempo, da parte di soggetti
pubblici o privati.
2.2. Entro i piani attuativi del PTP, vengono predisposti i progetti
di sistemazione dei percorsi individuati, anche modificandone
i tracciati per meglio aderire alle qualità e opportunità dei
luoghi: essi possono prevedere la realizzazione di spazi per attrezzature
legate alla fruizione naturalistica ed agrituristica del percorso,
luoghi per la ristorazione, privilegiando il recupero del patrimonio
edilizio esistente.
2.3. I Comuni, singoli o associati possono proporre la sistemazione
di tracciati o di parti dei tracciati individuati alla Amministrazione
Provinciale in relazione a propri programmi e progetti.
2.4. Fino alla predisposizione dei progetti di sistemazione dei
percorsi i tracciati individuati dal PTP sono da considerare vincolanti
per la strumentazione urbanistica locale.
2.5. I Comuni, nella fase di adeguamento dei PRG, prevedono la
sistemazione degli accessi ai centri storici attraversati dagli
itinerari, possono inoltre proporre modifiche agli itinerari previsti,
purchè ne sia garantita la continuità.
2.6 Sono fatte salve tutte le prescrizioni circa la ciclabilità contenute nel suddetto "Programma provinciale delle piste ciclabili".
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Patrimonio storico |
Art. 2.12.
Norme generali di tutela del patrimonio storico
subaree storico culturali
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1. - Obiettivi |
Conservare, sottoponendo a tutela attiva, il patrimonio archeologico
e storico-culturale provinciale, riconoscendone sia i caratteri
generali sia le specificità territoriali. Orientare e sostenere
la pianificazione comunale nel riconoscimento e nella tutela dei
valori storici. |
2. - Indirizzi |
La Provincia, sulla base delle indagini condotte per il presente
Piano, individua subaree storico-culturali allinterno delle quali
si impegna ad attivare progetti di comuni singoli o associati
sia per la formazione dei repertori di cui allart. 2.2 sia per
la messa in rete delle conoscenze necessarie alla conservazione
dei beni e, in accordo con i Comuni, a sostenere ed implementare
le iniziative di valorizzazione dei beni e dei tracciati storici.
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3. - Direttive |
Sono individuate le seguenti sub-aree storico-culturali, descritte nel "Quadro conoscitivo", Capitolo 2.5, "L’assetto storico-culturale" e nel relativo allegato, Tavola di analisi n° 5. I confini delle subaree sono convenzionalmente ricavati sulla base dei perimetri amministrativi, per permettere una più facile gestione dei dati:
- Novara - comprende il solo Comune capoluogo;
- Piana del basso novarese - comprende i Comuni di Borgolavezzaro, Casalino, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vinzaglio;
- Piana dell’Ovest Ticino - comprende i Comuni di Bellinzago, Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate;
- Piana novarese settentrionale comprende i Comuni di Briona, Caltignaga, Castellazzo Novarese, Momo, San Pietro Mosezzo;
- Piana novarese della Sesia - comprende i Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Landiona, Mandello Vitta, Recetto, San Nazzaro Sesia, Sillavengo, Vicolungo;
- Fascia collinare dell’Ovest Ticino - comprende i Comuni di Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia;
- Basso Verbano - comprende i Comuni di Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Gattico, Veruno;
- Alta pianura di Borgomanero - comprende i Comuni di Barengo, Borgomanero, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cressa, Cureggio, Fontaneto d’Agogna, Suno, Vaprio d’Agogna;
- Costa Novarese della Sesia - comprende i Comuni di Carpignano Sesia, Fara Novarese, Ghemme, Romagnano Sesia, Sizzano;
- Pendici del Fenera - comprende i Comuni di Boca, Cavallirio, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia;
- Orta e riviera - comprende i Comuni di Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Briga, Gargallo, Gozzano, Miasino, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, San Maurizio d’Opaglio, Soriso;
12.Arona e Vergante - comprende i Comuni di Arona, Colazza, Dormelletto, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano.
3.1. Sulla base delle indagini effettuate dal presente Piano, delle norme di cui agli articoli seguenti, e degli approfondimenti condotti dai comuni nella formazione dei repertori di cui all’art. 2.2, i Comuni formulano normative specifiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico tenendo in particolar modo conto delle indicazioni del PTP circa i beni diffusi di connotazione territoriale.
3.2. Alla Provincia è demandato il coordinamento delle normative e delle iniziative di valorizzazione dei diversi sistemi territoriali esistenti, sia mediante l’attività di coordinamento della formazione dei "repertori", sia mediante l’emanazione di appositi "atti di indirizzo e coordinamento" di cui al precedente art. 1.6.
3.3. Su tutti i beni individuati dal P.T.P. attraverso l’allegato al capitolo 2.5 del "Quadro conoscitivo", da integrare da parte dei Comuni in sede di formazione dei Repertori, sono esclusi, fino all’adeguamento dei PRG comunali a seguito della formazione dei citati "repertori", gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica che comportano una alterazione dei caratteri di impianto e delle relazioni con il contesto urbano o rurale storico di riferimento; sono comunque fatti salvi gli interventi ricompresi in Piani Particolareggiati e/o Piani di Recupero già approvati o previsti dai P.R.G.C. vigenti alla data di approvazione del P.T.P .nonchè prescrizioni più restrittive già previste sui manufatti edilizi esistenti. In particolare, per i centri storici e per i beni considerati di connotazione territoriale individuati dal PTP valgono le norme di cui agli articoli seguenti.
3.4. Ferme restando le competenze riservate agli organi ministeriali sui beni monumentali ed archeologici oggetto di vincolo ex L.1089/39 (ora art.2 del DL.490/99), su tutti i beni individuati dal P.T.P. attraverso l’allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo, sono comunque ammessi gli interventi di recupero, di risanamento conservativo, e di eventuale valorizzazione con mutamento di destinazione d’uso, che non comportano alterazione dei caratteri storici e tipologici originari, anche in assenza del previsto adeguamento di cui al comma precedente.
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Art. 2.13.
Beni archeologici e paleontologici
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1. - Obiettivi |
Coordinamento delle tutele attive, relativamente a beni e tracciati di interesse archeologico, anche in adempimento a quanto previsto dalla lett. m) dell’art.1 della L.431/85 (DL. 490/1999, art. 146, comma 1, lett. m). |
2. - Indirizzi |
Fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti circa le aree
e i rinvenimenti di interesse archeologico, la Provincia intende
sostenere progetti e programmi di consolidamento della conoscenza
delle preesistenze archeologiche (e paleontologiche) che hanno
contribuito a condizionare la morfologia insediativa del territorio,
anche al fine di valorizzare e regolamentare la pubblica fruizione
di tali beni attraverso il sostegno o la costituzione di musei
di storia locale o la formazione di parchi tematici. |
3. - Direttive |
In accordo con la Soprintendenza Archeologica Regionale, la Amministrazione provinciale provvede a verificare, completare e a mettere in rete la schedatura e la segnalazione cartografica dei beni e dei tracciati di interesse archeologico compiuta attraverso la tavola n° 5 delle analisi e al capitolo 2.5 e relativo allegato del Quadro conoscitivo, anche a seguito di segnalazioni da parte dei Comuni attraverso il "repertorio" di cui all’art. 2.2.
3.1. Saranno quindi individuati, con la partecipazione dei Comuni
interessati, speciali progetti o programmi per la diffusione delle
conoscenze e la valorizzazione dei siti.
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4. - Prescrizioni |
I Comuni, sono tenuti al recepimento e alla verifica delle segnalazioni
contenute nelle tavole di analisi del Piano.
4.1. Per i siti di ritrovamento e per le aree di rischio archeologico
è fatto divieto di alterazione dei luoghi e di nuova edificazione,
se non dopo lassenso della Soprintendenza archeologica competente.
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Art. 2.14.
Centri storici
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1. - Obiettivi |
Coordinamento delle tutele attive, principalmente affidate alla pianificazione locale, conservazione dei caratteri peculiari dell’impianto urbano storico, articolazione di una rete conoscitiva della storia del territorio. |
2. - Indirizzi |
I centri storici individuati nella tavola A) del PTP costituiscono
un primo inventario di elementi di riferimento del sistema insediativo
storico che, in diversa misura ed in relazione ai ruoli politico-amministrativi
svolti, ha connotato il territorio novarese. |
3. - Direttive |
La pianificazione comunale, in sede di adeguamento dei PRG al
Piano Provinciale, attraverso la formazione del repertorio di
cui allart. 2.2, procede alla precisa delimitazione e alla formulazione
della normativa specifica per i centri storici, in riferimento
a quanto previsto allart.16, comma 3 delle Norme di attuazione
del PTR, con particolare attenzione a:
- la definizione dei caratteri urbanistici peculiari del centro;
- la conservazione degli spazi pubblici (strade e piazze) di antica
formazione, anche con riferimento alla tipologia dei manufatti,
quali pavimentazioni, marciapiedi, elementi di verde, ecc.;
- la continuità e la qualità dei percorsi di accesso alla zona storica;
- le condizioni di accessibilità e di visibilità dei centri stessi
e degli edifici che li qualificano.
3.1. La Amministrazione Provinciale sostiene e verifica le disposizioni della pianificazione locale in riferimento alla omogeneità delle normative di tutela all’interno delle sub-aree storico-culturali definite e può predisporre, attraverso progetti mirati e in accordo con i Comuni interessati, la rete dei principali circuiti locali di fruizione.
3.2. Il PTP, in conformità a quanto predisposto dal PTR, classifica i centri storici, elencati nell’allegato 1 del presente Titolo II delle N.T.A., in:
A: centri storici di rilevanza regionale: caratterizzati da struttura
urbana complessa, originata in epoche diverse, dalla presenza
di edifici e complessi monumentali di rilevanza regionale;
B: centri storici di notevole rilevanza regionale: caratterizzati
da notevole centralità rispetto al territorio regionale e da una
consistente antica centralità rispetto al proprio territorio storico
(vedi subaree storico-culturali), dalla presenza di opere architettoniche
inserite in un tessuto urbano omogeneo;
C: centri storici di media rilevanza regionale, di notevole rilevanza
paesistica e culturale provinciale: caratterizzati da relativa
centralità storica ed attuale, da struttura urbanistica unitaria
e caratterizzata nella forma da specifica identità culturale e
architettonica;
D: centri storici minori, di rilevanza subregionale, che costituiscono
parte integrante del tessuto storico-insediativo regionale, nei
quali lorganizzazione storica del tessuto urbano è ben conservata;
Definisce inoltre, in relazione alle specificità del territorio
provinciale:
E: centri storici minori, di caratterizzazione di particolari
ambiti del paesaggio provinciale, che conservano limpianto planimetrico
storico ed opere architettoniche attinenti alla storia civile
e religiosa del territorio.
3.3. La pianificazione comunale recepisce le indicazioni del PTP, e adegua la propria normativa, anche individuando nuovi elementi da inserire nelle categorie individuate alla voce "E" dal PTP.
3.4. (Stralciato)
3.5. Gli interventi sugli spazi pubblici e/o sugli spazi aperti percepibili dalle pubbliche vie, vanno accompagnati da uno specifico studio sui materiali, i colori e le forme, che ne dimostri la compatibilità con la morfologia e gli elementi specifici dell’impianto storico urbano.
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4. - Prescrizioni |
Qualora lo strumento urbanistico non sia adeguato ai contenuti del presente articolo, nei centri storici sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso, ove consentito dagli strumenti vigenti, senza alterazione dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici; sono comunque fatti salvi gli interventi ricompresi in Piani Particolareggiati e/o Piani di Recupero già approvati o previsti dai P.R.G.C. vigenti alla data di approvazione del P.T.P. |
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Art. 2.15.
Emergenze architettoniche, beni di riferimento territoriale,
beni diffusi di caratterizzazione
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1. - Obiettivi |
Conservazione delle strutture storiche che costituiscono fattori
di caratterizzazione del territorio novarese, estendendo la tutela
agli aspetti paesistici e di percezione del patrimonio storico
provinciale. |
2. - Indirizzi |
Ferme restando le competenze riservate agli organi ministeriali
sui beni monumentali ed archeologici oggetto di vincolo ex L.1089/39
(art.2 DL.490/99), la tutela è principalmente affidata alla pianificazione
comunale, coordinata e sostenuta dalle indicazioni di PTP.
2.1. La Provincia, d’intesa con i Comuni, può attivare programmi di ricerca, anche coordinati per subaree storico-culturali, finalizzati ad integrare il censimento dei beni, e per rilevare il loro stato di conservazione e d’uso e le condizioni di rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva.
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3. - Direttive |
Il PTP individua i beni di interesse generale, interni ed esterni
ai centri storici, distinguendoli in:
- emergenze storico-architettoniche: costituite da beni vincolati
o non ai sensi della L.1089/39 (art.2 DL.490/99), con caratteri
di unicità, rappresentatività ed eccezionalità;
- beni di riferimento territoriale: costituiti da beni in genere non vincolati caratterizzati da posizione emergente o da grande notorietà, qualificanti un ambito territoriale o un "sistema" di beni;
- beni diffusi di caratterizzazione di ambiti di paesaggio o di
subaree storico-culturali: costituiti dal complesso di elementi
che sottolineano e rappresentano le attività, gli usi del territorio
e le diverse modalità insediative sedimentate nel corso della
storia.
3.1. Il PTP individua i principali beni di interesse storico-paesistico,
costituiti dal complesso di elementi rappresentativi delle diverse
specificità territoriali.
Per questi beni, oltre alla conservazione degli elementi morfologico-strutturali
e degli elementi compositivi e decorativi degli edifici e dei
complessi, e alla individuazione delle trasformazioni duso ammesse,
la pianificazione comunale deve individuare le condizioni di conservazione
dei coni visuali, delle strade di accesso, degli eventuali spazi
liberi connessi alledificio o al complesso monumentale, evitando
che alterazioni degli ambiti di contesto ne impediscano la percezione
e la fruizione collettiva.
3.2. I Comuni, nella formazione del repertorio comunale seguono,
aggiornandole e completandole, le indicazioni contenute nelle
schede dellallegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo: essi
possono, dietro documentazione storica e iconografica, proporre
alla Amministrazione Provinciale linserimento di nuovi beni nelle
categorie sopra indicate o la dimostrata alterazione e perdita
di significato di beni individuati nel PTP, senza che ciò costituisca
variante al Piano stesso. Tale inserimento/integrazione avviene
con ladeguamento dei PRG comunali al PTP con parere esplicito
dellUfficio di Piano.
3.3. I beni, oggetto del presente articolo sono individuati e sottoposti a normativa di tutela e recupero in sede di adeguamento dei PRG comunali nel rispetto ed ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i., con l’indicazione degli interventi e delle destinazioni d’uso ammesse, anche riguardo alle aree considerate di contesto.
3.4. Sui beni diffusi di caratterizzazione possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A ai sensi della Circolare Pres. G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.1984 e con esclusione di interventidi demolizione e ricostruzione, purchè non vengano alterate le condizionidi lettura dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici e dei complessi, conservandone i materiali tipici di costruzione (intonaci, pietre, legni,colori, ecc.).
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4. - Prescrizioni |
Qualora lo strumento urbanistico non sia adeguato ai contenuti del presente articolo, sugli edifici individuati dal PTP alla Tav. A ed elencati nell’Allegato 2 al Titolo II delle presenti NTA, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ed i mutamenti di destinazione d’uso previsti dalla pianificazione vigente, purchè non vengano alterati i caratteri tipo-morfologici, matrici e decorativi degli edifici e gli spazi aperti dicontesto, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di conservazione. |
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Art. 2.16.
Sistema dei grandi tracciati storici
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1. - Obiettivi |
Conservazione, recupero e valorizzazione dei grandi tracciati
della viabilità storica, delle tracce degli ordinamenti agrari
storici e dei canali irrigui che costituiscono elementi ordinatori
del paesaggio provinciale. |
2. - Indirizzi |
In accordo con le Soprintendenze Archeologica e ai Monumenti,
lAmministrazione Provinciale avvia e sostiene studi particolari
rivolti alla ricognizione dei grandi tracciati storici, in approfondimento
di quanto segnalato nelle analisi di PTP. |
3. - Direttive |
Allinterno degli ambiti soggetti a pianificazione paesistica,
nelle aree di rilevanza paesistica e in occasione di progetti
di riqualificazione del paesaggio agrario, una particolare sezione
delle analisi va riservata alla ricerca e alla individuazione
dei tracciati storici, urbani ed extraurbani, sulla base della
cartografia IGM di primo impianto e/o di altra cartografia più
antica.
3.1. L’Amministrazione Provinciale può proporre, con l’emanazione di specifici "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all’art. 1.6, particolari normative per il recupero e la conservazione di tali tracciati.
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