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LA SOSTANZA IMPORTATA/FABBRICATA NON E' STATA PRE-REGISTRATA

Nota - La pre-registrazione e' una procedura applicabile esclusivamente alle sostanze soggette al regime transitorio (chiamate sostanze phase-in), ovvero quelle che:

1. Sono comprese nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS). La lista di EINECS contiene, in linea di principio, tutte le sostanze sul mercato della Comunita' al 18 settembre 1981. Queste sono le cosiddette ''sostanze esistenti. Anche questa e' una lista ''congelata'.

2. Sono state prodotte almeno una volta all'interno della attuale UE (tranne in Bulgaria e Romania) dopo il 31 maggio 1992, senza essere immesse sul mercato UE dal produttore o importatore, a condizione che venga fornita una prova documentata di cio' (se la sostanza fosse stata immessa sul mercato UE, sarebbe stata notificata ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e, quindi, rientrerebbe in quelle considerate registrate)

3. Sono state prodotte almeno una volta all'interno della attuale UE (tranne in Bulgaria e Romania) dopo il 31 maggio 1992, senza essere immesse sul mercato UE dal produttore o importatore, a condizione che venga fornita una prova documentata di cio' (se la sostanza fosse stata immessa sul mercato UE, sarebbe stata notificata ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e, quindi, rientrerebbe in quelle considerate registrate).

Mancata pre-registrazione nel caso di fabbricazione/importazione della sostanza in quantitativi pari o superiori ad 1 tonnellata/anno nel periodo cha va dal 01/06/2007 al 01/12/2008:

i produttori o importatori di sostanze definite ''phase-in'' che non hanno effettuato la pre-registrazione entro il 01/12/2008, non potranno beneficiare del regime transitorio per la registrazione, come specificato all'Art. 23: di conseguenza dovranno procedere alla registrazione della sostanza come se fosse ''non phase-in'' a partire dal 01/12/2008, per poter continuare a produrre o importare la sostanza stessa.

In caso contrario essi dovranno cessare, a partire dal 1' dicembre 2008 ogni attivita' di fabbricazione/importazione della sostanza, secondo il principio NO REGISTRATION - NO MARKET.

Il primo passo da compiere nella fase di registrazione di una sostanza e' la procedura di accertamento (inquiry).

La procedura di inquiry e' un processo mediante il quale ogni potenziale dichiarante deve richiedere all'Agenzia se e' gia' stata presentata una registrazione per la stessa sostanza. Cio' al fine di assicurare che i dati siano condivisi dalle parti pertinenti.

L'obbligo di richiesta si applica alle sostanze non phase-in ed a quelle phase-in che non sono state pre-registrate o che non si intende pre-registrare.

Servizi e strumenti

- Consulenza per la registrazione

- Informazione e formazione