La gran parte degli obblighi imposti dal Regolamento REACH si applica ai fabbricanti e agli importatori di sostanze nell'UE.
I processi REACH che riguardano fabbricanti e importatori sono:
Registrazione di sostanze
I fabbricanti e gli importatori di sostanze devono presentare all'Agenzia una registrazione per ogni sostanza fabbricata o importata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno. La mancata registrazione comporta l'impossibilita' di fabbricare o importare una determinata sostanza. Produttori e importatori di articoli devono preregistrare e registrare le sostanze presenti nei loro articoli in quantita' superiori a una tonnellata all'anno, e se dette sostanze sono destinate ad essere rilasciate. In questi casi, si applicano gli stessi obblighi di registrazione previsti per i fabbricanti e gli importatori di sostanze.
I dichiaranti che desiderino avvalersi delle prescrizioni sul regime transitorio dovranno preregistrare le sostanze in questione presso l'Agenzia per consentire la condivisione di informazioni disponibili (condivisione dei dati). I dichiaranti dovranno condividere i dati ottenuti dalla sperimentazione su animali vertebrati.
Essi devono inoltre aggiornare le loro registrazioni di propria iniziativa, non appena il quantitativo di una sostanza raggiunge la soglia di tonnellaggio successiva e/o quando vengono pubblicate nuove informazioni pertinenti.
Obblighi di notifica per gli articoli
Se un articolo contiene una sostanza ad elevato livello di rischio (>= 0,1% p/p) che e' stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate per l'autorizzazione, sussiste l'obbligo di notifica all'Agenzia. Quest'obbligo si applica se la sostanza e' presente nell'articolo prodotto o immesso sul mercato dell'UE in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e se non si puo' escludere l'esposizione per l'uomo e per l'ambiente. L'obbligo entrera' in vigore al piu' presto il 1º giugno 2011 (o dopo sei mesi dalla data in cui la sostanza e' stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate, nel caso in cui la sostanza non sia stata nell'elenco prima del 1º dicembre 2010).
Inventario delle classificazioni e delle etichettature
Fabbricanti e importatori devono notificare all'Agenzia la classificazione e l'etichettatura di tutte le sostanze soggette a registrazione o classificate come pericolose (Art. 1 della Direttiva 67/548/CEE) e immesse sul mercato dell'UE. L'Agenzia inserira' le sostanze notificate nell' inventario delle classificazioni e delle etichettature.
Informazioni nella catena d'approvvigionamento
Il Regolamento REACH sostituira' l'attuale Direttiva sulle schede dati di sicurezza. Gli obblighi relativi alle SDS e le responsabilita' di fabbricanti e importatori resteranno in vigore e saranno ampliate dall'obbligo di trasmettere le informazioni derivanti da qualsiasi valutazione sulla sicurezza chimica pertinente.
Quando viene effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica (sostanze immesse sul mercato in quantitativi ≥ 10 tonnellate all'anno per un fabbricante o un importatore), si devono elaborare degli scenari d'esposizione per le sostanze pericolose e per le sostanze PBT/vPvB. Questi scenari d'esposizione devono essere inseriti in un allegato alla scheda dati di sicurezza. Gli scenari d'esposizione contengono una descrizione delle misure di gestione del rischio che il fabbricante o l'importatore ha messo in atto e che raccomanda di applicare agli utilizzatori a valle. A questo scopo, fabbricanti o importatori devono valutare tutti gli usi identificati grazie alle informazioni ricevute dai loro utilizzatori a valle. Qualora decidano di non sostenere un particolare uso, devono giustificare la loro decisione e notificarla all'Agenzia e al loro utilizzatore a valle.
Produttori o importatori di articoli contenenti una sostanza estremamente preoccupante (>= 0,1% p/p) inserita nell'elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione, devono fornire sufficienti informazioni da consentire l'uso sicuro di detti articoli per gli utilizzatori industriali e professionali. I consumatori possono ricevere queste informazioni su richiesta. Inoltre, gli stessi obblighi d'informazione di fabbricanti e importatori valgono analogamente per le sostanze presenti in articoli e destinate ad essere rilasciate.
Sostanze soggette ad autorizzazione
E' obbligatorio chiedere un' autorizzazione per gli usi e l'immissione sul mercato di sostanze inserite nell'Allegato XIV del Regolamento REACH. Un'autorizzazione puo' essere richiesta da fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle per proprio conto o in collaborazione con altri attori della catena d'approvvigionamento. Gli importatori di articoli non hanno l'obbligo di richiedere l'autorizzazione anche se l'articolo contiene una sostanza che figura nell'Allegato XIV.
Coloro che richiedono un'autorizzazione devono dimostrare che i rischi derivanti dagli usi della sostanza in questione sono adeguatamente controllati, o che i benefici socioeconomici sono superiori ai rischi, qualora non esistano sostanze o processi alternativi idonei.
Sostanze soggette a restrizione
I fabbricanti, gli importatori e i loro clienti devono rispettare le restrizioni elencate nell'Allegato XVII del Regolamento REACH.
Servizi e strumenti
- Informazione e formazione
- Servizio di pre-registrazione e registrazione (compresa la verifica di conformita' normativa al REACh) e servizio di Rappresentante Terzo (TPR) e/o Rappresentante Esclusivo (OR)
- Gestione dei SIEF e dei Consorzi
- Consulenza per la redazione delle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) |